Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2002/56

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate

Normativa europea32002L0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la previgente disciplina sulla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, istituendo un quadro armonizzato per la certificazione, l’imballaggio, la chiusura, l’etichettatura e i controlli. L’obiettivo è garantire qualità genetica e sanitaria, tutelare la libera circolazione nel mercato interno e consentire, entro limiti rigorosi, alcune deroghe e discipline specifiche per micropropagazione, ricerca, emergenze di approvvigionamento e risorse genetiche. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto nella scelta di applicare classi comunitarie, nell’introdurre condizioni più rigorose per la propria produzione e nell’autorizzare talune deroghe o controlli ulteriori. La trasposizione nazionale è richiesta entro il termine previsto nell’allegato IV, parte B, mentre la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Commercializzazione dei tuberi-seme di patate nell’Unione europea, mediante un sistema armonizzato di certificazione, etichettatura, controlli e deroghe specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica alla produzione ai fini della commercializzazione e alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate all’interno della Comunità/Unione europea (art. 1). Restano esclusi i tuberi-seme di patate di cui sia provata la destinazione all’esportazione verso paesi terzi (art. 1). La disciplina riguarda in particolare i soggetti che producono, certificano, imballano, etichettano, commercializzano o importano tuberi-seme, nonché le autorità competenti degli Stati membri chiamate a effettuare certificazione e controlli ufficiali. Sono previste regole speciali per materiali di micropropagazione, varietà geneticamente modificate, piccoli quantitativi, prove sperimentali, trattamenti chimici, conservazione in situ di risorse genetiche e importazioni da paesi terzi.

Direttiva 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

La direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina comunitaria sulla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, con l’obiettivo di razionalizzare il quadro normativo e garantire, nel mercato interno, standard uniformi di qualità genetica, sanitaria e di identificazione. Il legislatore unionale sottolinea la rilevanza della coltura della patata e la necessità di un sistema comune di certificazione, capace di favorire la libera circolazione dei tuberi-seme senza deroghe unilaterali incompatibili con il mercato interno.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva si applica alla produzione ai fini della commercializzazione e alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate all’interno della Comunità (art. 1). Sono esclusi i tuberi-seme per i quali sia provata la destinazione all’esportazione in paesi terzi.

L’art. 2 definisce i concetti essenziali:

  • "commercializzazione": vendita, conservazione a fini di vendita, offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento a terzi mirante allo sfruttamento commerciale, con o senza compenso;
  • "tuberi-seme di base": tuberi prodotti con metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario, destinati soprattutto alla produzione di tuberi-seme certificati, conformi alle condizioni minime e oggetto di esame ufficiale;
  • "tuberi-seme certificati": tuberi provenienti direttamente da tuberi-seme di base o certificati, o da una fase anteriore, destinati soprattutto a una produzione diversa da quella di tuberi-seme e conformi alle condizioni minime;
  • "disposizioni ufficiali": disposizioni adottate da autorità pubbliche o sotto responsabilità e controllo dello Stato.

Sono escluse dal concetto di commercializzazione alcune operazioni prive di sfruttamento commerciale, quali la fornitura a organismi ufficiali di valutazione e ispezione o a prestatori di servizi che non acquisiscono diritti sui tuberi-seme o sul prodotto del raccolto.

Regola generale: certificazione, categorie e classi

Il nucleo della disciplina è contenuto nell’art. 3: gli Stati membri devono consentire la commercializzazione soltanto di tuberi-seme ufficialmente certificati come "tuberi-seme di base" o "tuberi-seme certificati" e conformi alle condizioni minime degli allegati I e II. Se una partita non rispetta le condizioni dell’allegato II, gli Stati membri devono consentire la cernita; i tuberi non eliminati sono sottoposti a un nuovo esame ufficiale.

La direttiva ammette però una certa flessibilità nazionale:

  • gli Stati membri possono suddividere le categorie in classi con condizioni differenziate;
  • classi comunitarie, condizioni e denominazioni possono essere fissate con procedura di comitato;
  • gli Stati membri decidono in quale misura applicare tali classi nella certificazione della propria produzione.

Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni standard, possono essere adottate deroghe e regole specifiche mediante la medesima procedura.

Deroghe, prove, ricerca e micropropagazione

L’art. 4 consente agli Stati membri di ammettere la commercializzazione di tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base, cioè una categoria pre-base.

L’art. 5 permette agli Stati membri di imporre condizioni supplementari o più rigorose rispetto ai requisiti minimi degli allegati I e II per la certificazione della propria produzione.

