Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Macerata

Contenzioso Ici, fa fede la sede del Comune e non quella della società affidataria dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, per complessivi 11.856 euro, contestando il recupero del beneficio prima casa. Ha eccepito, tra l'altro, l'incompetenza territoriale della CTP di Macerata indicata negli avvisi, l'inesistenza del potere di accertamento della società, il difetto di motivazione degli atti e la prescrizione dell'annualità 2009. La questione preliminare esaminata dalla Commissione ha riguardato la competenza territoriale: se essa dovesse radicarsi presso la sede della società privata incaricata dell'accertamento oppure presso la sede del Comune impositore.

La decisione

La CTP di Macerata ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l'art. 4 del D.Lgs. 546/1992, che per i tributi comunali collega la competenza alla sede dell'ente locale impositore. La sede della società privata concessionaria dell'accertamento non può modificare la competenza, che è inderogabile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 546/1992. È stata quindi indicata come competente la CTP di Grosseto, nel cui territorio ha sede il Comune di Monte Argentario. Alla contribuente è stato concesso il termine di tre mesi dalla comunicazione della decisione per riassumere il giudizio davanti alla CTP di Grosseto; le spese sono state rimesse al definitivo. La Commissione non ha deciso nel merito sulla spettanza del beneficio prima casa, sulla validità degli accertamenti, sulla prescrizione o sui poteri sostanziali della società.

Norme richiamate

  • Art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La competenza territoriale è determinata, per le controversie relative ai tributi comunali, dalla sede dell'ente locale impositore; il riferimento alla sede del concessionario riguarda il concessionario del servizio di riscossione.

    La norma non consente di radicare la competenza presso la sede di una società privata incaricata soltanto dell'accertamento dei tributi comunali. Per il Comune di Monte Argentario, il giudice competente è quello di Grosseto.

  • Art. 5 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La competenza per territorio delle commissioni tributarie è inderogabile ed è rilevabile d'ufficio.

    Le parti, compreso l'ente impositore, non possono modificare la competenza territoriale mediante una scelta contrattuale o una concessione amministrativa a favore di una società con sede in altro territorio.

  • Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Disciplina l'affidamento a soggetti terzi dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali.

    L'affidamento del servizio di accertamento a una società privata non trasforma quest'ultima nel concessionario della riscossione considerato dall'art. 4 del D.Lgs. 546/1992 e non determina lo spostamento della competenza territoriale.

  • Art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    È richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dei soggetti privati abilitati a svolgere attività relative ai tributi locali; non attribuisce, secondo la sentenza, alcun effetto derogatorio sulla competenza territoriale.

  • Art. 24 della Costituzione

    L'interpretazione della competenza deve evitare di imporre al contribuente un giudizio eccessivamente distante, con aggravio irragionevole dei costi e difficoltà nell'esercizio della difesa.

  • Art. 111, comma 2, della Costituzione

    Principio del giusto processo.

    La competenza territoriale non può essere interpretata in modo da consentire che l'affidamento del servizio a un concessionario privato renda il processo irragionevolmente gravoso o lontano dal contribuente.

  • Art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Diritto a un processo equo.

    È richiamato come ulteriore parametro a sostegno di un'interpretazione che salvaguardi l'accessibilità effettiva della tutela giudiziaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Le disposizioni storicamente disciplinavano il concessionario del servizio nazionale di riscossione, figura diversa dal concessionario privato dell'accertamento dei tributi locali. Il criterio della sede del concessionario previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 546/1992 non è quindi estensibile per analogia alla società incaricata dell'accertamento.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203

    La riforma del servizio di riscossione non modifica, secondo la decisione, la distinzione tra concessionario della riscossione e concessionario privato dell'accertamento ai fini della competenza territoriale.

  • Cassazione, sentenze n. 2108/2007, n. 11140/2005 e n. 20671/2014

    I precedenti sono richiamati a sostegno dell'inderogabilità della competenza e dell'esigenza di evitare che la riscossione o l'attività tributaria siano attribuite a soggetti territorialmente distanti dal contribuente senza una specifica base normativa.

Massime di principio

  • Per una controversia relativa a un tributo comunale, la competenza territoriale va individuata, in linea generale, presso la commissione tributaria della provincia in cui ha sede il Comune impositore.
  • L'affidamento dell'accertamento a una società privata non sposta la competenza presso la sede della società: accertamento e riscossione sono attività giuridicamente distinte.
  • Il riferimento alla sede del concessionario contenuto nell'art. 4 del D.Lgs. 546/1992 riguarda il concessionario del servizio di riscossione, non il soggetto privato incaricato dell'accertamento dei tributi locali.
  • La competenza territoriale è inderogabile: non può essere modificata dall'ente mediante contratto, concessione, indicazione nell'avviso o scelta della società incaricata.
  • Se il ricorso è stato presentato davanti a una commissione incompetente, il contribuente deve normalmente riassumere tempestivamente il giudizio davanti al giudice indicato come competente, rispettando il termine stabilito nel provvedimento.
  • La decisione riguarda soltanto la competenza territoriale e non implica automaticamente l'annullamento dell'avviso né una decisione sulla prescrizione, sulla motivazione, sul potere di accertamento o sulla spettanza dell'agevolazione fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.