Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04590/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società italiana)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società algerina volta a ottenere il riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 67 l. 218/1995 e della Convenzione italo-algerina di assistenza giudiziaria civile e commerciale, di tre decisioni rese dalle autorità giudiziarie algerine in una lite commerciale intercorsa tra le parti. La corte d'appello aveva negato il riconoscimento per tre ordini di ragioni: difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza straniera, asserita mancanza di legittimazione attiva della società richiedente perché cancellata dal registro, e contrasto insanabile con una precedente sentenza penale italiana che aveva accertato fatti incompatibili con quanto deciso in Algeria. La ricorrente censura tale decisione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 64, lett. d, l. 218/1995 e dell'art. 17, lett. b, della Convenzione italo-algerina, sostenendo che il passaggio in giudicato della decisione straniera poteva essere provato anche con mezzi equipollenti e che la certificazione richiesta non costituiva formalità indispensabile; con il secondo deduce violazione dell'art. 64, lett. e, l. 218/1995 e dell'art. 15, lett. d, della Convenzione, affermando che il contrasto ostativo con la sentenza italiana non poteva rilevare perché mancava l'identità delle parti nei due giudizi e, comunque, la vicenda era già stata affrontata da autorità giudiziarie algerine. La controparte propone ricorso incidentale lamentando che la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione e di interesse ad agire della società algerina, cancellata da tempo dal registro imprese algerino.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la sentenza impugnata si fondava su tre rationes decidendi autonome e il ricorso non aveva censurato una di esse, ritenuta sufficiente da sola a sorreggere il rigetto della domanda di riconoscimento. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine di legge e comunque dipendente dall'esito del ricorso principale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. 218/1995

    norma posta a fondamento della domanda di riconoscimento in Italia delle decisioni straniere.

  • art. 64, lett. d, l. 218/1995

    richiede il passaggio in giudicato della sentenza straniera come presupposto del riconoscimento; la parte ricorrente sosteneva che tale requisito potesse essere provato anche con mezzi equipollenti.

  • art. 64, lett. e, l. 218/1995

    prevede un ostacolo al riconoscimento in caso di contrasto con una sentenza italiana passata in giudicato; la Corte d'appello aveva ritenuto integrato tale contrasto.

  • art. 17, lett. b, Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra Italia e Algeria

    un certificato della cancelleria competente che la sentenza è passata in giudicato

    la ricorrente ha sostenuto che il certificato non fosse condizione esclusiva e che la prova del giudicato potesse essere data anche in altro modo.

  • art. 15, lett. d, Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra Italia e Algeria

    invocata per contestare l'ostacolo derivante dal contrasto tra decisioni e la necessità dell'identità delle parti.

  • art. 334, 2 comma, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 325, 2 comma, c.p.c.

    termine rilevante ai fini della tardività dell'impugnazione incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    dedotto per denunciare violazione di legge nei due motivi del ricorso principale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    dedotto nel ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • art. 578 c.p.p.

    menzionato dalla Corte d'appello quale base dell'accertamento ai soli fini civili nonostante l'estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non investa tutte le rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.
  • La parte che chieda il riconoscimento di una sentenza straniera deve censurare specificamente ogni autonoma ragione di diniego, perché la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende inutile l'esame delle altre doglianze.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine di legge è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.
  • Ai fini del riconoscimento delle decisioni straniere, il giudicato richiesto dalla legge e dalla convenzione deve essere provato secondo le forme previste, ma la questione resta assorbita se la decisione di merito sul riconoscimento si fonda anche su autonome ragioni non impugnate.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.