Direttiva 2002/53
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la disciplina sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, al fine di consentire la libera circolazione nell’Unione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle varietà ammesse. Impone agli Stati membri di istituire cataloghi nazionali, di applicare criteri uniformi di distinzione, omogeneità, stabilità e valore agronomico/utilizzazione, nonché di garantire controlli, pubblicità e scambio di informazioni. Prevede regole specifiche per varietà geneticamente modificate, varietà destinate a conservazione delle risorse fitogenetiche e condizioni particolari per la commercializzazione in presenza di rischi fitosanitari, sanitari o ambientali.
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e condizioni per l’ammissione, la commercializzazione e il controllo delle varietà di determinate specie agricole nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica all’ammissione nel catalogo comune delle varietà di barbabietole, piante foraggere, cereali, patate, piante oleaginose e da fibra le cui sementi o materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati ai sensi delle direttive settoriali richiamate dall’articolo 1. Vincola gli Stati membri nella tenuta di uno o più cataloghi nazionali, nella valutazione e ammissione delle varietà, nella pubblicazione e comunicazione delle informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri. Restano esclusi i casi in cui sia provato che sementi e materiali di moltiplicazione sono destinati soltanto all’esportazione verso paesi terzi.
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
La direttiva codifica la disciplina comunitaria sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, sostituendo la direttiva 70/457/CEE. L’obiettivo è favorire la libera circolazione nel mercato interno delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di varietà ammesse, sulla base di criteri tecnici uniformi e di una cooperazione amministrativa tra Stati membri.
Finalità e logica della disciplina
La direttiva muove dall’esigenza di compilare un catalogo comune fondato sui cataloghi nazionali, così da garantire che le varietà ammesse siano valutate secondo standard omogenei. Il sistema mira a coniugare libera circolazione, controllo tecnico delle varietà, tutela fitosanitaria, protezione della salute umana e dell’ambiente, oltre alla conservazione delle risorse fitogenetiche.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le varietà di barbabietole, piante foraggere, cereali, patate, piante oleaginose e da fibra le cui sementi o materiali di moltiplicazione rientrano nelle direttive settoriali richiamate all’articolo 1. Restano esclusi i casi in cui sia provato che sementi e materiali di moltiplicazione siano destinati soltanto all’esportazione verso paesi terzi.
Cataloghi nazionali e catalogo comune
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di compilare uno o più cataloghi delle varietà ufficialmente ammesse alla certificazione e alla commercializzazione nel proprio territorio. I cataloghi devono essere consultabili da chiunque. Le varietà componenti di linee inbred e ibridi sono disciplinate in modo specifico; inoltre, gli Stati membri possono prevedere che l’iscrizione nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivalga all’ammissione nazionale, con conseguente esonero da alcuni obblighi procedurali.
Requisiti di ammissione
L’articolo 4 stabilisce il nucleo della disciplina: una varietà può essere ammessa solo se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea, e di regola deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Sono previste eccezioni all’esame del valore agronomico per alcune graminacee, per varietà già ammesse in altro Stato membro e per varietà componenti di ibridi.
Per le varietà geneticamente modificate, l’ammissione è subordinata all’adozione di misure idonee a evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. Per i materiali destinati ad alimenti o ingredienti alimentari ricadenti nel regolamento (CE) n. 258/97, la direttiva richiede che non vi siano rischi per il consumatore, che non vi sia inganno del consumatore e che non si producano svantaggi nutrizionali rilevanti rispetto ai prodotti sostituiti.
Definizioni tecniche rilevanti
L’articolo 5 precisa il contenuto dei requisiti di distinzione, stabilità, omogeneità e valore agronomico/utilizzazione soddisfacente. In particolare:
- una varietà è distinta se si differenzia nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità;
- è stabile se conserva i suoi caratteri essenziali dopo successive riproduzioni o moltiplicazioni;
- è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono sono simili o geneticamente identiche, salvo rare aberrazioni;
- possiede valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, nel complesso delle sue qualità, rappresenta un chiaro miglioramento rispetto ad altre varietà ammesse nello Stato membro interessato.
Procedura di esame e cooperazione tecnica
L’ammissione deve essere fondata su esami ufficiali, effettuati principalmente in campo, con metodi precisi e provati. L’articolo 7 rinvia alla procedura comitologica per definire caratteri minimi, condizioni minime e modalità degli esami, inclusa la possibile cooperazione tra Stati membri negli esami di coltura. Gli esami devono includere varietà comparabili note nella Comunità ai fini della distinzione.
Per le varietà geneticamente modificate l’articolo 7 richiede una valutazione del rischio ambientale analoga a quella della direttiva 90/220/CEE; finché non interviene il regolamento specifico richiamato dalla direttiva, tali varietà possono essere inserite nel catalogo nazionale solo dopo l’autorizzazione alla commercializzazione ai sensi della stessa direttiva 90/220/CEE. La direttiva disciplina inoltre, per le varietà destinate a impieghi alimentari, il coordinamento con il regolamento (CE) n. 258/97.
