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Sentenza

Sentenza del 27/05/2020 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Accertamento - associazione sportiva dilettantistica - spese di pubblicità - antieconomicità - insindacabilità delle scelte imprenditoriali - limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha disconosciuto la deducibilità di spese per pubblicità pagate a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica S B (contratto 04/10/2010), ritenute non inerenti e antieconomiche dall'Ufficio alla luce della situazione di dissesto economico della società e dell'esiguità del beneficio pubblicitario ottenuto; richiesta di recupero IVA e sanzioni.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria sia legittimata a valutare la congruità e l'economicità delle spese pubblicitarie: la presunzione di inerenza prevista dall'art. 90, co. 8, L. n. 289/2002 opera solo se la spesa è effettivamente destinata alla promozione dell'immagine del soggetto erogante e corrisponde a una specifica attività effettivamente svolta dal percipiente. Nel caso di specie tali condizioni non risultano soddisfatte: la prestazione (distribuzione di un volantino e qualche esposizione di logo in locali eventi sportivi) era sproporzionata rispetto all'ammontare pagato, la spesa era enormemente superiore agli utili (rapporto di circa 25 volte) e il pagamento è avvenuto in un esercizio di completo dissesto; il contribuente non ha provato l'esistenza di una concreta e razionale aspettativa di ritorno commerciale. Di conseguenza l'accertamento dell'Ufficio è stato confermato e il contribuente condannato alle spese in misura ridotta.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002

    Il corrispettivo in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce spesa di pubblicità fino a 200.000 euro annui

    La presunzione di inerenza si applica solo se la spesa è effettivamente destinata alla promozione dell'immagine del soggetto erogante e se corrisponde a una specifica attività effettivamente svolta dal percipiente; non è una presunzione assoluta e la sua applicabilità è condizionata alla prova dell'effettività.

  • Cassazione, Ordinanza n. 1326/2019

    Riprende il principio secondo cui, ove il contribuente non fornisca prova dell'esistenza, competenza e inerenza dei costi pubblicitari, questi non sono deducibili.

  • Cassazione, Sez. 5, sent. 17/07/2018, n. 18904

    Conferma che le scelte imprenditoriali sono insindacabili solo se razionali e coerenti con l'obiettivo di produrre profitto; in mancanza di tali requisiti l'Amministrazione può valutare economicità e congruità.

  • Cassazione, Ord. 21/03/2017 n. 7202 e Ord. 06/04/2017 n. 8981

    Ord. n. 7202/2017; Ord. n. 8981/2017

    Bilanciamento della tutela derivante dall'art. 90: la presunzione di inerenza trova applicazione se la spesa pubblicitaria è effettiva; le ordinanze evidenziano i limiti della presunzione quando manchi prova dell'effettività e dell'attività prestata dal percipiente.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può valutare la congruità e l'economicità delle spese pubblicitarie; l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali opera solo se tali scelte sono razionali, coerenti e funzionali al conseguimento di un ritorno economico.
  • La presunzione di inerenza prevista dall'art. 90, co. 8, L. 289/2002 è condizionata: la spesa è considerata pubblicità solo se destinata effettivamente alla promozione dell'erogante e se corrisponde a una specifica attività effettivamente svolta dal percipiente.
  • Onere probatorio a carico del contribuente: deve dimostrare l'esistenza, la competenza e l'inerenza dei costi nonché l'aspettativa concreta e razionale di un ritorno commerciale (incremento di ricavi o clienti) derivante dalla sponsorizzazione.
  • Sproporzioni marcate tra spesa pubblicitaria e ricavi/utili, specialmente se accompagnate da una situazione finanziaria critica, costituiscono indici forti di anti-economicità e mancata inerenza.
  • Documentazione contrattuale, fatture e tracciabilità dei pagamenti sono necessari ma non sempre sufficienti: è indispensabile provare la portata concreta della prestazione pubblicitaria e l'effettivo impatto commerciale per l'erogante.
  • Per prevenire contestazioni, in casi analoghi è opportuno quantificare e documentare prevedibili ritorni commerciali, prevedere prestazioni misurabili da parte del percipiente e mantenere proporzionalità tra spesa pubblicitaria e dimensioni/volumi d'affari dell'impresa.

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