L’art. 6 disciplina le autorizzazioni per scopi scientifici, di selezione, di prova o di sperimentazione:

  • possono essere autorizzati piccoli quantitativi per scopi scientifici o di selezione;
  • possono essere autorizzati quantitativi adeguati per prove o sperimentazioni, purché riferiti a varietà per le quali sia stata presentata domanda di iscrizione nel catalogo dello Stato membro interessato;
  • per i materiali geneticamente modificati, l’autorizzazione è subordinata all’adozione di misure idonee a evitare effetti nocivi per salute umana e ambiente.

La valutazione del rischio ambientale rinvia per analogia all’art. 7, par. 4, della direttiva 2002/53/CE. Gli obiettivi dell’autorizzazione, le diciture sugli imballaggi, i quantitativi e le condizioni sono demandati alla procedura di comitato. Restano valide, in attesa di tali disposizioni, le autorizzazioni nazionali rilasciate prima del 14 dicembre 1998, poi da adeguare al nuovo quadro.

Controlli ufficiali e requisiti fitosanitari

La direttiva insiste sulla verifica ufficiale della qualità e dell’identità del materiale.

L’art. 7 impone che i campioni per la certificazione siano prelevati ufficialmente con metodi appropriati. L’art. 8 consente agli Stati membri di richiedere, per ragioni fitosanitarie, la separazione dei tuberi-seme dalle altre patate durante produzione, calibratura, magazzinaggio, trasporto e trattamento. L’art. 9 vieta la commercializzazione di tuberi-seme trattati con sostanze inibenti la germogliazione.

Calibro, omogeneità di partita e limiti quantitativi

L’art. 10 stabilisce regole dettagliate sul calibro:

  • il calibro minimo deve essere tale da non far passare il tubero attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm;
  • per i tuberi troppo grossi per una maglia di 35 × 35 mm, i limiti sono espressi in multipli di 5;
  • lo scarto massimo di calibro tra i tuberi di una partita non può eccedere i 25 mm;
  • la partita non può contenere più del 3 % in peso di tuberi sotto il minimo e più del 3 % in peso sopra il massimo.

Gli Stati membri possono imporre criteri più rigorosi per la produzione nazionale. L’art. 11 richiede inoltre partite sufficientemente omogenee e imballaggi o recipienti chiusi, nuovi o puliti, con possibili deroghe per piccoli quantitativi al consumatore diretto.

Imballaggio, chiusura ed etichettatura ufficiale

Gli artt. 12 e 13 disciplinano in modo minuzioso la chiusura e l’etichettatura dei tuberi-seme di base e certificati.

La chiusura deve essere ufficiale o sotto controllo ufficiale e tale da non consentire apertura senza deterioramento del sistema di chiusura o senza tracce di manomissione sull’etichetta o sull’imballaggio. Il sistema deve incorporare l’etichetta ufficiale o un sigillo ufficiale, salvo i sistemi non riutilizzabili. Le nuove chiusure devono essere anch’esse ufficiali o sotto controllo ufficiale e l’etichetta deve riportare l’ultima operazione di chiusura, la data e il servizio competente.

L’etichetta ufficiale:

  • deve essere esterna, non ancora utilizzata, conforme all’allegato III e redatta in una lingua ufficiale della Comunità;
  • è bianca per i tuberi-seme di base e azzurra per i tuberi-seme certificati;
  • può essere sostituita, sotto controllo ufficiale, da stampa indelebile sull’imballaggio secondo il modello prescritto.

L’attestato ufficiale interno all’imballaggio deve riprodurre almeno alcune indicazioni essenziali; può essere omesso in taluni casi, ad esempio se le indicazioni sono stampate indelebilmente o se si usa un’etichetta adesiva o di materiale non lacerabile. Sono ammesse deroghe per piccoli imballaggi chiusi nel territorio nazionale.

Etichetta del fornitore, OGM e trattamenti chimici

L’art. 14 prevede la possibilità, nei casi non coperti dalla disciplina principale, di imporre un’etichetta del fornitore o informazioni equivalenti stampate sull’imballaggio. Le diciture sono fissate con procedura di comitato.

L’art. 15 impone che, per le varietà geneticamente modificate, ogni etichetta e ogni documento accompagnatorio indichino chiaramente tale caratteristica.

L’art. 16 obbliga a menzionare ogni trattamento chimico dei tuberi-seme di base o certificati sull’etichetta ufficiale o su quella del fornitore, nonché sull’imballaggio o al suo interno.

