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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-445/22

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 10 April 2024. — Columbus Stainless (Pty) Ltd v European Commission. — Protective measures – Steel products market – Imports of certain steel products – Economic Partnership Agreement – Southern African Development Community – Exemption clause – Implementing Regulation (EU) 2022/664 – Initiation of an investigation – Rights of the defence – Principle of good administration – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment. — Case T-445/22

Giurisprudenza europea62022TJ0445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Columbus Stainless contro il regolamento che ha incluso le importazioni sudafricane nella misura di salvaguardia UE sull’acciaio dopo la scadenza della clausola di esenzione del SADC EPA. Ha ritenuto che la Commissione potesse agire come modifica di una misura esistente ex articolo 20 del regolamento di base, senza dover avviare una nuova indagine ex articoli 4 e 5. Sono stati respinti anche i motivi relativi a diritti della difesa, motivazione e errori manifesti di valutazione.

Impugnazione dell’implementing regulation che ha incluso le importazioni sudafricane nel dazio di salvaguardia sull’acciaio dopo la scadenza della clausola di esenzione SADC EPA, senza nuova indagine o notice of initiation

La questione giuridica

Se la Commissione, nel rendere applicabile ai prodotti provenienti da alcuni Stati SADC EPA la misura di salvaguardia già in vigore sull’acciaio dopo la scadenza della clausola di esenzione, dovesse previamente pubblicare un avviso di apertura e svolgere un’indagine ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di salvaguardia di base; se il regolamento impugnato fosse viziato da violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione, dell’obbligo di motivazione e da manifesti errori di valutazione.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che il regolamento che estende l’ambito geografico di una misura di salvaguardia già in vigore per effetto della scadenza di una clausola di esenzione prevista da un accordo internazionale costituisce una modifica di una misura esistente ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di salvaguardia di base, e non l’"applicazione" di una nuova misura ai sensi degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento: pertanto non era necessario pubblicare un nuovo avviso di apertura né svolgere una nuova indagine preventiva. In assenza di elementi concreti sul possibile diverso esito del procedimento, non vi è neppure violazione dei diritti della difesa o del principio di buona amministrazione; la motivazione del regolamento è sufficiente e il ricorrente non dimostra manifesti errori di valutazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/478
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) 2016/1037
  • Regolamento (UE) n. 182/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978
  • Articoli 4, 5, 18, 19, 20, 21 e 24 del regolamento di salvaguardia di base
  • Articolo 3 dell’Accordo WTO sulle salvaguardie
  • Articolo 12 dell’Accordo WTO sulle salvaguardie
  • Articolo 3 del regolamento interno della procedura di esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011

Inclusione delle importazioni sudafricane nella misura di salvaguardia sull’acciaio

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Columbus Stainless (Pty) Ltd contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/664, con cui la Commissione ha incluso le importazioni da alcuni Stati SADC EPA, tra cui il Sudafrica, nell’ambito della misura di salvaguardia definitiva già vigente sui prodotti siderurgici. Il contesto è quello della scadenza, il 10 ottobre 2021, della clausola di esenzione prevista dall’accordo di partenariato economico SADC EPA.

Fatti e contesto normativo

L’accordo SADC EPA, firmato il 19 giugno 2016 e applicato provvisoriamente dal 10 ottobre 2016, prevedeva all’articolo 33 la possibilità di escludere per un massimo di cinque anni le importazioni dagli Stati SADC interessati dalle misure di salvaguardia dell’Unione. Dopo la scadenza di tale clausola, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato per estendere al Sudafrica e ad altri Stati SADC EPA l’applicazione della misura di salvaguardia sull’acciaio già disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

Prima del regolamento impugnato, la misura di salvaguardia era stata adottata, prorogata e più volte adattata mediante diversi regolamenti di esecuzione, tra cui i regolamenti 2018/1013, 2018/1712, 2019/1590, 2020/894, 2020/2037, 2021/1029, 2022/434 e 2022/978. La Commissione ha operato nel quadro del regolamento di salvaguardia di base e del procedimento di esame previsto dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Questioni sollevate dal ricorrente

La società ricorrente ha articolato tre motivi principali:

  • violazione degli articoli 4 e 5 del regolamento di salvaguardia di base, interpretati alla luce dell’articolo 3 dell’Accordo WTO sulle salvaguardie, per mancata pubblicazione di un avviso di apertura e mancato svolgimento di un’indagine;
  • violazione dell’articolo 296 TFUE per insufficienza di motivazione;
  • manifesti errori di valutazione nell’accertamento delle condizioni per applicare la salvaguardia alle importazioni sudafricane.

