Corte di giustizia, Ordinanza C-532/23
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 aprile 2024. — Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183 – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Modalità d’esercizio – Rimborso tardivo – Ritardo causato dall’applicazione di una disposizione nazionale – Effetto di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia successiva a tali fatti – Interessi di mora – Prescrizione – Principi di equivalenza, di effettività e di neutralità fiscale. — Causa C-532/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza, ha applicato la giurisprudenza già consolidata in tema di rimborso dell’IVA trattenuta in violazione del diritto dell’Unione e di interessi dovuti per compensare l’indisponibilità delle somme. Ha chiarito che gli Stati membri conservano un margine procedurale, ma non possono usarlo per privare il contribuente di un ristoro effettivo quando la portata del diritto emerge solo da una successiva pronuncia giudiziale. La seconda domanda di interessi, relativa allo stesso illecito fiscale ma a un periodo più ampio, non può essere trattata come nuova e prescritta se ciò compromette l’effettività della tutela.
IVA: compatibilità con la direttiva 2006/112/CE e con i principi di equivalenza, effettività e neutralità fiscale della disciplina nazionale sugli interessi di mora dovuti per il tardivo rimborso di un’eccedenza IVA trattenuta a causa di una norma nazionale poi dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, alla luce dei principi di equivalenza, effettività e neutralità fiscale, osti: 1) a che la domanda di rimborso dell’eccedenza IVA valga anche come domanda di interessi di mora; 2) a una prassi nazionale che qualifica come nuova e prescritta una seconda domanda di interessi per un periodo più ampio rispetto alla prima, nonostante il soggetto passivo abbia potuto conoscere solo in seguito la possibilità di estendere il periodo; 3) a considerare tale seconda domanda come integrazione o modifica della prima; 4) a dichiarare prescritta la seconda domanda senza verificare possibili cause di sospensione/interruzione della prescrizione.
Principio di diritto
L’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di equivalenza, effettività e neutralità fiscale, non osta a che uno Stato membro tratti la domanda di rimborso dell’IVA indebitamente trattenuta come comprensiva anche della domanda di interessi di mora, se il diritto nazionale lo prevede; tuttavia, quando il contribuente, a seguito di una successiva decisione giurisdizionale nazionale resa in applicazione della giurisprudenza della Corte, estende il periodo degli interessi richiesti per la medesima violazione del diritto UE, i principi di effettività e neutralità fiscale ostano a che la seconda domanda sia qualificata come nuova e quindi dichiarata prescritta, dovendo essa essere considerata un’integrazione della prima domanda secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 183 della direttiva 2006/112/CE
Rimborso IVA tardivo e interessi di mora nel contesto ungherese
La pronuncia è un’ordinanza resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) nella controversia tra Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft. e l’amministrazione fiscale ungherese. La questione riguarda il diritto agli interessi di mora connessi al rimborso tardivo di un’eccedenza IVA trattenuta a causa di una condizione nazionale successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
Contesto normativo
Il giudizio ruota attorno all’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina il trattamento dell’eccedenza IVA e consente agli Stati membri di prevederne il riporto o il rimborso. Sul piano interno, rilevano la legge ungherese di modifica della disciplina IVA, che ha eliminato la condizione del pagamento degli acquisti per accedere al rimborso, e alcune disposizioni del codice di procedura tributaria ungherese sugli interessi di mora, sulle domande di rimborso e sulla prescrizione.
Fatti essenziali e svolgimento della controversia
Tra dicembre 2005 e luglio 2011 la Lear Corporation non aveva potuto ottenere il rimborso dell’IVA a monte per effetto della cosiddetta condizione degli “acquisti pagati”. Dopo la sentenza Commissione/Ungheria del 28 luglio 2011 e la successiva ordinanza Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó del 17 luglio 2014, la società ha chiesto il rimborso e poi anche gli interessi di mora per il ritardo nel pagamento.
L’amministrazione ha inizialmente riconosciuto solo in parte gli interessi, limitandoli a un periodo determinato. In seguito, la società ha chiesto che fossero inclusi anche gli anni 2005-2007. Le autorità fiscali hanno respinto la domanda come tardiva, qualificandola come nuova e soggetta a prescrizione. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte come si coordinino il diritto dell’Unione, il principio dispositivo e le regole nazionali di prescrizione.
Giurisprudenza richiamata dalla Corte
La Corte ha ritenuto che la risposta fosse chiaramente desumibile dalla giurisprudenza precedente, in particolare:
- sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06;
- sentenza del 23 aprile 2020, Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági, C‑13/18 e C‑126/18;
- ordinanza del 20 giugno 2023, SOLE-MiZo, C‑426/22.
Ha inoltre richiamato la sentenza Commissione/Ungheria, C‑274/10, e l’ordinanza Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó, C‑654/13.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha ricordato che, quando uno Stato membro trattiene indebitamente somme in violazione del diritto dell’Unione, il contribuente ha diritto non solo alla restituzione dell’imposta, ma anche degli importi collegati direttamente a tale imposta, compresi quelli destinati a compensare la perdita derivante dall’indisponibilità delle somme.
In assenza di disciplina UE specifica, spetta al diritto nazionale stabilire le modalità di corresponsione degli interessi, ma nel rispetto dei principi di equivalenza, effettività e neutralità fiscale. Da ciò deriva che l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE non osta a che, se il diritto nazionale lo consente, la domanda di rimborso dell’IVA sia considerata anche come domanda di interessi di mora, proprio perché gli interessi hanno funzione compensativa.
Ragionamento della Corte sulla seconda e terza questione
Quanto alla seconda domanda, la Corte ha distinto due piani:
- se il contribuente presenta una domanda entro il termine di prescrizione ma limitata a un determinato periodo, l’amministrazione può in linea di principio attenersi al petitum formulato;
- tuttavia, se una successiva decisione giurisdizionale nazionale, resa in applicazione della giurisprudenza della Corte, chiarisce che il diritto agli interessi copre un periodo più ampio, la nuova domanda non può essere trattata come autonoma e prescritta quando riguarda la medesima violazione del diritto dell’Unione.
La Corte ha ritenuto incompatibile con i principi di effettività e neutralità fiscale una prassi che, in simili circostanze, qualifichi la seconda domanda come nuova, impedendo il ristoro completo della perdita subita dal contribuente. Di conseguenza, la seconda domanda deve essere considerata un’integrazione della prima, secondo le modalità previste dal diritto interno.
Esito sulla quarta questione
La quarta questione è stata dichiarata non necessaria, poiché la risposta alle questioni precedenti escludeva che la seconda domanda potesse essere validamente trattata come domanda nuova e quindi prescritta.
Dispositivo e principi affermati
La Corte ha concluso che:
- l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE consente, se previsto dal diritto nazionale, di considerare la domanda di rimborso IVA come comprensiva anche della domanda di interessi di mora;
- i principi di effettività e neutralità fiscale impediscono che una seconda domanda, relativa alla medesima violazione e resa necessaria da un successivo chiarimento giurisprudenziale, sia trattata come nuova e dichiarata prescritta;
- tale seconda domanda deve essere qualificata come integrazione della prima, secondo le modalità che spetta allo Stato membro definire nel rispetto del diritto dell’Unione.
La pronuncia conferma quindi che le regole procedurali nazionali non possono compromettere il ristoro integrale del danno finanziario causato dal tardivo rimborso di IVA indebitamente trattenuta.
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