Sentenza n. 4499/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva annullato l'ordinanza comunale di demolizione di opere di chiusura di parte di un terrazzo
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione relativa alla stabile chiusura di una veranda mediante elementi in alluminio, realizzata in un appartamento. Il TAR aveva ritenuto carente la motivazione dell'ordinanza, poiché non esponeva le ragioni per cui l'intervento non potesse qualificarsi come pertinenza o volume tecnico soggetto a SCIA e aveva ritenuto parimenti non motivata la qualificazione dell'opera come strutturale in zona sismica. Il Comune ha dedotto errores in iudicando, illegittimità della motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e delle norme tecniche di attuazione comunali, nonché illogicità, contraddittorietà ed errata valutazione dei presupposti. L'appellato ha resistito e ha riproposto i motivi di primo grado, sostenendo la precarietà dell'opera, la sua non assoggettabilità a permesso di costruire e il difetto di motivazione dell'ordinanza sanzionatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ritenendo assorbente il secondo motivo. Dalla documentazione, anche fotografica, risultava che l'intervento consisteva nella stabile chiusura di una veranda, con creazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, modificazione della sagoma dell'immobile e aumento della superficie e della volumetria utile. L'opera doveva quindi essere qualificata come strutturale, realizzata in zona sismica, e non come intervento precario, pertinenza, volume tecnico o intervento di edilizia libera. Per tali caratteristiche evidenti, l'ordinanza non era affetta dal lamentato difetto di motivazione e non richiedeva un ulteriore specifico onere motivazionale. Sono stati respinti anche i motivi riproposti del ricorso di primo grado, poiché fondati su una rappresentazione soggettiva dell'opera incompatibile con le sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il TAR è stato riformato e il ricorso originario è stato respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate per metà e poste per l'altra metà a carico dell'appellato, nella misura di euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile
L'edilizia libera per le VEPA presuppone l'amovibilità e la trasparenza degli elementi e, soprattutto, l'assenza di uno spazio stabilmente chiuso, di variazione di volume o superficie e di nuova volumetria o mutamento della destinazione d'uso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La stabile chiusura della veranda, con creazione di un nuovo locale e aumento di superficie e volumetria, rientra tra gli interventi soggetti alla sanzione demolitoria.
art. 83 d.P.R. 380/2001
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche
L'opera, per le sue caratteristiche strutturali e per la realizzazione in zona sismica, è stata qualificata come costruzione strutturale rilevante ai fini della sicurezza.
art. 94-bis, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
manufatti che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità
La qualificazione dell'intervento come privo di rilevanza sismica è stata esclusa in ragione della stabile chiusura, della creazione di un locale autonomamente utilizzabile e dell'incidenza sulla sagoma, superficie e volumetria.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra i motivi di appello in relazione al regime edilizio dell'intervento; il Consiglio di Stato ha ritenuto l'opera incompatibile con la prospettata natura precaria o libera.
Massime di principio
- La stabile chiusura di una veranda che crea un locale autonomamente utilizzabile, modifica la sagoma dell'edificio e determina un aumento di superficie e volumetria utile non può essere qualificata come intervento precario, pertinenza o volume tecnico privo di autonoma utilizzabilità.
- L'edilizia libera prevista per le VEPA non si applica quando gli elementi realizzano uno spazio stabilmente chiuso o determinano variazioni di volume o superficie, nuova volumetria o mutamento della destinazione d'uso.
- La stabile chiusura di una veranda in zona sismica, con incidenza sulla sagoma e sulla volumetria dell'immobile, costituisce opera strutturale rilevante ai fini della sicurezza e non manufatto privo di rilevanza per la pubblica incolumità.
- Quando le caratteristiche strutturali e funzionali dell'abuso edilizio risultano evidenti dalla documentazione, anche fotografica, l'ordinanza di demolizione non deve svolgere ulteriori argomentazioni per escludere qualificazioni alternative incompatibili con tali caratteristiche.
- La qualificazione giuridica dell'intervento edilizio deve essere effettuata sulla base delle sue oggettive caratteristiche strutturali e funzionali, non sulla base della rappresentazione soggettiva fornita dal proprietario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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