Libera circolazione e misure di salvaguardia fitosanitaria

L’art. 17 assicura che i tuberi-seme commercializzati conformemente alla direttiva non siano soggetti ad altre restrizioni di commercializzazione, salvo quelle previste dalla direttiva o da altre direttive in materia di caratteristiche, esame, contrassegno e chiusura.

Per specifiche aree del territorio degli Stati membri, la Commissione può autorizzare misure più rigorose contro organismi nocivi assenti o particolarmente dannosi. In caso di minaccia imminente di introduzione o diffusione di tali organismi, lo Stato membro interessato può applicare provvisoriamente le misure già dalla presentazione della domanda, fino alla decisione definitiva della Commissione.

Tuberi-seme pre-base e prova comparativa comunitaria

L’art. 18 disciplina i tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base, richiedendo:

  • produzione secondo metodi di selezione per conservare varietà e stato sanitario;
  • destinazione principale alla produzione di tuberi-seme di base;
  • conformità alle condizioni minime fissate con procedura di comitato;
  • esame ufficiale positivo;
  • imballaggi e recipienti conformi alla direttiva.

L’etichetta ufficiale di questa categoria è bianca e barrata diagonalmente con una linea viola e deve riportare una serie di informazioni essenziali, tra cui il servizio di certificazione, l’identità del produttore o il numero di riferimento della partita, il mese e l’anno della chiusura, la specie, la varietà e la dicitura "tuberi-seme di patate pre-base".

L’art. 20 prevede prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di base e certificati. Se, per tre annate successive, la discendenza di campioni ufficialmente prelevati in una determinata zona risulta sensibilmente inferiore ai requisiti minimi dell’allegato I, la Commissione può vietare totalmente o parzialmente la commercializzazione dei tuberi raccolti in quella zona. Il divieto è sospeso quando sia ragionevolmente certo il futuro rispetto dei requisiti. Le prove possono includere anche tuberi-seme provenienti da paesi terzi.

Paesi terzi ed equivalenza

L’art. 21 disciplina l’equivalenza dei tuberi-seme provenienti da paesi terzi. Il Consiglio, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata, deve accertare se tali tuberi offrano le stesse garanzie di quelli comunitari quanto a caratteristiche, esame, identità, contrassegni e controllo.

Il testo contiene anche disposizioni transitorie, richiamando la possibilità per gli Stati membri di effettuare tali constatazioni in attesa della decisione del Consiglio e prevedendo un termine di validità fino al 31 marzo 2002, con rinvio agli obblighi derivanti dal regime fitosanitario della direttiva 2000/29/CE.

Difficoltà di approvvigionamento e varietà non iscritte

L’art. 22 consente di far fronte a difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuberi-seme di base o certificati, autorizzando per un periodo determinato la commercializzazione nell’intera Comunità di quantitativi necessari di tuberi-seme con requisiti ridotti o di varietà non incluse nel catalogo comune o nei cataloghi nazionali.

Sono previste specifiche regole di etichettatura:

  • per la varietà corrispondente a una categoria ordinaria si usa l’etichetta prevista per tale categoria;
  • per varietà non incluse nei cataloghi, l’etichetta è marrone;
  • l’etichetta deve indicare sempre che si tratta di tuberi-seme soggetti a requisiti ridotti.

Controlli ufficiali e importazioni da paesi terzi

L’art. 23 impone controlli ufficiali sulla commercializzazione dei tuberi-seme, almeno mediante sondaggi, per verificarne la conformità alla direttiva. Per le importazioni da paesi terzi di quantitativi superiori a 2 kg, gli Stati membri devono garantire la disponibilità di informazioni su specie, varietà, categoria, paese di produzione e servizio di controllo, paese speditore, importatore e quantitativi.

Aggiornamento tecnico, comitato e clausola di salvaguardia nazionale

Le modifiche tecniche agli allegati sono adottate con procedura di comitato (art. 24). L’art. 25 istituisce il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e rinvia alla decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all’art. 4, par. 3, di tale decisione è fissato a un mese.

L’art. 26 precisa che la direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali, di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale, nei limiti delle tolleranze fissate dagli allegati.

L’art. 27 consente di stabilire condizioni specifiche per:

  • tuberi-seme trattati chimicamente;
  • conservazione in situ e utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche associate a habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
  • tuberi-seme adatti alla produzione biologica.

Per la conservazione in situ, le condizioni includono in particolare provenienza nota e approvata dall’autorità competente e restrizioni quantitative.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

L’art. 28 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento. La direttiva, in quanto tale, richiede trasposizione nell’ordinamento nazionale entro i termini indicati nell’allegato IV, parte B, che contiene anche i termini di attuazione delle norme correlate richiamate nel testo.