Primo motivo: mancata apertura di una nuova indagine

Il Tribunale ha distinto nettamente tra l’adozione iniziale di una misura di salvaguardia e la modifica di una misura già esistente. Ha rilevato che l’articolo 20 del regolamento di salvaguardia di base disciplina la revisione o modifica di misure già in vigore e rinvia al procedimento di esame di cui al regolamento n. 182/2011, mentre gli articoli 4 e 5 disciplinano l’istruzione preliminare necessaria prima dell’applicazione di una misura di salvaguardia iniziale.

Secondo il Tribunale, la revoca della clausola di esenzione prevista dal SADC EPA non ha dato luogo a una nuova misura di salvaguardia, ma ha semplicemente esteso l’ambito territoriale di una misura esistente, facendo venir meno una deroga temporanea. La nozione di "applicazione" di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non comprende dunque tale ipotesi. Il raffronto con la disciplina antidumping e compensativa non è stato ritenuto utile, perché in quei settori il legislatore ha espressamente previsto, in alcune fattispecie, l’apertura di una nuova indagine.

Diritti della difesa e buona amministrazione

Il Tribunale ha ricordato che la violazione dei diritti della difesa può portare all’annullamento solo se il ricorrente dimostra che l’irregolarità ha potuto incidere sul contenuto della decisione. Nel caso di specie, Columbus Stainless non ha spiegato quale contributo concreto avrebbe potuto apportare né in che modo la mancata partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Il Tribunale ha inoltre osservato che il regolamento impugnato si fondava sostanzialmente sugli stessi elementi già utilizzati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, con differenze di volume importativo minime; non risultava quindi che un’eventuale osservazione del ricorrente avrebbe potuto modificare l’analisi della Commissione. Il motivo è stato quindi respinto.

Secondo motivo: obbligo di motivazione

Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ricordato che, per un atto regolamentare, la Commissione può limitarsi a indicare la situazione generale che giustifica la misura e gli obiettivi perseguiti, senza dover esporre in dettaglio tutti i dati e le valutazioni. Nel regolamento impugnato la Commissione ha spiegato:

  • che la clausola di esenzione era scaduta;
  • perché aveva applicato un criterio di parallelismo rispetto all’analisi svolta nel 2019;
  • in che modo aveva ricalcolato i volumi importativi e le quote;
  • perché la precedente conclusione sulla minaccia di grave pregiudizio, sul nesso causale e sull’interesse dell’Unione rimaneva valida.

Il Tribunale ha quindi ritenuto la motivazione sufficiente e ha precisato che le critiche sulla correttezza dell’analisi attengono, semmai, al merito della valutazione, non alla motivazione.

Terzo motivo: errori manifesti di valutazione

Il ricorrente contestava l’uso di dati non aggiornati e il mancato computo delle importazioni nel Regno Unito. Il Tribunale ha ritenuto che tali censure non fossero accompagnate da elementi idonei a rendere implausibile la valutazione della Commissione. In particolare, il ricorrente non ha spiegato perché dati più recenti avrebbero condotto a una conclusione diversa, né in che modo l’esclusione delle importazioni verso il Regno Unito avrebbe inciso in modo decisivo sull’esito.

In assenza di una dimostrazione concreta del nesso tra gli errori dedotti e la decisione finale, il Tribunale ha respinto anche questo motivo.

Dispositivo e conseguenze

Poiché nessuno dei tre motivi è stato accolto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Columbus Stainless alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che:

  • la scadenza di una clausola di esenzione prevista da un accordo commerciale può comportare la semplice estensione di una misura di salvaguardia esistente, non l’avvio di una nuova misura;
  • in tale ipotesi non si applicano automaticamente gli articoli 4 e 5 del regolamento di salvaguardia di base;
  • la violazione dei diritti della difesa richiede una dimostrazione concreta dell’incidenza procedimentale sul contenuto dell’atto;
  • la motivazione di un regolamento generale può essere sintetica, purché consenta di comprendere la logica seguita dalla Commissione e di esercitare il controllo giurisdizionale.

Come è indicizzato

Materiemisure di salvaguardiacommercio internazionalediritti della difesaobbligo di motivazionecontrollo giurisdizionale degli atti della Commissione

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