Domanda, denominazione e pubblicità
Il richiedente deve informare lo Stato membro, al momento della domanda, se la varietà è già stata oggetto di domanda in un altro Stato membro, quale Stato e con quale esito. Gli Stati membri devono poi pubblicare ufficialmente il catalogo delle varietà ammesse e indicare, se possibile, il medesimo nome negli altri Stati membri. Se una varietà è commercializzata altrove con diversa denominazione, tale denominazione deve essere riportata; per l’ammissibilità della denominazione si applica l’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94.
Le varietà geneticamente modificate ammesse devono essere chiaramente identificate come tali nel catalogo e nei cataloghi di vendita dei soggetti che le commercializzano.
Informazione tra Stati membri e fascicoli varietali
L’articolo 10 impone la notifica immediata di domande, ritiri, iscrizioni e modifiche agli altri Stati membri e alla Commissione. Per ogni nuova varietà ammessa deve essere trasmessa una breve descrizione delle caratteristiche principali di utilizzazione, salvo il caso delle varietà componenti destinate solo a costituire varietà finali. Gli Stati membri devono mantenere disponibili i fascicoli delle varietà ammesse o non più ammesse; le informazioni contenute in tali fascicoli restano confidenziali, salvo l’accesso con interesse giustificato e le ipotesi in cui certi dati debbano rimanere riservati.
Selezione conservatrice e controlli
Le varietà ammesse devono essere mantenute mediante selezione conservatrice. Tale selezione deve essere verificabile tramite registrazioni del responsabile o dei responsabili della varietà, comprese le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di base. È possibile chiedere campioni e, se necessario, prelevarli ufficialmente. Se la selezione conservatrice avviene in uno Stato membro diverso da quello di ammissione, gli Stati interessati devono prestarsi assistenza amministrativa reciproca.
Durata, rinnovo e controllo post-ammissione
L’ammissione dura fino alla fine del decimo anno civile successivo all’ammissione. Può essere rinnovata per periodi determinati quando la coltura è sufficientemente estesa o per esigenze di conservazione delle risorse fitogenetiche, purché persistano i requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità o i criteri specifici previsti per le risorse fitogenetiche. La domanda di rinnovo va presentata, salvo il caso delle risorse fitogenetiche, entro due anni dalla scadenza; l’ammissione resta prorogata fino alla decisione.
Dopo l’ammissione, gli Stati membri devono risolvere i dubbi relativi alla distinzione o alla denominazione. Se emerge che i requisiti non erano soddisfatti al momento dell’ammissione, questa può essere sostituita o annullata; se la denominazione non era accettabile, deve essere corretta, con possibilità di usare temporaneamente la denominazione precedente come aggiuntiva.
Revoca, ritiro e periodi transitori
L’ammissione deve essere revocata se la varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea, oppure su richiesta del responsabile salvo che la selezione conservatrice resti assicurata. Può inoltre essere revocata in caso di violazione delle norme applicative o di indicazioni false o fraudolente. Il catalogo nazionale deve poi essere aggiornato con il ritiro della varietà quando l’ammissione è revocata o scaduta.
Gli Stati membri possono prevedere un periodo transitorio per la certificazione e commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell’ammissione. Per le varietà già pubblicate nel catalogo comune, il periodo transitorio applicabile in uno Stato membro si riflette, a certe condizioni, anche nella commercializzazione negli altri Stati membri.
Libera circolazione e misure di salvaguardia
Dal momento della pubblicazione nel catalogo comune, le sementi delle varietà ammesse non sono soggette a restrizioni di mercato per quanto riguarda la varietà. Tuttavia, su richiesta dello Stato membro interessato, possono essere autorizzati divieti o condizioni di coltivazione/uso in caso di rischio fitosanitario, di non idoneità della varietà al territorio o di rischio per la salute umana o l’ambiente. Per le varietà geneticamente modificate si applica una procedura specifica ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3.
L’articolo 18 prevede inoltre una vera e propria misura di salvaguardia: se la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune può nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie, o presentare rischi per ambiente o salute umana, lo Stato membro può essere autorizzato a vietarne la commercializzazione in tutto o in parte del proprio territorio; in caso di pericolo imminente, il divieto può essere disposto immediatamente, con decisione definitiva entro tre mesi.
Conservazione delle risorse fitogenetiche
La direttiva dedica attenzione alla conservazione in situ e all’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. L’articolo 20 consente di stabilire condizioni specifiche per ecotipi e varietà adatti alle condizioni naturali, locali e regionali e minacciati da erosione genetica; tali varietà, una volta accettate, possono essere indicate come "varietà da conservazione" nel catalogo comune, con adeguate restrizioni quantitative. L’articolo 21 consente ulteriori condizioni specifiche per nuovi sviluppi in materia di conservazione delle risorse genetiche.
