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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25508 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione IRPEF, per l'anno 2003, il reddito di partecipazione attribuito alla contribuente, ritenendo che la cooperativa dissimulasse una società di fatto a base familiare e che A.L. ne fosse socia. La contribuente aveva contestato l'avviso sostenendo, tra l'altro, di non aver ricevuto né l'avviso presupposto né il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, con conseguente difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa.

La decisione

La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso, ritenendo nullo l'avviso per la mancata allegazione o notificazione del processo verbale di constatazione. La CTR della Campania aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che i soci fossero comunque a conoscenza del contenuto del verbale e degli accertamenti, anche per avere partecipato ad altro giudizio riguardante la cooperativa. In Cassazione, tuttavia, la contribuente ha rinunciato al ricorso. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza pronunciarsi nel merito delle contestazioni fiscali. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese e non è stato imposto il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio secondo le modalità previste dalla norma.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; quando la controparte non è costituita, non è necessaria la notificazione della rinuncia.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Doppio contributo unificato.

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia sopravvenuta alla proposizione del ricorso, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente presentata, comporta normalmente l'estinzione del giudizio e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure.
  • Se la controparte non si è costituita, la rinuncia non deve essere notificata, in base all'art. 390 c.p.c. e alla giurisprudenza richiamata.
  • L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di accoglimento delle ragioni del contribuente: la sentenza d'appello resta sostanzialmente non riformata, salvo gli effetti propri dell'estinzione del giudizio di cassazione.
  • La mancata allegazione o notificazione di un atto presupposto può incidere sulla validità dell'avviso solo se compromette concretamente la conoscenza delle ragioni della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa; la conoscenza acquisita aliunde può essere valutata dal giudice.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia dopo la proposizione del ricorso, non è automaticamente dovuto il doppio contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

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