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Sentenza

Sentenza del 27/05/2020 n. 9891 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato le deduzioni della società relative all'avviso di accertamento per l'anno 1998 emesso dopo verifica fiscale. L'accertamento contestava, tra l'altro, spese non deducibili e indebite detrazioni IVA, omissioni di indicazione e registrazione di operazioni imponibili e dichiarazioni Intrastat incomplete, nonché l'esistenza di un sistema fraudolento di evasione IVA basato su false dichiarazioni d'intento e sull'uso di società cartiere. In cassazione la società ha dedotto vizi processuali (passaggio in giudicato per mancata impugnazione, inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, omessa pronuncia su eccezioni) e vizi di motivazione della CTR, sostenendo inoltre la propria estraneità alla frode e richiamando documentazione e l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso, affermando che la CTR ha trattato il merito delle eccezioni processuali (con implicito rigetto), ha correttamente valutato la sufficienza dell'avviso di accertamento e ha fornito motivazione adeguata in ordine alla consapevolezza della società nella partecipazione al sistema fraudolento: la ripetuta produzione di false dichiarazioni d'intento e la relazione sistematica con più società 'cartiere' erano indizi gravi della consapevolezza e del vantaggio economico tratto (prezzi più favorevoli e IVA al 19%). La richiesta di nuovo accertamento di fatto è stata ritenuta inammissibile in cassazione. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di cassazione, liquidate in Euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 377, comma 2

    Richiamato per l'adempimento delle comunicazioni processuali; la Corte ha differito l'udienza per consentire la comunicazione al curatore fallimentare a tutela del diritto di difesa dopo la cancellazione dall'albo dell'unico difensore.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Riferimento relativo all'eccezione di omessa pronuncia: la Cassazione ha ricordato che l'omessa pronuncia va dedotta nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c. e che il ricorso deve ricondursi a una delle fattispecie tassative di cui all'art. 360, pena l'inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    Principi di ammissibilità dei motivi di cassazione (in particolare n.4 e n.5): la Corte ha dichiarato inammissibili deduzioni che chiedono un nuovo apprezzamento di fatto o che non si riferiscono univocamente alle ragioni di impugnazione previste dalla norma; ha inoltre ritenuto che la contestata insufficienza di motivazione fosse, in parte, un tentativo di nuovo accertamento.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma fiscale richiamata rispetto ai poteri di rettifica e valutazione fiscale; la CTR ha valutato, anche alla luce di tale normativa, la non deducibilità di spese e la legittimità dell'accertamento basato su presunzioni di frode.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 1

    Norma IVA riferita alla detrazione e documentazione IVA; la Corte ha ritenuto legittimo il recupero dell'IVA indebitamente detratta quando sussistono presunzioni gravi e ripetute di frode (false dichiarazioni d'intento, omissioni e mancata registrazione).

Massime di principio

  • In presenza di ripetute false dichiarazioni d'intento e di rapporti sistematici con società 'cartiere', il profitto economico derivante dalle operazioni (prezzi più favorevoli e IVA agevolata) costituisce un indizio grave, preciso e concordante della consapevolezza e della partecipazione alla frode.
  • La parte contribuente che si dichiara estranea alla frode deve produrre prova documentale idonea a contrastare le presunzioni; l'assenza di documenti giustificativi rafforza la tesi dell'Amministrazione.
  • In cassazione non è consentito chiedere un nuovo accertamento dei fatti: i motivi che in realtà puntano a rinnovare la valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Le eccezioni processuali (difetto di motivazione dell'atto impositivo, inammissibilità dell'appello) possono essere implicitamente rimesse in discussione se la Corte di merito si pronuncia sul merito; ciò non esime il ricorrente dal formulare i motivi di cassazione secondo le categorie previste dall'art. 360 c.p.c.
  • L'archiviazione o la chiusura di un procedimento penale a carico di singoli rappresentanti non esclude necessariamente l'esito sfavorevole in sede tributaria: profili di responsabilità fiscale possono essere valutati autonomamente e sulla base di presunzioni economiche e documentali.

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