Equivalenza con paesi terzi e comitologia
L’articolo 22 consente al Consiglio di riconoscere l’equivalenza degli esami ufficiali e dei controlli di selezione conservatrice effettuati in paesi terzi, purché offrano le stesse garanzie di quelli degli Stati membri. La direttiva affida numerosi aspetti tecnici alla procedura comitologica dell’articolo 23, applicando la decisione 1999/468/CE; i termini procedurali sono fissati a un mese per talune misure e a tre mesi per altre.
Rapporto con il diritto nazionale, recepimento e abrogazione
L’articolo 24 salva le norme nazionali giustificate da tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, preservazione dei vegetali e protezione della proprietà industriale o commerciale, oltre alle deroghe specifiche previste dalla direttiva. L’articolo 25 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali di recepimento.
La direttiva 70/457/CEE è abrogata dall’articolo 26, con salvezza degli obblighi di recepimento ancora pendenti per le direttive elencate nell’allegato I. La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, richiedendo l’adozione delle misure nazionali di attuazione nei termini indicati nelle direttive richiamate e nell’allegato I, parte B, oltre ai necessari atti interni di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
L’articolo 1 delimita l’ambito alle varietà di barbabietole, piante foraggere, cereali, patate, piante oleaginose e da fibra incluse in un catalogo comune basato sui cataloghi nazionali. La direttiva non si applica alle varietà per le quali sia provato che sementi e materiali di moltiplicazione sono destinati soltanto all’esportazione verso paesi terzi.
Cataloghi nazionali e accessibilità
L’articolo 3 obbliga ogni Stato membro a compilare uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e alla commercializzazione nel proprio territorio, consultabili da chiunque. Sono previste regole particolari per linee inbred e ibridi usati come componenti, nonché la possibilità per gli Stati membri di considerare equivalente l’ammissione in un altro catalogo nazionale o nel catalogo comune, con esonero da alcuni obblighi procedurali.
Criteri di ammissione delle varietà
L’articolo 4 impone che una varietà sia ammessa solo se distinta, stabile e sufficientemente omogenea e, di regola, dotata di un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Sono previste esenzioni dall’esame del valore agronomico per alcune graminacee, per varietà già ammesse in un altro Stato membro e per componenti di varietà ibride; sono inoltre previste regole specifiche per varietà geneticamente modificate, alimenti/ingredienti alimentari e conservazione delle risorse fitogenetiche.
Definizioni tecniche di distinzione, stabilità, omogeneità e valore agronomico
L’articolo 5 specifica quando una varietà si considera distinta, stabile, sufficientemente omogenea e dotata di valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente, definendo anche cosa si intende per varietà nota nella Comunità ai fini della valutazione comparativa.
Parità di trattamento delle varietà di altri Stati membri
L’articolo 6 impone che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, soprattutto nella procedura di ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.
Esami ufficiali e valutazioni tecniche
L’articolo 7 subordina l’ammissione a esami ufficiali in campo, con metodi precisi e provati, e rinvia alla procedura comitologica per definire caratteri minimi, condizioni minime e modalità degli esami. Per varietà geneticamente modificate richiede una valutazione del rischio ambientale analoga a quella della direttiva 90/220/CEE; per varietà destinate ad usi alimentari richiama i criteri del regolamento (CE) n. 258/97. Sono previste anche regole di riservatezza per i componenti genealogici.
Domanda di ammissione e informazioni da fornire
L’articolo 8 richiede che il richiedente indichi, al momento della domanda, se la varietà è già stata oggetto di domanda in un altro Stato membro, quale Stato e con quale esito.
Denominazione varietale, pubblicazione dei cataloghi e fascicoli
L’articolo 9 disciplina la pubblicazione ufficiale dei cataloghi nazionali, l’indicazione del responsabile della selezione conservatrice, l’uso della stessa denominazione negli altri Stati membri, la gestione di denominazioni diverse, i fascicoli descrittivi delle varietà e l’obbligo di identificare chiaramente le varietà geneticamente modificate. Per l’ammissibilità delle denominazioni si applica l’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94.
Scambio di informazioni e trasparenza amministrativa
L’articolo 10 prevede la notifica immediata agli altri Stati membri e alla Commissione di domande, ritiri, iscrizioni e modifiche dei cataloghi, la trasmissione di brevi descrizioni delle caratteristiche delle nuove varietà, la messa a disposizione dei fascicoli e la comunicazione dei risultati in caso di rifiuto o revoca.
Mantenimento della varietà e selezione conservatrice
L’articolo 11 impone che le varietà ammesse siano mantenute mediante selezione conservatrice, controllabile attraverso registrazioni del responsabile o dei responsabili della varietà; sono previsti campioni e cooperazione amministrativa se la selezione avviene in uno Stato membro diverso da quello di ammissione.
