Sentenza del 27/05/2020 n. 688 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - scostamento di un quinto - reddito dichiarato e accertato analiticamente - è necessario. Determinazione reddito complessivo - periodi d'imposta antecedenti anno 2010 - redditometro - onere della prova - a carico del contribuente. Redditometro - applicazione - principio del favor rei - non è ammesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio aveva proceduto ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente dopo aver riscontrato uno scostamento superiore a un quinto tra il reddito dichiarato e quello accertato analiticamente. L'ufficio ha utilizzato lo strumento del "redditometro" (accertamento induttivo basato su elementi di capacità contributiva) per determinare il reddito, avvalendosi di elementi e circostanze di fatto. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo, in sostanza, che il reddito determinato sinteticamente non rifletteva la realtà o che lo scostamento era dovuto a componenti di reddito esclusi dalla base imponibile.
La decisione
La sentenza conferma la legittimità dell'accertamento sintetico ove lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato analiticamente superi un quinto. È stato precisato che l'applicazione del redditometro è ammessa purché l'ufficio si fondi su elementi e circostanze di fatto certi e verificabili. In caso di accertamento sintetico, spetta al contribuente l'onere di provare che lo scostamento è riconducibile a redditi o componenti poi esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre la Corte chiarisce che il principio del favor rei non è applicabile in senso estensivo alle norme sostanziali tributarie: esso trova applicazione solo con riferimento a norme sanzionatorie. Nel complesso la pronuncia dà ragione all'operato dell'ufficio, ribadendo i limiti e le condizioni dell'uso del redditometro e l'onere probatorio a carico del contribuente.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico è legittimo quando si riscontri uno scostamento superiore al 20% tra reddito dichiarato e reddito accertato analiticamente; in tali casi l'ufficio può procedere a rideterminare il reddito complessivo.
- L'utilizzo del redditometro richiede elementi e circostanze di fatto certi e verificabili: non è sufficiente una valutazione indiziaria generica.
- Per i periodi d'imposta antecedenti al 2010 (e in generale quando si usa l'accertamento induttivo), l'onere della prova circa l'esistenza di redditi esclusi o di giustificazioni spetta al contribuente.
- Il contribuente può disinnescare l'accertamento sintetico dimostrando che lo scostamento è dovuto a componenti di reddito esclusi dalla base imponibile (es. proventi non imponibili), ma tale onere probatorio è gravoso e deve essere documentato con elementi certi.
- Il principio del favor rei non opera per modificare l'interpretazione delle norme sostanziali tributarie: esso trova applicazione soltanto in materia sanzionatoria.
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