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Sentenza

Sentenza del 27/05/2020 n. 694 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento sintetico - scostamento di un quinto - reddito dichiarato e accertato analiticamente - è necessario. Determinazione reddito complessivo - periodi d'imposta antecedenti anno 2010 - redditometro - onere della prova - a carico del contribuente. Redditometro - applicazione - principio del favor rei - non è ammesso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un accertamento sintetico basato su redditometro e su confronto tra reddito dichiarato e reddito accertato analiticamente; contestazione della ricostruzione del reddito complessivo per periodi d'imposta anteriori al 2010 e richiesta di applicazione del principio del favor rei.

La decisione

La Corte ha confermato che l'accertamento sintetico è utilizzabile quando l'ufficio rilevi uno scostamento di almeno un quinto (20%) tra reddito dichiarato e quello accertato analiticamente; l'uso del redditometro è ammesso solo se fondato su elementi e circostanze di fatto certi e documentati. Per i periodi antecedenti il 2010 grava sul contribuente l'onere di provare che lo scostamento è dovuto a redditi o elementi esclusi dalla base imponibile. Il principio del favor rei non si applica alle norme di carattere non sanzionatorio in materia di accertamento tributario. In sostanza l'accertamento viene ritenuto legittimo salvo che il contribuente dimostri, con prove concrete, cause di esclusione del reddito.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 38 (accertamento sintetico)

    L'art. 38 legittima l'accertamento sintetico per le persone fisiche; la norma è interpretata nel senso che l'ufficio può ricostruire il reddito complessivo quando riscontra uno scostamento significativo (criterio operativo: un quinto) tra dichiarato e accertato analiticamente.

  • Strumenti di determinazione della capacità contributiva (redditometro)

    Il redditometro può essere utilizzato per determinare il reddito complessivo basandosi su elementi indicativi di capacità contributiva, ma richiede elementi e circostanze di fatto certi e verificabili; non sono sufficienti mere presunzioni non supportate da dati concreti.

  • Principio del favor rei (principio generale del diritto)

    Il principio del favor rei è applicabile solo in presenza di norme di carattere sanzionatorio; non può essere invocato per limitare l'accertamento tributario quando la norma è di natura sostanziale o procedurale relativa alla determinazione del reddito.

Massime di principio

  • L'accertamento sintetico è legittimo quando lo scostamento tra reddito dichiarato e quello accertato analiticamente supera il 20%: in tali casi l'ufficio può determinare il reddito sintetico.
  • Il redditometro va applicato solo se fondato su elementi e circostanze di fatto certi e documentabili; valutazioni puramente indiziarie non sono sufficienti.
  • Per i periodi d'imposta anteriori al 2010 l'onere di provare che lo scostamento è dovuto a redditi esclusi dalla base imponibile grava sul contribuente.
  • Il contribuente che intende contestare l'accertamento deve fornire prove concrete (documenti, contratti, rendicontazioni) delle cause dello scostamento; mere dichiarazioni non bastano.
  • Il principio del favor rei non opera per mitigare accertamenti tributari relativi alla determinazione del reddito, essendo riservato alle norme sanzionatorie.
  • In fase di difesa è utile ricostruire analiticamente le fonti di finanziamento e dimostrare l'eventuale esistenza di redditi esclusi o esenzioni per neutralizzare lo scostamento rilevato dall'ufficio.

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