Durata dell’ammissione e rinnovo
L’articolo 12 stabilisce che l’ammissione vale fino alla fine del decimo anno civile successivo all’ammissione. Il rinnovo è possibile per periodi determinati, se la coltura è sufficientemente estesa o se la varietà deve essere mantenuta per la conservazione delle risorse fitogenetiche, con domanda da presentare di regola entro due anni dalla scadenza; l’ammissione resta provvisoriamente prorogata fino alla decisione sul rinnovo.
Verifiche post-ammissione e correzioni
L’articolo 13 disciplina i casi in cui, dopo l’ammissione, sorgano dubbi sulla distinzione o sulla denominazione o emerga che i requisiti non erano soddisfatti al momento dell’ammissione. In tal caso l’ammissione può essere sostituita o annullata, e la denominazione deve essere adeguata; è ammesso l’uso temporaneo della denominazione precedente come aggiuntiva.
Revoca e ritiro dal catalogo
Gli articoli 14 e 15 prevedono la revoca dell’ammissione se la varietà non è più distinta, stabile o omogenea, o su richiesta del responsabile salvo selezione conservatrice assicurata, nonché la possibile revoca per violazioni o informazioni false/fraudolente. Il ritiro dal catalogo è obbligatorio quando l’ammissione è revocata o scaduta; gli Stati membri possono concedere un periodo transitorio di commercializzazione fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza.
Libera circolazione e restrizioni nazionali eccezionali
L’articolo 16 stabilisce che, dalla data di pubblicazione nel catalogo comune, le sementi delle varietà ammesse non sono soggette a restrizioni di mercato per quanto riguarda la varietà. Su richiesta dello Stato membro interessato, possono essere autorizzati divieti o condizioni di coltivazione/uso in caso di rischio fitosanitario, scarsa idoneità territoriale o rischio per salute umana o ambiente; per varietà geneticamente modificate si applica la procedura specifica dell’articolo 23, paragrafo 3.
Catalogo comune pubblicato dalla Commissione
L’articolo 17 impone alla Commissione la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea, serie C, del catalogo comune delle varietà senza restrizioni di commercializzazione, con indicazione dei responsabili della selezione conservatrice, dei periodi transitori e delle varietà geneticamente modificate.
Misure di salvaguardia
L’articolo 18 consente a uno Stato membro, in presenza di rischi fitosanitari, ambientali o per la salute umana, di ottenere l’autorizzazione a vietare in tutto o in parte il proprio territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di una varietà già iscritta, con possibilità di provvedimento immediato in caso di pericolo imminente e decisione definitiva entro tre mesi.
Mantenimento dell’ammissione in altri Stati membri
L’articolo 19 consente a uno o più Stati membri di mantenere l’ammissione di una varietà anche se essa non è più ammessa nello Stato membro di originaria ammissione, purché persistano le condizioni di ammissione e sia assicurata la selezione conservatrice.
Risorse fitogenetiche e varietà da conservazione
L’articolo 20 prevede che, con procedura comitologica, siano stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di sementi trattate chimicamente e per la conservazione in situ e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche. Le varietà/ecotipi adattati alle condizioni locali e minacciati da erosione genetica possono essere ammessi come 'varietà da conservazione' nel catalogo comune, con eventuali restrizioni quantitative.
Ulteriori condizioni su conservazione delle risorse genetiche
L’articolo 21 consente di stabilire, con procedura comitologica, condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi in materia di conservazione delle risorse genetiche.
Equivalenza degli esami e dei controlli di paesi terzi
L’articolo 22 consente al Consiglio di riconoscere, su proposta della Commissione, che gli esami ufficiali e i controlli di selezione conservatrice effettuati in paesi terzi offrano le stesse garanzie di quelli effettuati negli Stati membri; la disposizione si applica anche ai nuovi Stati membri nel periodo transitorio di recepimento.
Procedura di comitato
L’articolo 23 istituisce l’assistenza del comitato permanente per sementi e materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e rinvia alla decisione 1999/468/CE. Il termine per il procedimento dell’articolo 4, paragrafo 3, è fissato a un mese, mentre per l’articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi.
Clausola di salvezza per norme nazionali
L’articolo 24 fa salve, oltre alle deroghe specifiche degli articoli 16 e 18, le disposizioni nazionali giustificate da tutela della salute e della vita di persone e animali, preservazione dei vegetali o protezione della proprietà industriale o commerciale.
Obblighi di comunicazione, abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 25 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 26 abroga la direttiva 70/457/CEE, salvo gli obblighi relativi ai termini di attuazione delle direttive elencate nell’allegato I, parte B. L’articolo 27 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e l’articolo 28 designa gli Stati membri come destinatari.
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