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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-22/22

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 10 April 2024. — AL v Council of the European Union. — Civil service – Officials – Disciplinary proceedings – Disciplinary penalty – Removal from post – OLAF investigation – Principle of sound administration – Article 22 of Annex IX to the Staff Regulations – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment – Article 10 of Annex IX to the Staff Regulations – Proportionality – Legitimate expectations – Duty to have regard for the welfare of officials. — Case T-22/22

Giurisprudenza europea62022TJ0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un funzionario del Consiglio rimosso dal posto per avere reso dichiarazioni false e omissive su redditi, residenza e situazione familiare al fine di ottenere assegni familiari. Ha ritenuto irricevibile il nuovo motivo relativo alla pendenza di un procedimento penale nazionale e ha escluso violazioni dell’obbligo di motivazione, della proporzionalità, del legittimo affidamento, della buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. La sanzione di rimozione è stata giudicata adeguata alla gravità, alla reiterazione e all’intenzionalità della condotta.

Impugnazione di una sanzione disciplinare di rimozione dal posto inflitta a un funzionario del Consiglio per false dichiarazioni su assegni familiari e situazione personale: legittimità, motivazione e proporzionalità della pena.

La questione giuridica

Se il Consiglio abbia legittimamente rimosso dal posto il funzionario, rispettando: i termini e la motivazione richiesti dall’articolo 22, paragrafo 1, e dall’articolo 10 dell’allegato IX allo Statuto; la corretta valutazione di gravità, intenzionalità, reiterazione, grado, responsabilità, carriera e motivi del comportamento; i principi di proporzionalità, tutela del legittimo affidamento, buona amministrazione e dovere di sollecitudine; nonché se fosse ammissibile il nuovo motivo relativo all’articolo 25 dell’allegato IX e all’articolo 48 della Carta.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, in materia disciplinare, il termine di due mesi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX allo Statuto non è perentorio ma esprime un’esigenza di buona amministrazione; un ritardo moderato è giustificabile dalla complessità del fascicolo e dall’esigenza di ascoltare più volte il funzionario. Ha inoltre affermato che la rimozione dal posto è proporzionata quando il funzionario, per anni, fornisce consapevolmente informazioni false o incomplete alle autorità nazionali e all’istituzione per ottenere indebiti assegni familiari, e che il giudice dell’Unione può censurare la scelta sanzionatoria solo per errore manifesto o sviamento. Il nuovo motivo fondato sull’articolo 25 dell’allegato IX e sull’articolo 48 della Carta è stato dichiarato irricevibile e, in ogni caso, infondato perché al momento della decisione disciplinare non risultava una vera e propria "criminal prosecution" pendente nei confronti del ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 10 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 28 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2017/1371

Rimozione dal posto di un funzionario del Consiglio per irregolarità nelle richieste di assegni familiari

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio contro la decisione con cui, al termine di un procedimento disciplinare seguito a un’indagine OLAF, egli è stato rimosso dal posto. La controversia verte su false dichiarazioni e omissioni relative a redditi, composizione familiare e condizioni di accesso a prestazioni familiari.

Fatti e procedimento disciplinare

Il ricorrente era in servizio presso il Consiglio dal 2007. Tra il 2009 e il 2019 aveva ottenuto varie prestazioni facendo trattare sua madre e altre quattro persone come figli a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto. Dopo che l’autorità che ha il potere di nomina aveva segnalato i propri dubbi a OLAF, l’Ufficio apriva un’indagine per sospetta frode legata, tra l’altro, alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni per ottenere gli assegni.

OLAF chiudeva l’indagine nel dicembre 2020 e raccomandava al Consiglio sia il recupero degli importi indebitamente versati sia l’avvio di un procedimento disciplinare. Il Consiglio apriva quindi il procedimento ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX allo Statuto; il Comitato disciplinare proponeva una sanzione meno grave, ma l’autorità che ha il potere di nomina adottava invece, il 27 settembre 2021, la sanzione della rimozione dal posto ex articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX.

Irricevibilità del nuovo motivo relativo al procedimento penale nazionale

In corso di causa il ricorrente aveva introdotto un nuovo motivo, fondato sull’articolo 25 dell’allegato IX allo Statuto e sull’articolo 48 della Carta, sostenendo che il Consiglio avrebbe dovuto attendere la conclusione di un procedimento penale nazionale riguardante gli stessi fatti. Il Tribunale ha dichiarato il motivo irricevibile perché tardivo ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura: il ricorrente era già venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale ben prima della replica e non aveva spiegato il ritardo nell’eccezione.

