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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19555/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione. Con il primo motivo si contestava la motivazione sulla responsabilità ex art. 648 c.p., deducendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo si lamentava la mancata disapplicazione della recidiva. Con il terzo motivo si deduceva la mancata concessione delle attenuanti generiche e, in aggiunta, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva censure già formulate in appello e già disattese, risultando generico e meramente apparente; il secondo era infondato perché la recidiva era stata esclusa dal giudice di appello; il terzo era infondato quanto alle attenuanti generiche, per la motivazione del giudice di merito basata su assenza di resipiscenza e mancato risarcimento del danno, ed era comunque inammissibile nella parte relativa all'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. perché non dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche in via indiretta, mediante l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non dedotta come motivo di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La relativa attenuante non è scrutinabile in cassazione se non è stata previamente devoluta con l'appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente nella valutazione delle attenuanti generiche, con riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nella ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiziari, come l'omessa o non credibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, quando il ragionamento del giudice di merito sia congruo e non illogico.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza offrire una critica argomentata specifica.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o inesistente; il giudice può fondare il diniego su pochi elementi ritenuti decisivi, non essendo tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
  • Le questioni non devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta nel ricorso per cassazione, se la legge prevede l'onere di previa deduzione a pena di inammissibilità.
  • L'esclusione della recidiva in appello rende infondata la doglianza che ne lamenta la mancata disapplicazione, quando dagli atti risulti che la questione è stata già accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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