L’art. 29 abroga la direttiva 66/403/CEE, come modificata, e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.

L’art. 30 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’art. 31 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Oggetto, esclusione per esportazione e definizioni

L’art. 1 delimita l’ambito alla produzione ai fini della commercializzazione e alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate all’interno della Comunità, escludendo quelli destinati all’esportazione in paesi terzi. L’art. 2 definisce nozioni essenziali: "commercializzazione", "tuberi-seme di base", "tuberi-seme certificati" e "disposizioni ufficiali", precisando anche le ipotesi che non integrano commercializzazione.

Sistema di certificazione e categorie commercializzabili

L’art. 3 impone agli Stati membri di consentire la commercializzazione solo di tuberi-seme ufficialmente certificati come "tuberi-seme di base" o "tuberi-seme certificati" e conformi ai requisiti minimi degli allegati I e II. Sono ammessi il controllo ufficiale, l’eventuale cernita delle partite non conformi e il riesame dei tuberi non eliminati. È prevista la possibilità di suddividere le categorie in classi; tali classi comunitarie, le loro condizioni e denominazioni possono essere stabilite con la procedura di comitato dell’art. 25, par. 2. Per i materiali prodotti con tecniche di micropropagazione possono essere adottate deroghe e regole specifiche, anche sulle indicazioni da riportare.

Deroga per tuberi-seme pre-base e condizioni aggiuntive nazionali

L’art. 4 consente la commercializzazione dei tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base. L’art. 5 autorizza gli Stati membri a stabilire, per i requisiti minimi degli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della propria produzione.

Autorizzazioni per ricerca, selezione e prove sperimentali

L’art. 6 consente agli Stati membri di autorizzare la commercializzazione di piccoli quantitativi per scopi scientifici o di selezione e di quantitativi adeguati per prove o sperimentazioni, purché riguardino varietà per cui sia stata presentata domanda di iscrizione nel catalogo dello Stato membro interessato. Per materiali geneticamente modificati l’autorizzazione è subordinata all’adozione di misure adeguate per evitare effetti nocivi su salute e ambiente; la valutazione del rischio ambientale rinvia per analogia alla direttiva 2002/53/CE. Le condizioni, i quantitativi e il contrassegno degli imballaggi sono demandati alla procedura di comitato.

Campionamento, separazione e divieto di trattamenti inibenti

L’art. 7 impone campioni prelevati ufficialmente durante l’esame per la certificazione. L’art. 8 consente misure di separazione, per ragioni fitosanitarie, fra produzione di tuberi-seme e altre patate, anche per calibratura, magazzinaggio, trasporto e trattamento. L’art. 9 vieta la commercializzazione di tuberi-seme trattati con sostanze inibenti la germogliazione.

Requisiti di calibro

L’art. 10 stabilisce un calibro minimo e una tolleranza massima di calibro per le partite: i tuberi non devono passare attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm; per i tuberi troppo grossi per una maglia di 35 × 35 mm i limiti sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo tra i calibri di una partita non può superare 25 mm. La partita non può contenere più del 3 % in peso di tuberi sotto il calibro minimo e più del 3 % in peso sopra il calibro massimo; gli Stati membri possono imporre criteri più restrittivi per la produzione nazionale.

Imballaggio, chiusura ed etichettatura ufficiale

Gli artt. 11-13 disciplinano partite omogenee, imballaggi/recipienti chiusi, nuovi o puliti, e sistemi di chiusura tali da impedire aperture senza alterazione o tracce di manomissione. L’etichetta ufficiale deve essere non ancora utilizzata, conforme all’allegato III, in lingua ufficiale della Comunità, bianca per i tuberi-seme di base e azzurra per i certificati. Deve inoltre essere inserito un attestato ufficiale con almeno alcune indicazioni essenziali; per piccoli imballaggi chiusi nel territorio nazionale sono possibili deroghe. Le nuove chiusure devono essere ufficiali o sotto controllo ufficiale e devono indicare l’ultima operazione di richiusa, la data e il servizio che l’ha effettuata.

Etichetta del fornitore, OGM e trattamenti chimici

L’art. 14 consente di prevedere, con procedura di comitato, un’etichetta del fornitore per casi diversi da quelli già disciplinati. L’art. 15 impone, per le varietà geneticamente modificate, l’indicazione chiara di tale circostanza su etichette e documenti accompagnatori. L’art. 16 richiede che ogni trattamento chimico sia menzionato sull’etichetta ufficiale o su quella del fornitore e sull’imballaggio o all’interno dello stesso.

