Cassazione Penale, Ordinanza n. 10574/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due imputati, nella qualità di proprietari-committenti di un fondo, erano stati condannati in appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, alla pena di mesi 5 di arresto per una pluralità di reati edilizi e paesaggistici commessi in relazione alla realizzazione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale e, per alcune contestazioni, in zona sismica. I reati contestati riguardavano: esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire in area vincolata; realizzazione di interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica; esecuzione di opere senza progetto e senza direzione di tecnico abilitato; inizio dei lavori senza previa denuncia allo sportello unico; esecuzione di lavori in zona sismica senza preavviso scritto allo sportello unico. Con l’unico motivo di ricorso gli imputati deducevano vizio di motivazione sulla ritenuta loro qualità di proprietari del bene immobile oggetto degli interventi abusivi, sostenendo che tale elemento non fosse adeguatamente provato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente fattuali e riproponessero le medesime censure già esaminate dalla Corte territoriale, mirando a ottenere una diversa lettura delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva invece valorizzato il titolo di proprietà risultante dagli atti, inserito nel fascicolo processuale, nonché la deposizione del funzionario comunale che aveva riferito della presenza degli imputati al momento del controllo. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state addebitate le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece negata la liquidazione delle spese di parte civile, poiché la memoria depositata per l’ente costituito non ha fornito un concreto contributo alla decisione.
Norme richiamate
artt. 110-113 c.p.
richiamati quali norme sul concorso di persone nei reati edilizi e paesaggistici contestati
art. 44, comma 1, D.P.R. 380/2001
norma sanzionatoria per l’esecuzione di opere edilizie abusive in violazione della disciplina urbanistico-edilizia
art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
sanziona l’esecuzione di interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica
artt. 64 e 71 D.P.R. 380/2001
disciplinano gli obblighi di progetto e direzione dei lavori da parte di tecnico abilitato
artt. 65 e 72 D.P.R. 380/2001
impongono la previa denuncia dei lavori allo sportello unico prima dell’inizio delle opere
artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001
regolano gli adempimenti necessari per i lavori in zona sismica, incluso il preavviso scritto
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità per poter essere esclusa
Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, dep. 04/03/2024, Rv. 285911
la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità se, in caso di ricorso inammissibile o rigettato, abbia effettivamente svolto un’attività difensiva utile al contrasto dell’impugnazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli elementi di fatto già scrutinati dai giudici di merito, quando il ricorso si limiti a riproporre censure fattuali o meramente generiche.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione come strumento per sostituire la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito con una lettura alternativa più favorevole alla difesa, se la motivazione impugnata dà conto in modo non manifestamente illogico degli elementi valorizzati.
- Nei reati edilizi e paesaggistici, la qualità di proprietario-committente può essere desunta dagli atti processuali e dagli ulteriori riscontri istruttori, compresa la presenza dell’imputato al momento del controllo, quando tali elementi sorreggano logicamente l’affermazione di responsabilità.
- Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La liquidazione delle spese in favore della parte civile nel giudizio di cassazione richiede che l’attività difensiva svolta abbia offerto un effettivo e utile contributo alla decisione, anche mediante memoria scritta; in difetto, le spese non vanno liquidate.
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