Nel merito, il Tribunale ha osservato che, al momento della decisione disciplinare, non era stata ancora avviata nei confronti del ricorrente una vera e propria "criminal prosecution"; esisteva al più un’indagine preliminare. Ne ha tratto la conclusione che l’articolo 25 dell’allegato IX non era applicabile.

Quadro normativo rilevante: criteri di commisurazione della sanzione

Il cuore della decisione è l’articolo 10 dell’allegato IX allo Statuto, che impone che la severità della sanzione sia proporzionata alla gravità della mancanza e prescrive di tener conto, in particolare, di:

  • natura della condotta e circostanze in cui si è verificata;
  • effetti su integrità, reputazione o interessi dell’istituzione;
  • dolo o negligenza;
  • motivi della condotta;
  • grado e anzianità;
  • responsabilità personale;
  • livello di funzioni e responsabilità;
  • ripetizione della condotta;
  • comportamento complessivo nella carriera.

Il Tribunale ricorda inoltre che la motivazione deve soddisfare l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e il secondo comma dell’articolo 25 dello Statuto.

Obbligo di motivazione e ritardo nella decisione disciplinare

Il ricorrente sosteneva che il Consiglio avesse violato l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX allo Statuto perché aveva adottato la decisione oltre il termine di due mesi dalla ricezione del parere motivato del Comitato disciplinare, senza spiegazioni.

Il Tribunale ha ribadito che tale termine non è perentorio ma costituisce una regola di buona amministrazione volta a evitare ritardi ingiustificati. Nel caso concreto, il ritardo di circa tre settimane era giustificato dalla complessità del fascicolo, dall’arco temporale esteso dei fatti e dalla volontà dell’autorità disciplinare di ascoltare più volte il ricorrente, consentendogli di presentare osservazioni scritte e orali. Ha quindi escluso anche la violazione del legittimo affidamento: nessuna assicurazione precisa, incondizionata e coerente proveniente da fonti autorizzate poteva far pensare al ricorrente che sarebbe stata adottata una sanzione minore.

Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ritenuto che la decisione del Consiglio fosse sufficientemente argomentata. L’autorità che ha il potere di nomina aveva esposto i fatti accertati, i criteri dell’articolo 10 dell’allegato IX e le ragioni per cui riteneva inadeguata la sanzione proposta dal Comitato disciplinare. La scelta di aggravare la sanzione rispetto al parere del Comitato risultava, secondo il Tribunale, chiaramente motivata.

Valutazione della gravità della condotta ex articolo 10 dell’allegato IX

Il Tribunale ha esaminato in modo analitico ciascun profilo dell’articolo 10 invocato dal ricorrente.

Natura della condotta e circostanze

Per quanto riguarda la madre del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto decisivo che questi avesse negato per anni di percepire un’altra pensione, pur ricevendo una pensione militare, nonostante nei moduli fosse richiesto espressamente di dichiarare ogni altro reddito, inclusa una pensione. L’argomento fondato sull’articolo 11, secondo comma, dello Statuto è stato respinto perché quella disposizione riguarda l’accettazione di doni o pagamenti dall’esterno e non l’obbligo di dichiarare redditi in una domanda di prestazione.

Per i minori A e B, è stato ritenuto corretto il rilievo secondo cui il ricorrente aveva fornito informazioni inesatte alle autorità rumene sul luogo di residenza e sui redditi, e non aveva informato tempestivamente il Consiglio della fine dell’affidamento familiare.

Per C e D, il Tribunale ha considerato plausibile la valutazione del Consiglio secondo cui il ricorrente aveva costruito un dossier con informazioni inesatte, ricorrendo a convenzioni di mediazione e a un procedimento davanti a un giudice rumeno per ottenere un atto da utilizzare poi nei confronti del Consiglio.

Incidenza sugli interessi dell’istituzione

Il Tribunale ha confermato che la condotta del ricorrente poteva incidere negativamente sulla reputazione e sugli interessi del Consiglio, senza che fosse necessario dimostrare una diffusione pubblica della vicenda o una specifica funzione rappresentativa del funzionario. È sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a pregiudicare l’immagine dell’istituzione e il rapporto di fiducia con i cittadini.

