Sentenza del 01/07/2015 n. 3790 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Spese elaborazioni grafiche - Immobilizzazioni immateriali - Esclusione - Prestazioni servizio - Costi utilità pluriennale - Sussiste - Deducibilità esercizio - Rileva - Alternativa deducibilità quote costanti - Quattro esercizi - Rileva - Principio deducibilità - Competenza economica - Esercizio sostenimento - Facoltà deduzione IRES - Sussiste - Ricupero tassazione - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero a tassazione di costi ritenuti dall’Ufficio non deducibili o non di competenza dell’esercizio 2006, per un importo complessivo contestato nell’ambito di un avviso di accertamento pari a euro 49.160,73. In particolare, erano contestate: le spese per elaborazioni grafiche e redazione di pratiche relative a un nuovo punto vendita; le spese pubblicitarie per Seat Pagine Gialle; le spese di pubblicità sostenute con un’associazione sportiva; e le spese per migliorie su fabbricati. L’Agenzia sosteneva che alcuni costi dovessero essere imputati ad esercizi successivi in applicazione del principio di competenza e della correlazione tra costi e ricavi. La società sosteneva invece che le prestazioni di servizi erano ultimate nel 2006 e che le spese pluriennali potevano essere dedotte integralmente nell’esercizio di sostenimento, in alternativa alla deduzione in quote costanti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. È stata ritenuta illegittima la ripresa relativa alle elaborazioni grafiche e alle pratiche del nuovo punto vendita, pari a euro 20.400, poiché considerate prestazioni di servizi ultimate, fatturate e pagate nel 2006, non immobilizzazioni immateriali da ammortizzare a partire dal 2007. È stata inoltre riconosciuta la legittimità della deduzione nel 2006 delle spese Seat Pagine Gialle, in quanto spese pluriennali deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Per la pubblicità con l’associazione sportiva, la ripresa doveva essere ricalcolata limitatamente alla quota riferibile al periodo 1 gennaio-30 settembre 2007, poiché il contratto terminava il 30 settembre 2007 e non il 31 dicembre 2007. Per le migliorie su fabbricati, la ripresa doveva essere ridotta alla quota effettivamente riferibile al 2005, pari a euro 11.028 anziché euro 24.499. L’accertamento è quindi risultato illegittimo per i primi due rilievi e da ricalcolare per gli altri due. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le spese relative a più esercizi sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Per le spese pluriennali, tra cui quelle di pubblicità e le altre spese aventi utilità pluriennale, il contribuente può scegliere tra la deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento e la deduzione rateizzata in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Art. 109, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Ai fini della competenza fiscale, i costi per servizi devono essere imputati all’esercizio in cui la prestazione è ultimata, non necessariamente a quello in cui si producono i primi ricavi o viene avviata l’attività cui il servizio si riferisce.
Art. 2423-bis del Codice civile
È stato richiamato dall’Agenzia per sostenere l’applicazione dei principi di prudenza e competenza nella classificazione e imputazione dei costi, ma la Commissione ha ritenuto prevalente, ai fini fiscali, la disciplina specifica degli articoli 108 e 109 TUIR.
Art. 2426 del Codice civile
È stato invocato dall’Ufficio per qualificare le spese di elaborazione grafica come immobilizzazioni immateriali ammortizzabili. La Commissione ha escluso tale qualificazione nel caso concreto, ritenendo che si trattasse di prestazioni di servizi.
Cassazione civile, sentenza n. 2213/2011
La deducibilità dei costi deve essere determinata secondo il principio di competenza economica; per le spese pluriennali, la disciplina consente la deduzione nell’esercizio di sostenimento oppure la ripartizione prevista dalla legge.
Cassazione civile, sentenza n. 6331/2008
Le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa sono norme di stretta interpretazione e non possono essere derogate liberamente.
Massime di principio
- Per i costi relativi a prestazioni di servizi, l’esercizio di competenza coincide in linea generale con quello in cui la prestazione è ultimata, purché tale ultimazione sia documentata da fatture, contratti, verbali o altra evidenza attendibile.
- Una spesa avente utilità pluriennale non deve necessariamente essere capitalizzata come immobilizzazione immateriale se, nella sostanza, consiste in una prestazione di servizi ultimata nell’esercizio: occorre esaminare la natura effettiva dell’operazione e non solo la sua denominazione contabile.
- Quando l’art. 108 TUIR è applicabile, la deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento costituisce un’alternativa legalmente prevista rispetto alla deduzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
- La deduzione non può essere subordinata automaticamente alla realizzazione di ricavi nello stesso esercizio quando la legge individua uno specifico criterio temporale, come l’ultimazione della prestazione di servizi.
- Per i contratti pubblicitari o di sponsorizzazione aventi durata su più esercizi, il costo deve essere ripartito secondo l’effettivo periodo contrattuale e di esecuzione della prestazione; eventuali errori dell’Amministrazione nella determinazione delle date o delle proporzioni impongono il ricalcolo della ripresa.
- In caso di lavori eseguiti a cavallo di più esercizi, la deduzione deve rispettare l’effettiva imputazione temporale dei lavori, da provare mediante stati di avanzamento, report dell’esecutore, fatture e altra documentazione contabile.
- La corretta qualificazione e imputazione fiscale dei costi richiede una valutazione sostanziale dell’operazione e una documentazione coerente; tuttavia, la decisione riguarda fatti e norme applicabili al caso concreto e non esclude verifiche ulteriori in situazioni differenti.
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