Libera circolazione e misure fitosanitarie più rigorose

L’art. 17 vieta restrizioni di commercializzazione diverse da quelle previste dalla direttiva o da altre direttive, salvo quanto attiene a caratteristiche, esame, contrassegno e chiusura. Per aree determinate, la Commissione può autorizzare misure più rigorose contro organismi nocivi non presenti o particolarmente dannosi; in caso di minaccia imminente lo Stato membro può applicarle sin dalla domanda, in attesa della decisione della Commissione.

Commercializzazione di tuberi-seme pre-base

L’art. 18 disciplina i tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base: devono derivare da metodi di selezione idonei alla conservazione della varietà e dello stato sanitario, essere destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di base, rispettare condizioni minime fissate con procedura di comitato e essere contenuti in imballaggi conformi. L’etichetta ufficiale è bianca e barrata diagonalmente da una linea viola e indica, tra l’altro, servizio di certificazione, identificazione del produttore/lotto, mese e anno di chiusura, specie, varietà e dicitura "tuberi-seme di patate pre-base".

Esperimenti temporanei

L’art. 19 autorizza esperimenti temporanei a livello comunitario per testare migliori soluzioni di modifica di talune disposizioni non fitosanitarie. Gli Stati membri possono essere esonerati da alcuni obblighi; la durata massima dell’esperimento è di sette anni.

Controlli comparativi e possibile divieto di commercializzazione

L’art. 20 prevede prove comparative comunitarie su campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o certificati; se la discendenza risulta sensibilmente inferiore per tre annate successive ai requisiti minimi di cui all’allegato I, la Commissione può vietare totalmente o parzialmente la commercializzazione dei tuberi-seme raccolti in una determinata zona. Il divieto è revocato quando vi sia sufficiente certezza del rispetto futuro dei requisiti. Le prove comparative possono includere anche tuberi-seme provenienti da paesi terzi.

Equivalenza dei tuberi-seme di paesi terzi

L’art. 21 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, accerti se i tuberi-seme raccolti in un paese terzo offrano garanzie equivalenti a quelle comunitarie quanto a caratteristiche, esame, identità, contrassegni e controllo. In attesa della decisione del Consiglio, gli Stati membri potevano effettuare tali constatazioni; il testo prevede anche una disciplina transitoria fino al 31 marzo 2002 e il richiamo agli obblighi fitosanitari della direttiva 2000/29/CE.

Emergenze di approvvigionamento e varietà non iscritte

L’art. 22 consente, per difficoltà temporanee di approvvigionamento di tuberi-seme di base o certificati, di autorizzare la commercializzazione nell’intera Comunità di quantitativi necessari di tuberi-seme con requisiti ridotti o di varietà non incluse nel catalogo comune o nei cataloghi nazionali. È prevista un’etichetta specifica: per varietà non iscritte, di colore marrone e con indicazione del regime a requisiti ridotti.

Controlli ufficiali e informazioni per importazioni da paesi terzi

L’art. 23 impone controlli ufficiali sulla commercializzazione, almeno a campione. Per quantitativi superiori a 2 kg importati da paesi terzi, devono essere fornite indicazioni su specie, varietà, categoria, paese di produzione e servizio di controllo, paese speditore, importatore e quantità; le modalità possono essere stabilite con procedura di comitato.

Aggiornamento tecnico degli allegati e procedura di comitato

L’art. 24 prevede che le modifiche agli allegati in funzione dell’evoluzione scientifica e tecnica siano adottate con procedura di comitato. L’art. 25 istituisce il comitato permanente competente e rinvia agli artt. 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fissando a un mese il periodo di cui all’art. 4, par. 3, di tale decisione.

Clausola di salvaguardia nazionale e norme specifiche

L’art. 26 salva le disposizioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita di persone o animali, di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale, nei limiti delle tolleranze degli allegati. L’art. 27 consente condizioni specifiche per tuberi-seme trattati chimicamente, per la conservazione in situ e l’utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche minacciate da erosione genetica e per la produzione biologica; per la conservazione in situ sono previste, in particolare, provenienza nota e approvata dall’autorità competente e restrizioni quantitative.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

L’art. 28 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento. L’art. 29 abroga la direttiva 66/403/CEE e prevede la lettura dei riferimenti alla direttiva abrogata come riferimenti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. L’art. 30 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l’art. 31 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiale di moltiplicazionefitosanitariomercato internoetichettatura e controlli ufficiali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.