Dolo o negligenza

La Corte ha ritenuto che il Consiglio non avesse commesso errore manifesto nel qualificare la condotta come intenzionale o, per una parte, gravemente negligente. Le false dichiarazioni erano ripetute, coscienti e finalizzate a ottenere prestazioni cui il ricorrente non aveva diritto.

Motivi della condotta

Il ricorrente invocava il benessere dei minori e l’assenza di un intento di arricchimento personale. Il Tribunale ha riconosciuto che tali elementi potevano essere presi in considerazione, ma ha chiarito che non sono sufficienti a neutralizzare la gravità della condotta, soprattutto quando il mezzo scelto consiste in dichiarazioni mendaci verso autorità nazionali e istituzionali per ottenere fondi pubblici.

Grado, anzianità e livello di responsabilità

Pur essendo il ricorrente in una categoria di grado basso e senza funzioni gerarchiche rilevanti, il Tribunale ha rilevato che la sua anzianità e la familiarità con lo Statuto rendevano poco credibile la tesi dell’ignoranza delle conseguenze delle sue azioni. Il basso livello gerarchico non è stato quindi ritenuto un fattore attenuante decisivo.

Reiterazione della condotta

Il Tribunale ha evidenziato che il comportamento non era episodico: esso era iniziato poco dopo l’assunzione in servizio e si era protratto per gran parte della carriera, con più domande analoghe e schemi di comportamento ripetuti. Ne ha tratto che il Consiglio poteva qualificare la condotta come reiterata.

Comportamento complessivo nella carriera

Anche le valutazioni annuali positive non sono state ritenute tali da attenuare sensibilmente la sanzione, perché riguardavano l’esecuzione delle funzioni e non il comportamento complessivo del funzionario verso l’istituzione, soprattutto in una materia - quella delle prestazioni familiari - che richiede particolare lealtà e trasparenza.

Proporzionalità della sanzione e assenza di errore manifesto

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui, una volta accertati i fatti, il controllo giurisdizionale sulla scelta della sanzione è limitato all’errore manifesto e allo sviamento di potere, data l’ampia discrezionalità dell’autorità che ha il potere di nomina. Nel caso di specie, la rimozione dal posto è stata ritenuta proporzionata alla gravità complessiva del comportamento, al suo carattere ripetuto, alla sua durata e all’assenza di vero ravvedimento.

Il Tribunale ha anche escluso la violazione della presunzione di innocenza, osservando che il Consiglio non aveva attribuito al ricorrente una colpevolezza penale, ma si era limitato a sanzionare una condotta disciplinarmente rilevante verso un’istituzione dell’Unione.

Principio di tutela del legittimo affidamento e buona amministrazione

Il ricorrente sosteneva che il Consiglio avrebbe dovuto aiutarlo a evitare l’imputazione di addebiti disciplinari, anche perché la sua situazione militare era nota all’atto dell’assunzione. Il Tribunale ha escluso sia il legittimo affidamento sia la violazione della buona amministrazione: l’amministrazione non aveva dato assicurazioni precise e incondizionate, e non era tenuta a dubitare di dichiarazioni che il funzionario aveva reso espressamente nei moduli sotto la propria responsabilità.

Dovere di sollecitudine e condizioni familiari del ricorrente

Il ricorrente invocava anche il dovere di sollecitudine, sostenendo che la rimozione dal posto avrebbe privato il figlio adottivo, affetto da grave disabilità, della copertura del regime comune di assicurazione malattia (JSIS) e di altri supporti. Il Tribunale ha ricordato che il dovere di sollecitudine impone di considerare gli interessi del funzionario e dei suoi familiari, ma non può impedire all’autorità di adottare la misura ritenuta necessaria nell’interesse del servizio.

Nel caso concreto, il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare che il figlio sarebbe rimasto senza alternative assistenziali o che la perdita della copertura avrebbe comportato un rischio effettivo e provato per la sua salute. Il Consiglio, peraltro, aveva concesso proroghe di alcune tutele transitorie. Ne consegue che il dovere di sollecitudine non impediva la sanzione di rimozione.

Decisione finale e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato AL alle spese del giudizio di merito e il Consiglio alle spese relative al procedimento sommario, in quanto quest’ultimo era risultato soccombente in sede cautelare.

Come è indicizzato

Materiediritto disciplinare dei funzionari uestatuto dei funzionaribuona amministrazioneproporzionalità della sanzioneassegni familiari e recupero indebito

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