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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-50/22

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 10 April 2024. — AL v European Commission. — Civil service – Officials – Remuneration – Dependent child allowances – Article 2(4) of Annex VII to the Staff Regulations – Person treated as a dependent child – Conditions for granting – Article 2(2) of Annex VII to the Staff Regulations – Actual maintenance – Recovery of overpayments – Article 85 of the Staff Regulations – Error of assessment – Legitimate expectations. — Case T-50/22

Giurisprudenza europea62022TJ0050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un funzionario contro la decisione della Commissione che imponeva il recupero di somme versate a titolo di assegni per la madre, due minori in affido e una figlia adottiva. La Corte ha chiarito il funzionamento cumulativo delle disposizioni delle GIP sul criterio dei "costi elevati" e ha confermato che l’omessa dichiarazione di una pensione militare e la mancata comunicazione della cessazione del collocamento familiare integravano una condotta idonea a giustificare il recupero ex articolo 85 dello Statuto. Ha inoltre ritenuto non dimostrato, per C, l’effettivo mantenimento richiesto per l’assegno.

Recupero di assegni per figli a carico e per persona trattata eccezionalmente come figlio a carico: legittimità del recupero di somme indebitamente versate e criteri di prova dell’effettivo mantenimento.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente applicato le condizioni per il riconoscimento e il mantenimento dell’assegno per persona trattata come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, dell’allegato VII dello Statuto, nonché le regole di calcolo del criterio dei "costi elevati" contenute nelle GIP; se fosse legittimo il recupero delle somme ex articolo 85 dello Statuto in relazione alla madre del ricorrente, ai due minori A e B e alla figlia adottiva C; e se la Commissione abbia violato il principio del legittimo affidamento e il dovere di buona amministrazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto, il calcolo dei costi di mantenimento della persona trattata eccezionalmente come figlio a carico deve essere effettuato secondo l’intero sistema delle GIP, includendo il tetto dell’articolo 5, la partecipazione di altri obbligati dell’articolo 6, gli altri redditi dell’articolo 7, il coefficiente correttore dell’articolo 8 e gli ulteriori redditi del funzionario dell’articolo 9; è quindi corretto recuperare gli importi indebitamente percepiti quando il funzionario ha omesso di dichiarare redditi rilevanti o di comunicare cambiamenti della situazione personale. Il mancato obbligo di dichiarazione del reddito derivante da pensione militare non può essere dedotto dall’articolo 11 dello Statuto, che disciplina un diverso obbligo di lealtà e autorizzazione, e l’amministrazione può chiedere ulteriori prove dell’effettivo mantenimento, anche bancarie, per verificare il diritto all’assegno. Nel caso di specie, la Commissione ha legittimamente ordinato il recupero per la madre, per A e B dopo la cessazione del collocamento familiare, e per C per insufficiente prova dell’effettivo mantenimento.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello სტატuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 2, paragrafi 2 e 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative alla persona trattata come figlio a carico (GIP)
  • Articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle GIP
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio

Recupero di assegni familiari e di somme indebitamente versate nel regime della funzione pubblica UE

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario contro la decisione della Commissione del 22 marzo 2021, confermata in parte dalla decisione sul reclamo del 22 ottobre 2021, con cui era stato ordinato il recupero di importi pagati per la madre del ricorrente, per due minori affidati e per una figlia adottiva. La controversia attiene all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, dell’allegato VII dello Statuto e dell’articolo 85 dello Statuto, nonché delle disposizioni generali di esecuzione (GIP) adottate dal Consiglio nel 2004.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, funzionario presso il Segretariato generale del Consiglio dal 2007, aveva ottenuto tra il 2009 e il 2019 diverse prestazioni in relazione alla madre e a tre persone trattate come figli a carico. A seguito di un’indagine OLAF avviata nel 2016, l’Ufficio segnalò alla Commissione la necessità di recuperare somme indebitamente versate e di avviare un procedimento disciplinare. Il PMO della Commissione notificò quindi la decisione di recupero, pari complessivamente a EUR 142 824,71, per tre distinti gruppi di beneficiari: la madre; A e B; C. Il reclamo fu accolto solo in parte quanto ad A e B per un limitato periodo, ma respinto per il resto.

Oggetto dell’azione e ammissibilità

Il ricorrente impugnava formalmente la decisione di rigetto del reclamo, ma il Tribunale ha ricondotto l’azione al provvedimento originario del 22 marzo 2021, in quanto il rigetto del reclamo era in parte meramente confermativo e in parte modificativo. È stata invece dichiarata irricevibile la domanda nuova, formulata solo nella replica, diretta all’annullamento degli atti OLAF relativi all’indagine, perché eccedeva l’oggetto del ricorso introduttivo in violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha richiamato soprattutto:

  • l’articolo 2, paragrafi 2 e 4, dell’allegato VII dello Statuto, che disciplina l’assegno per figlio a carico e, in via eccezionale, la persona trattata come figlio a carico;
  • l’articolo 85 dello Statuto, sul recupero di somme indebitamente pagate;
  • l’articolo 11 dello Statuto, invocato dal ricorrente ma ritenuto non pertinente alla dichiarazione di redditi ai fini dell’assegno;
  • le GIP del 29 aprile 2004, in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che stabiliscono il criterio dei costi elevati e il metodo di calcolo;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, per il reclamo amministrativo.

Primo motivo: calcolo dei costi di mantenimento della madre

Il ricorrente contestava il metodo di calcolo adottato dal PMO, sostenendo che la Commissione avesse applicato in modo errato gli articoli 4, 5, 9 e 10 delle GIP. A suo avviso, il calcolo dei costi di mantenimento avrebbe dovuto tener conto solo del reddito della madre e non anche della sua pensione militare e dei contributi di terzi.

