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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35269/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello che l'ha ritenuta responsabile di un'estorsione aggravata/attenuata di lieve entità, deducendo: 1) vizi della motivazione e erronea valutazione di un video acquisito al processo, tratto da un servizio televisivo di "Striscia la Notizia", che mostrerebbe una dialogo tra l'imputata e una finta vittima; 2) omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; 3) mancato riconoscimento dell'estorsione attenuata di lieve entità nella sua massima estensione. La Corte rileva che il primo motivo ripropone in modo pedissequo censure già esaminate e disattese in appello, senza critica argomentata specifica; inoltre la motivazione di merito valorizza il contenuto del video, l'intestazione della carta PostePay all'imputata, il suo uso in altre estorsioni con identiche modalità e il fatto che l'imputata non avesse disconosciuto il contenuto del servizio. I motivi sulle attenuanti generiche e sulla lieve entità sono ritenuti non consentiti in cassazione e comunque manifestamente infondati, perché la corte territoriale ha motivato richiamando l'art. 133 c.p. e la protrazione nel tempo del rapporto con il correo, cessato solo con il sequestro preventivo della carta PostePay.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità dell'imputata e del trattamento sanzionatorio già stabilito in appello, non essendo ravvisati vizi motivazionali rilevanti né questioni deducibili in sede di legittimità sui profili di merito invocati.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio sufficiente per la determinazione del trattamento sanzionatorio e per giustificare il diniego della massima estensione delle attenuanti, in particolare valorizzando la protrazione nel tempo del rapporto criminoso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica argomentata della sentenza impugnata.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando non presenti evidenti illogicità e dia conto, in modo non apparente, degli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità.
  • Le doglianze sulla misura del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla graduazione della lieve entità, se dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non sono ammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata abbia motivato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Ai fini della conferma del trattamento sanzionatorio, può assumere rilievo la durata protratta del rapporto criminoso e la sua cessazione solo per effetto di un intervento cautelare reale, quale il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il reato.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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