Cassazione Civile, Ordinanza n. 34695/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge n. 130 del 2022, ritenendo incontestato che, non essendovi importi da versare, la definizione si fosse perfezionata con la sola domanda. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente una cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 relativa all'IRPEF per l'anno d'imposta 2012. Il contribuente aveva impugnato la cartella ottenendo accoglimento in primo grado; l'Ufficio aveva poi proposto appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi contro la sentenza d'appello. Nelle more, il contribuente ha depositato memoria dando atto di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022, chiedendo la sospensione del giudizio. L'Agenzia ha a sua volta depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la domanda era regolare e perfezionata, poiché non vi erano importi da versare e la definizione si perfezionava con la sola presentazione della domanda.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base della cartella di pagamento impugnata, relativa al controllo automatizzato della dichiarazione.
art. 5, comma 2, legge 31 agosto 2022, n. 130
"Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda."
La Corte applica la disposizione nel senso che, se non sono dovuti importi, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda, determinando la cessazione della materia del contendere.
art. 5, comma 7, legge 31 agosto 2022, n. 130
"entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"
Termine richiamato dal contribuente per la presentazione della domanda di definizione agevolata.
art. 5, comma 10, legge 31 agosto 2022, n. 130
Norma richiamata dal contribuente per chiedere la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per regolare le spese in caso di estinzione del giudizio, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la legge prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la sola presentazione della domanda in assenza di importi da versare, il giudice deve prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia fiscale assorbe il processo pendente e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →