Sentenza del 27/05/2020 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Accertamento - associazione sportiva dilettantistica - spese di pubblicità - antieconomicità - insindacabilità delle scelte imprenditoriali - limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha disconosciuto la deducibilità di spese per pubblicità pagate a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica S B (contratto 04/10/2010), ritenute non inerenti e antieconomiche dall'Ufficio alla luce della situazione di dissesto economico della società e dell'esiguità del beneficio pubblicitario ottenuto; richiesta di recupero IVA e sanzioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria sia legittimata a valutare la congruità e l'economicità delle spese pubblicitarie: la presunzione di inerenza prevista dall'art. 90, co. 8, L. n. 289/2002 opera solo se la spesa è effettivamente destinata alla promozione dell'immagine del soggetto erogante e corrisponde a una specifica attività effettivamente svolta dal percipiente. Nel caso di specie tali condizioni non risultano soddisfatte: la prestazione (distribuzione di un volantino e qualche esposizione di logo in locali eventi sportivi) era sproporzionata rispetto all'ammontare pagato, la spesa era enormemente superiore agli utili (rapporto di circa 25 volte) e il pagamento è avvenuto in un esercizio di completo dissesto; il contribuente non ha provato l'esistenza di una concreta e razionale aspettativa di ritorno commerciale. Di conseguenza l'accertamento dell'Ufficio è stato confermato e il contribuente condannato alle spese in misura ridotta.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002
Il corrispettivo in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce spesa di pubblicità fino a 200.000 euro annui
La presunzione di inerenza si applica solo se la spesa è effettivamente destinata alla promozione dell'immagine del soggetto erogante e se corrisponde a una specifica attività effettivamente svolta dal percipiente; non è una presunzione assoluta e la sua applicabilità è condizionata alla prova dell'effettività.
Cassazione, Ordinanza n. 1326/2019
Riprende il principio secondo cui, ove il contribuente non fornisca prova dell'esistenza, competenza e inerenza dei costi pubblicitari, questi non sono deducibili.
Cassazione, Sez. 5, sent. 17/07/2018, n. 18904
Conferma che le scelte imprenditoriali sono insindacabili solo se razionali e coerenti con l'obiettivo di produrre profitto; in mancanza di tali requisiti l'Amministrazione può valutare economicità e congruità.
Cassazione, Ord. 21/03/2017 n. 7202 e Ord. 06/04/2017 n. 8981
Ord. n. 7202/2017; Ord. n. 8981/2017
Bilanciamento della tutela derivante dall'art. 90: la presunzione di inerenza trova applicazione se la spesa pubblicitaria è effettiva; le ordinanze evidenziano i limiti della presunzione quando manchi prova dell'effettività e dell'attività prestata dal percipiente.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può valutare la congruità e l'economicità delle spese pubblicitarie; l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali opera solo se tali scelte sono razionali, coerenti e funzionali al conseguimento di un ritorno economico.
- La presunzione di inerenza prevista dall'art. 90, co. 8, L. 289/2002 è condizionata: la spesa è considerata pubblicità solo se destinata effettivamente alla promozione dell'erogante e se corrisponde a una specifica attività effettivamente svolta dal percipiente.
- Onere probatorio a carico del contribuente: deve dimostrare l'esistenza, la competenza e l'inerenza dei costi nonché l'aspettativa concreta e razionale di un ritorno commerciale (incremento di ricavi o clienti) derivante dalla sponsorizzazione.
- Sproporzioni marcate tra spesa pubblicitaria e ricavi/utili, specialmente se accompagnate da una situazione finanziaria critica, costituiscono indici forti di anti-economicità e mancata inerenza.
- Documentazione contrattuale, fatture e tracciabilità dei pagamenti sono necessari ma non sempre sufficienti: è indispensabile provare la portata concreta della prestazione pubblicitaria e l'effettivo impatto commerciale per l'erogante.
- Per prevenire contestazioni, in casi analoghi è opportuno quantificare e documentare prevedibili ritorni commerciali, prevedere prestazioni misurabili da parte del percipiente e mantenere proporzionalità tra spesa pubblicitaria e dimensioni/volumi d'affari dell'impresa.
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