Sentenza del 01/07/2015 n. 553 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
PROCESSO TRIBUTARIO - Proposizione del ricorso - Litisconsorzio necessario - Competenza del giudice tributario - Commissione preventivamente adita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la competenza della Commissione tributaria preventivamente adita. L'inderogabilità della competenza territoriale prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 546/1992 non impedisce l'applicazione del criterio della prevenzione, necessario per concentrare i procedimenti davanti a un unico giudice e garantire l'integrità del contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della Commissione tributaria provinciale competente quando, in presenza di litisconsorzio necessario, siano stati instaurati procedimenti collegati davanti a Commissioni tributarie provinciali differenti. Il principio applicato è quello previsto dall'art. 39 c.p.c.: deve prevalere la Commissione preventivamente adita, cioè quella davanti alla quale è stato proposto il primo ricorso. Con tale proposizione nasce l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti e si radica la competenza territoriale.
Norme richiamate
Art. 39 c.p.c.
In presenza di procedimenti connessi e di litisconsorzio necessario pendenti davanti a giudici diversi, la competenza viene concentrata davanti al giudice preventivamente adito, ossia quello investito per primo della controversia.
Art. 5, comma 1, del d.lgs. 546/1992
Pur prevedendo l'inderogabilità della competenza territoriale delle Commissioni tributarie, la norma non impedisce, in caso di litisconsorzio necessario, il radicamento della competenza presso la Commissione preventivamente adita.
Massime di principio
- Quando più giudizi tributari riguardano una situazione di litisconsorzio necessario e sono stati avviati davanti a Commissioni tributarie provinciali diverse, occorre verificare quale giudice sia stato adito per primo.
- La proposizione del primo ricorso radica la competenza territoriale e impone, ove necessario, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati.
- L'inderogabilità della competenza tributaria non prevale sul criterio della prevenzione quando quest'ultimo è indispensabile per evitare decisioni contrastanti e assicurare un unico giudizio tra tutti i litisconsorti.
- In una situazione analoga, il giudice successivamente adito dovrebbe dichiarare la propria incompetenza o adottare i provvedimenti necessari affinché la controversia venga trattata unitariamente davanti alla Commissione preventivamente adita.
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