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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38809/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 09/11/2023 che aveva convalidato il decreto del Questore del 02/11/2023, con il quale veniva integrato il Daspo del 08/02/2019 imponendo a carico del ricorrente l'obbligo di presentazione in Questura mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo, per la durata di otto anni, con riferimento alle manifestazioni sportive della squadra "A.S.D. Fenice Amaranto Reggio Calabria" (sostituta, a seguito dell'esclusione, della Reggina 1914). Tre motivi: 1) violazione del termine a difesa (il GIP ha convalidato prima del decorso delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, impedendo il contraddittorio cartolare); 2) illegittimità della convalida di un provvedimento integrativo riferito a una diversa compagine calcistica senza verifica o motivazione concreta sul mantenimento delle prescrizioni; 3) difetto assoluto di motivazione circa le ragioni che giustificano l'onerosa prescrizione di presentazione anche per incontri disputati fuori città.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine a difesa di 48 ore) e lo ha considerato assorbente. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione, dichiarando l'inefficacia del provvedimento del Questore del 02/11/2023 per quanto riguarda l'obbligo di presentarsi in Questura. La Corte non ha esaminato i restanti motivi, essendo il primo motivo di natura rescindente. Ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La violazione del termine a difesa (48 ore) previsto per consentire il contraddittorio cartolare costituisce causa di nullità ai sensi di questa disposizione; conseguentemente la convalida effettuata prima del decorso del termine deve essere annullata senza rinvio.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 (Michelotto); Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020; Sez. 3, n.20366 del 02/12/2020; Sez. 3, n.15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n.8678 del 04/02/2016

    Costante orientamento secondo cui all'interessato deve essere riconosciuto lo stesso intervallo temporale di 48 ore di cui dispone il PM per chiedere la convalida, per esercitare il contraddittorio cartolare; la mancata osservanza di tale termine comporta la nullità della convalida e la decadenza della misura imposta.

Massime di principio

  • Chi riceve un provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione ha diritto ad un termine minimo di 48 ore dalla notifica per depositare memorie e deduzioni; tale termine serve a garantire il contraddittorio cartolare.
  • Il GIP non può convalidare il provvedimento del Questore prima del decorso delle 48 ore dalla notifica: la convalida anticipata è nulla ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. e viene annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione.
  • Quando l'atto questorile estende o rinnova prescrizioni rispetto a fatti o soggetti diversi (es. diversa società sportiva che subentra), è necessario che l'autorità motivi concretamente la persistenza delle esigenze cautelari; l'automatica reiterazione di misure richiede verifica fattuale e motivazione specifica.
  • La Corte, se annulla per vizi procedurali di natura rescindente (es. mancato rispetto del termine a difesa), può limitare l'annullamento alla sola misura viziata lasciando impregiudicate altre parti del provvedimento non coinvolte dal vizio.
  • Per difendersi efficacemente è importante conservare prove della data e ora di notifica e, se possibile, presentare tempestive memorie difensive entro il termine di 48 ore; in caso di convalida anticipata, l'impugnazione in sede successiva (anche per cassazione) può ottenere l'annullamento della misura.
  • Autorità amministrative e giudici devono rispettare scrupolosamente i termini procedurali: il mancato rispetto costituisce un vizio formale capace di travolgere la misura sostanziale imposta.

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