Sentenza del 01/07/2015 n. 555 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Processo tributario - Termine di proposizione del ricorso - Medesimo atto notificato due volte - Seconda notifica - Rimessione in termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di 60 giorni, previsto a pena di inammissibilità, per impugnare un avviso di accertamento notificato due volte. L'ente impositore aveva effettuato una seconda notificazione del medesimo atto per eliminare ogni dubbio sulla correttezza dell'indirizzo utilizzato. La questione era stabilire se il termine decorresse dalla prima o dalla seconda notificazione e se il contribuente potesse beneficiare della rimessione in termini.
La decisione
È stato stabilito che, quando il medesimo avviso di accertamento viene notificato due volte dall'ente impositore al fine di fugare dubbi sulla regolarità dell'indirizzo, il termine per proporre ricorso decorre dalla seconda notificazione. Di conseguenza, la seconda notifica assume rilievo ai fini del computo del termine di 60 giorni e il ricorso presentato entro tale termine non può essere dichiarato inammissibile per tardività calcolata dalla prima notifica.
Norme richiamate
Termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso tributario
termine di 60 giorni previsto a pena di inammissibilità
Il termine decorre dalla notificazione dell'atto impugnabile; nel caso di duplicazione della notifica effettuata dall'ente per eliminare dubbi sull'indirizzo, la decorrenza è individuata nella seconda notificazione.
Rimessione in termini
L'istituto può rilevare quando il contribuente abbia fatto affidamento incolpevole sulla seconda notificazione o quando vi siano circostanze idonee a giustificare il mancato rispetto del termine originariamente decorrente dalla prima notifica.
Massime di principio
- Quando la pubblica amministrazione notifica due volte lo stesso atto per ragioni imputabili alla propria cautela o per correggere dubbi sulla validità della prima notifica, il contribuente può fare riferimento alla seconda notificazione per il calcolo del termine di impugnazione.
- La duplicazione della notifica non deve trasformarsi in una causa di pregiudizio per il contribuente, soprattutto quando il comportamento dell'ente abbia creato un'affidabile apparenza di riapertura o decorrenza del termine.
- È comunque prudente proporre il ricorso entro 60 giorni dalla prima notificazione, ove possibile; in caso contrario, occorre documentare la seconda notifica, le ragioni della duplicazione e l'eventuale affidamento incolpevole.
- La regola è applicabile soprattutto quando le due notifiche riguardano esattamente il medesimo atto e la seconda è stata effettuata dall'ente per fugare dubbi sulla correttezza dell'indirizzo o della procedura notificatoria.
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