Tribunale, Sentenza T-654/22
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 aprile 2024 (Estratti). — M&T 1997, a.s. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura maniglie di porte e di finestre – Disegno o modello anteriore – Motivo di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-654/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un disegno o modello registrato per maniglie di porte e finestre per difetto di carattere individuale. Secondo il Tribunale, la commissione aveva sottovalutato l’impatto delle differenze nella forma degli angoli dell’impugnatura e del collo, che sono percepibili dall’utilizzatore informato e incidono anche sul comfort d’uso. Pur in presenza di un elevato margine di libertà dell’autore, tali differenze bastano a creare un’impressione complessiva diversa rispetto al disegno anteriore.
Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per difetto di carattere individuale: valutazione dell’impressione complessiva di maniglie di porte e finestre rispetto a un disegno anteriore.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente applicato l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 nel ritenere che il disegno o modello contestato, relativo a maniglie di porte e finestre, non producesse nell’utilizzatore informato un’impressione complessiva diversa da quella del disegno anteriore e fosse quindi privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello registrato occorre considerare l’impressione complessiva che esso suscita nell’utilizzatore informato tenendo conto dell’uso normale del prodotto, degli elementi più visibili e più importanti durante tale uso e del margine di libertà dell’autore. Nel caso di una maniglia di porta, le differenze relative alla curvatura degli angoli dell’impugnatura e del collo non possono essere considerate marginali se incidono sia sull’aspetto complessivo sia sul comfort d’uso; pertanto, anche in presenza di un elevato grado di libertà dell’autore, tali differenze possono essere sufficienti a generare un’impressione complessiva diversa. La decisione impugnata è stata quindi annullata per errata applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002; il ricorso è stato respinto per il resto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
Nullità di un disegno o modello comunitario per difetto di carattere individuale
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il caso concerne maniglie di porte e finestre e la verifica del carattere individuale alla luce di un disegno o modello anteriore.
Parti e contesto procedurale
La ricorrente è M&T 1997, a.s., titolare del disegno o modello contestato. Il convenuto è l’EUIPO. Dinanzi al Tribunale interviene VDS Czmyr Kowalik sp.k., già controinteressata nel procedimento amministrativo e promotrice della domanda di nullità davanti all’EUIPO.
Oggetto del ricorso e questioni affrontate
La ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione impugnata, sostenendo che la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto che il disegno o modello contestato non producesse un’impressione complessiva diversa rispetto al disegno anteriore e fosse quindi privo di carattere individuale.
Il primo motivo di ricorso si articola in tre profili, relativi a:
- la definizione di utilizzatore informato;
- la determinazione del margine di libertà dell’autore;
- il confronto tra le impressioni complessive suscitate dai due disegni o modelli.
Normativa applicabile e criteri di valutazione
La pronuncia si fonda sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e sull’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’impressione complessiva va valutata considerando:
- il modo normale di utilizzo del prodotto;
- gli elementi più visibili e importanti durante tale uso;
- il margine di libertà dell’autore.
Viene inoltre ribadito che un elevato grado di libertà dell’autore rende più probabile che disegni privi di differenze significative producano la stessa impressione complessiva, mentre un margine di libertà ridotto valorizza maggiormente differenze anche limitate.
Valutazione del Tribunale sulle differenze tra i disegni
Il Tribunale osserva che, nel normale utilizzo di una maniglia a leva, l’utilizzatore informato la impugna sulla leva e la osserva dall’alto; risultano quindi rilevanti le parti anteriore, laterale e superiore, ma anche le differenze sul retro possono essere percepite.
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che:
- la curvatura arrotondata dei bordi del disegno contestato sia facilmente percepibile e conferisca un aspetto più sottile e liscio;
- la forma del collo e la diversa giuntura non siano elementi marginali, poiché incidono sull’aspetto complessivo e sul comfort di utilizzo;
- tali differenze influenzino la manipolazione della maniglia e corrispondano alle parti che entrano direttamente in contatto con la mano dell’utilizzatore;
- il premio di design «Red Dot» del 2013 sia irrilevante per la valutazione giuridica del carattere individuale.
Ragionamento decisivo
Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver considerato le differenze relative agli angoli dell’impugnatura e del collo come irrilevanti o marginali. Al contrario, tali differenze sono ritenute idonee a incidere in modo significativo sia sull’aspetto sia sul comfort d’uso della maniglia, attirando l’attenzione dell’utilizzatore informato.
Ne consegue che, anche in presenza di un elevato margine di libertà dell’autore, le differenze tra i disegni in conflitto sono sufficientemente rilevanti da produrre un’impressione complessiva diversa. La conclusione della commissione di ricorso circa l’assenza di carattere individuale è quindi erronea.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2022;
- respinge il ricorso per il resto;
- dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, le differenze di forma che incidono sia sull’estetica sia sul comfort di utilizzo di una maniglia possono essere sufficienti a generare un’impressione complessiva diversa nell’utilizzatore informato, anche quando il margine di libertà dell’autore è elevato. In tal caso, il disegno o modello contestato non può essere qualificato come privo di carattere individuale sulla base di una mera minimizzazione di tali differenze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 10 apr 2024Tribunale, Sentenza T-486/18
- Sentenza · 10 apr 2024Tribunale, Sentenza T-22/22
- Sentenza · 10 apr 2024Tribunale, Sentenza T-50/22
- Sentenza · 10 apr 2024Tribunale, Sentenza T-411/22
- Sentenza · 10 apr 2024Tribunale, Sentenza T-445/22
- Sentenza · 10 apr 2024Corte di giustizia, Ordinanza C-532/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →