Sentenza del 27/05/2020 n. 9891 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato le deduzioni della società relative all'avviso di accertamento per l'anno 1998 emesso dopo verifica fiscale. L'accertamento contestava, tra l'altro, spese non deducibili e indebite detrazioni IVA, omissioni di indicazione e registrazione di operazioni imponibili e dichiarazioni Intrastat incomplete, nonché l'esistenza di un sistema fraudolento di evasione IVA basato su false dichiarazioni d'intento e sull'uso di società cartiere. In cassazione la società ha dedotto vizi processuali (passaggio in giudicato per mancata impugnazione, inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, omessa pronuncia su eccezioni) e vizi di motivazione della CTR, sostenendo inoltre la propria estraneità alla frode e richiamando documentazione e l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso, affermando che la CTR ha trattato il merito delle eccezioni processuali (con implicito rigetto), ha correttamente valutato la sufficienza dell'avviso di accertamento e ha fornito motivazione adeguata in ordine alla consapevolezza della società nella partecipazione al sistema fraudolento: la ripetuta produzione di false dichiarazioni d'intento e la relazione sistematica con più società 'cartiere' erano indizi gravi della consapevolezza e del vantaggio economico tratto (prezzi più favorevoli e IVA al 19%). La richiesta di nuovo accertamento di fatto è stata ritenuta inammissibile in cassazione. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di cassazione, liquidate in Euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 377, comma 2
Richiamato per l'adempimento delle comunicazioni processuali; la Corte ha differito l'udienza per consentire la comunicazione al curatore fallimentare a tutela del diritto di difesa dopo la cancellazione dall'albo dell'unico difensore.
Codice di procedura civile, art. 112
Riferimento relativo all'eccezione di omessa pronuncia: la Cassazione ha ricordato che l'omessa pronuncia va dedotta nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c. e che il ricorso deve ricondursi a una delle fattispecie tassative di cui all'art. 360, pena l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
Principi di ammissibilità dei motivi di cassazione (in particolare n.4 e n.5): la Corte ha dichiarato inammissibili deduzioni che chiedono un nuovo apprezzamento di fatto o che non si riferiscono univocamente alle ragioni di impugnazione previste dalla norma; ha inoltre ritenuto che la contestata insufficienza di motivazione fosse, in parte, un tentativo di nuovo accertamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Norma fiscale richiamata rispetto ai poteri di rettifica e valutazione fiscale; la CTR ha valutato, anche alla luce di tale normativa, la non deducibilità di spese e la legittimità dell'accertamento basato su presunzioni di frode.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 1
Norma IVA riferita alla detrazione e documentazione IVA; la Corte ha ritenuto legittimo il recupero dell'IVA indebitamente detratta quando sussistono presunzioni gravi e ripetute di frode (false dichiarazioni d'intento, omissioni e mancata registrazione).
Massime di principio
- In presenza di ripetute false dichiarazioni d'intento e di rapporti sistematici con società 'cartiere', il profitto economico derivante dalle operazioni (prezzi più favorevoli e IVA agevolata) costituisce un indizio grave, preciso e concordante della consapevolezza e della partecipazione alla frode.
- La parte contribuente che si dichiara estranea alla frode deve produrre prova documentale idonea a contrastare le presunzioni; l'assenza di documenti giustificativi rafforza la tesi dell'Amministrazione.
- In cassazione non è consentito chiedere un nuovo accertamento dei fatti: i motivi che in realtà puntano a rinnovare la valutazione probatoria sono inammissibili.
- Le eccezioni processuali (difetto di motivazione dell'atto impositivo, inammissibilità dell'appello) possono essere implicitamente rimesse in discussione se la Corte di merito si pronuncia sul merito; ciò non esime il ricorrente dal formulare i motivi di cassazione secondo le categorie previste dall'art. 360 c.p.c.
- L'archiviazione o la chiusura di un procedimento penale a carico di singoli rappresentanti non esclude necessariamente l'esito sfavorevole in sede tributaria: profili di responsabilità fiscale possono essere valutati autonomamente e sulla base di presunzioni economiche e documentali.
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