Sentenza n. 802/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, del diritto della Società ricorrente alla remunerazione delle prestazioni di dialisi contrassegnate con la lettera H) del D.M. 22.07.1996, erogate presso il Centro dialisi di Copertino nel periodo II semestre 2011 – I semestre 2014 (codici 39.95.Z e 39.95.6) sulla base delle tariffe piene previste dal tariffario regionale (rispettivamente, euro 165,27 ed euro 258,23), anziché nei limiti delle tariffe ridotte stabilite dalla Regione Puglia con le note in data 19 e 26 settembre 2012 (rispettivamente, euro 154,94 ed euro 206,58) ed applicate dalla A.S.L. di Lecce; nonché, per la condanna, della Azienda Sanitaria Locale Lecce, al pagamento in favore della Società Diaverum Italia S.r.l. delle somme che risulteranno dovute a seguito e per effetto della applicazione delle tariffe effettivamente spettanti in relazione alle anzidette prestazioni di dialisi erogate e della conseguente rideterminazione delle differenze dovute rispetto a quanto già liquidato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento delle tariffe piene per prestazioni dialitiche contrassegnate con la lettera H) del D.M. 22 luglio 1996, nonché determinazione dell’ASL n. 328 del 28 gennaio 2022 nella parte in cui ha limitato la rideterminazione delle somme al periodo successivo al secondo semestre 2014
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla remunerazione, secondo le tariffe piene regionali, delle prestazioni dialitiche codici 39.95.Z e 39.95.6 erogate presso il centro di Copertino dal secondo semestre 2011 al primo semestre 2014, oltre alla condanna dell’ASL al pagamento delle differenze. La pretesa si fondava sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 1839/2019, che aveva riconosciuto l’illegittimità della differenziazione tariffaria per le prestazioni contrassegnate con la lettera H), e sulla successiva deliberazione dell’ASL n. 328/2022, adottata in esecuzione di tale pronuncia, con la quale erano state riconosciute differenze soltanto per il periodo dal secondo semestre 2014 al 2017. La società ha sostenuto che il giudicato dovesse estendersi anche al periodo 2011-2014 e che l’ASL fosse vincolata dalla rideterminazione già effettuata per il periodo successivo. L’ASL ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, la mancata impugnazione della determinazione n. 328/2022 e delle precedenti delibere di liquidazione relative al periodo controverso. Tali atti, non impugnati, erano divenuti definitivi. La domanda di accertamento e di condanna non poteva quindi essere utilizzata per eludere la decadenza dall’azione di annullamento e per introdurre censure di legittimità rivolte contro atti amministrativi ormai inoppugnabili. La società ha inoltre dedotto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1839/2019 imponesse il riconoscimento delle tariffe piene anche per il periodo anteriore al 2015; il TAR ha escluso tale estensione, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4585/2023, secondo cui il giudicato del 2019 non aveva deciso il periodo di riferimento del credito e riguardava soltanto il periodo successivo alla nota del 28 aprile 2015, oggetto di quel giudizio. Infine, il TAR ha rilevato che la pretesa tariffaria era comunque priva di base contrattuale e che la società non aveva dimostrato, con documentazione riferibile al periodo 2011-2014, l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato nel merito. L’inammissibilità deriva dalla mancata impugnazione della determinazione ASL n. 328/2022, che aveva limitato il riconoscimento delle differenze tariffarie al periodo dal secondo semestre 2014 al 2017, e delle delibere di liquidazione relative al periodo 2011-2014. Poiché tali atti erano divenuti definitivi, la ricorrente non poteva ottenere, mediante una mera azione di accertamento del diritto e di condanna, il superamento dei loro effetti né formulare indirettamente censure di illegittimità amministrativa. Il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1839/2019 non comprendeva il periodo 2011-2014: la sentenza aveva riconosciuto il principio della remunerabilità delle prestazioni H) con tariffa piena, ma non aveva definito il periodo né il quantum del credito, e la successiva sentenza n. 4585/2023 aveva escluso la nullità o l’elusione del giudicato da parte della determinazione n. 328/2022. Nel merito, la domanda è stata ritenuta comunque infondata perché priva di base contrattuale e non adeguatamente provata quanto all’effettiva esecuzione delle prestazioni nel periodo controverso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 133 c.p.a.
Il Consiglio di Stato aveva indicato la possibilità di proporre davanti al giudice amministrativo di primo grado una domanda di accertamento e di condanna relativa ai crediti per le prestazioni anteriori al 2015, senza che fosse opponibile la mancata impugnazione degli atti di liquidazione; tale possibilità non consentiva tuttavia di eludere gli effetti definitivi della determinazione ASL n. 328/2022, rimasta non impugnata.
art. 113 c.p.a.
È richiamato in relazione al precedente ricorso per ottemperanza promosso dalla società per contestare la corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1839/2019.
D.M. 22.07.1996
Individua le prestazioni dialitiche contrassegnate con la lettera H), oggetto della controversia tariffaria.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo pregiudizievole delimita o nega la spettanza di una pretesa patrimoniale, la relativa posizione non può essere tutelata mediante una mera azione di accertamento o di condanna se ciò comporta l’elusione della decadenza dall’impugnazione dell’atto e l’introduzione indiretta di censure di legittimità ormai precluse.
- Il giudicato amministrativo deve essere ricostruito nei limiti dell’effettivo oggetto della decisione: il riconoscimento dell’illegittimità di una differenziazione tariffaria non implica, in assenza di specifica pronuncia, l’accertamento del periodo di riferimento del credito né del suo quantum.
- Una determinazione amministrativa adottata in esecuzione di un giudicato, qualora non sia dichiarata nulla o elusiva nel giudizio di ottemperanza e non venga autonomamente impugnata, conserva efficacia e non può essere superata mediante una successiva domanda di mero accertamento del diritto.
- La domanda di pagamento di differenze tariffarie per prestazioni sanitarie richiede una base giuridica o contrattuale idonea e la prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni nel periodo cui si riferisce la pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →