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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 421 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione per l'anno 2012, richiedendo imposte ipotecarie pari a 31.332 euro e imposte catastali pari a 10.332 euro, oltre alle sanzioni. L'avviso traeva origine da un atto del 19 dicembre 2011 con cui P L s.r.l. e Immobiliare LC s.r.l. avevano sciolto per mutuo dissenso un precedente atto di scissione, con conseguente retrocessione a P L s.r.l. della proprietà di un compendio immobiliare. La società sosteneva che l'operazione dovesse essere tassata in misura fissa, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, qualificandola come retrocessione con effetti retroattivi e non come nuovo trasferimento immobiliare. L'Agenzia riteneva invece applicabile l'imposta proporzionale prevista dall'art. 28, comma 2, trattandosi di un autonomo contratto di mutuo dissenso.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale esito, ritenendo applicabile l'art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986. Il contratto di risoluzione era stato stipulato autonomamente rispetto all'atto originario di scissione e oltre il termine di due giorni previsto dal comma 1; mancavano quindi i presupposti per l'imposta fissa. La retrocessione immobiliare conseguente al mutuo dissenso è stata considerata soggetta a imposta proporzionale sul valore del trasferimento. L'appello del contribuente è stato rigettato e le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'atto è soggetto all'imposta in misura fissa soltanto se la risoluzione dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nello stesso contratto ovvero se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.

    L'imposta fissa si applica solo quando la risoluzione è prevista nel contratto originario mediante clausola o condizione risolutiva espressa, oppure quando il patto risolutivo autonomo è stipulato entro i due giorni successivi alla conclusione del contratto. Nel caso esaminato tali requisiti non sussistevano.

  • Art. 28, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In ogni altro caso di risoluzione l'imposta è dovuta in maniera proporzionale al valore.

    La disposizione opera come regola residuale per gli atti di risoluzione non riconducibili al comma 1. Il mutuo dissenso stipulato autonomamente e tardivamente comporta quindi tassazione proporzionale, quando determina la retrocessione di un immobile.

  • Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 6699 del 21 marzo 2014

    La circolare dell'Agenzia delle Entrate interpretativa di una norma tributaria ... esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente, per il giudice e per la stessa autorità che l'ha emanata.

    Le circolari dell'Agenzia delle Entrate hanno funzione interpretativa e organizzativa, ma non sono fonti normative vincolanti. Possono costituire un orientamento, ma non prevalgono sul testo di legge né vincolano il giudice.

  • Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 5075 del 21 maggio 1998

    Il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita ... comportando la retrocessione del bene ... deve essere assoggettato alla imposta proporzionale.

    La risoluzione consensuale di un contratto immobiliare, quando produce la retrocessione del bene, è trattata fiscalmente come un trasferimento immobiliare soggetto a imposta proporzionale.

  • Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 4134 del 2 marzo 2015

    Il "mutuo dissenso", che è un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario, è soggetto a tassazione ex art. 28, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

    Il mutuo dissenso è considerato un nuovo contratto e, salvo che trovi la propria fonte in una clausola del contratto originario o in un patto stipulato entro il secondo giorno, ricade nella regola residuale del comma 2 dell'art. 28.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la risoluzione consensuale di un contratto immobiliare non produce automaticamente l'applicazione dell'imposta fissa: occorre verificare rigorosamente la presenza dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1.
  • Quando il mutuo dissenso è stipulato con un atto autonomo e oltre i due giorni dalla conclusione del contratto originario, si applica normalmente l'art. 28, comma 2, con tassazione proporzionale sul valore dell'immobile retrocesso.
  • La qualificazione civilistica dell'operazione come retrocessione o come ripristino con effetti retroattivi non è, da sola, decisiva per la tassazione: rilevano la struttura dell'atto e la presenza dei presupposti formali stabiliti dalla normativa tributaria.
  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate possono orientare l'interpretazione amministrativa, ma non sono vincolanti per il contribuente, per il giudice o per la stessa Agenzia e non possono derogare alla legge.
  • Prima di stipulare un atto risolutivo immobiliare è essenziale verificare se la clausola risolutiva sia già contenuta nel contratto originario oppure se il patto venga formalizzato entro il termine di due giorni; in mancanza, deve essere considerato il rischio di imposizione proporzionale.

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