Il Tribunale ha respinto tale impostazione. Ha chiarito che l’articolo 5 delle GIP fissa un tetto massimo del costo di mantenimento, ma non esaurisce il calcolo. L’articolo 9, inserito nella sezione dedicata al criterio dei costi elevati, richiede infatti che al plafond dell’articolo 5 si aggiungano e si deducano ulteriori elementi: la contribuzione di altri soggetti obbligati a mantenere la persona, gli altri redditi del funzionario e gli altri redditi o vantaggi patrimoniali pertinenti. Solo dopo tale calcolo si verifica sia se i costi siano "alti" ai sensi dell’articolo 9, sia se siano almeno pari alla soglia dell’articolo 4, cioè al vantaggio derivante dal riconoscimento della persona come figlio a carico.

Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto il metodo del PMO, che aveva considerato il reddito della madre, il valore locativo dell’immobile, il contributo di un terzo e la pensione militare del ricorrente. Quanto all’eccezione dell’articolo 10 delle GIP, essa è stata ritenuta meramente discrezionale per l’amministrazione e, nel caso concreto, non supportata da prove sufficienti.

Secondo motivo: recupero delle somme versate per la madre e articolo 85 dello Statuto

Il ricorrente sosteneva che la pensione militare non dovesse essere dichiarata, richiamando l’articolo 11 dello Statuto, e che quindi non vi fosse intenzione di trarre in inganno l’amministrazione. Il Tribunale ha escluso la pertinenza dell’articolo 11: tale disposizione disciplina un obbligo di lealtà e l’accettazione di determinati vantaggi o redditi esterni, ma non sostituisce l’obbligo di dichiarare tutti i redditi rilevanti nella procedura di concessione dell’assegno ex articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII.

Poiché il ricorrente aveva ripetutamente indicato di non percepire altri redditi, nonostante fosse titolare della pensione militare, il Tribunale ha ritenuto dimostrato l’intento di indurre in errore l’amministrazione. Di conseguenza, il recupero era legittimo ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto.

Terzo motivo: legittimo affidamento e buona amministrazione

Il ricorrente invocava il proprio status di ex militare già noto all’amministrazione, sostenendo che il Consiglio avesse l’obbligo di assisterlo e che la mancata assistenza avesse leso il legittimo affidamento e la buona amministrazione. Il Tribunale ha osservato che le informazioni fornite al momento dell’assunzione non erano sufficienti a imporre all’amministrazione di dedurre automaticamente l’esistenza di una pensione militare ai fini dell’assegno. Inoltre, il ricorrente non aveva chiesto chiarimenti specifici sulla rilevanza di tale pensione nella procedura di assegno.

Non essendo state fornite assicurazioni precise, incondizionate e concordanti da fonti competenti, non poteva sorgere un legittimo affidamento tutelabile. Il motivo è stato quindi respinto.

Quarto motivo: A e B e cessazione del collocamento familiare

Per A e B, il ricorrente contestava il recupero delle somme sostenendo di non essere stato notificato della decisione dell’autorità rumena che aveva cessato il collocamento familiare. Il Tribunale ha rilevato che la decisione di cessazione era stata adottata su richiesta dello stesso ricorrente e dei genitori dei minori. Anche qualora la notifica non fosse stata provata, il ricorrente non poteva ignorare il fatto che il collocamento fosse cessato, proprio perché aveva chiesto tale esito.

La mancata comunicazione all’amministrazione della variazione della situazione personale è stata quindi qualificata come comportamento idoneo a integrare il dolo rilevante ai fini dell’articolo 85 dello Statuto. Sono state giudicate irrilevanti sia la pendenza di un giudizio nazionale contro la decisione rumena sia il fatto che l’assegno fosse stato inizialmente concesso sulla base di documenti consolari, poiché la base sostanziale del beneficio era comunque il mantenimento dei minori nel nucleo familiare del ricorrente.

Quinto motivo: C ed effettivo mantenimento

Per C, il ricorrente sosteneva di avere fornito prova dell’effettivo mantenimento tramite estratti bancari e documenti personali della beneficiaria. Il Tribunale ha ribadito che l’assegno per figlio a carico presuppone l’effettivo mantenimento del minore da parte del funzionario e che l’onere della prova incombe a quest’ultimo. In caso di dubbi, l’amministrazione può chiedere ulteriori elementi, anche di natura bancaria, purché ciò sia proporzionato.

Nel caso concreto, la Commissione aveva ragione di richiedere ulteriori estratti completi, perché gli elementi disponibili mostravano che C viveva nei Paesi Bassi per gli studi universitari e aveva inoltre una situazione familiare che rendeva necessaria una verifica più approfondita dell’effettivo sostegno economico. Poiché il ricorrente aveva rifiutato di fornire la documentazione richiesta in sede amministrativa, gli estratti prodotti in giudizio non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare il requisito dell’effettivo mantenimento. Ne è conseguito che il recupero delle somme versate per C è stato confermato.

Regola sul recupero ex articolo 85 dello Statuto

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, se il recupero avviene entro cinque anni dal pagamento, l’amministrazione deve dimostrare che il dipendente sapeva dell’assenza di base giuridica del pagamento oppure che l’irregolarità era palesemente riconoscibile da un funzionario diligente. Nel caso di specie, la combinazione tra dichiarazioni false o incomplete, omissione di aggiornamento della situazione personale e mancata prova dell’effettivo mantenimento ha consentito di confermare il recupero senza che fossero soddisfatte condizioni più rigorose.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato AL alle spese.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unione europeaassegni familiarirecupero di somme indebiteprincipio del legittimo affidamentobuona amministrazione

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