Cassazione Civile, Ordinanza n. 12899/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso dal Comune per la TARI dovuta per l'anno 2016. La commissione tributaria di primo grado aveva accolto l'impugnazione della società contribuente e la CTR Lombardia aveva rigettato l'appello del Comune. In cassazione il Comune ha dedotto due violazioni di legge: con il primo motivo ha invocato l'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente negato l'efficacia esterna del giudicato formatosi su una precedente sentenza della CTP di Milano, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di un avviso di pagamento relativo al medesimo rapporto; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l'avviso di pagamento non fosse un atto tipico impugnabile e che, comunque, la sua omissione di impugnazione non potesse produrre pregiudizio, sicché l'azione della contribuente sarebbe stata inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la doglianza sul giudicato esterno perché l'efficacia ultrattiva del giudicato in materia tributaria opera solo rispetto a pronunce di merito sul rapporto d'imposta e non rispetto a decisioni meramente processuali, come quella che aveva dichiarato inammissibile un ricorso contro un atto non tipizzato. Ha poi confermato la qualificazione dell'avviso di pagamento come atto impugnabile, rilevando che l'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 va interpretato in modo estensivo e analogico con riguardo alle categorie di atti e agli effetti sostanziali sull'interesse del contribuente, sicché sono impugnabili anche atti atipici che manifestino una pretesa tributaria definita. È stato quindi confermato il rigetto dell'appello del Comune; al ricorrente è stato inoltre posto a carico l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno in materia tributaria non si estende oltre il merito del rapporto d'imposta e non può fondarsi su una pronuncia meramente processuale di inammissibilità.
d.lgs. n. 546/1992, art. 19
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo quanto alle categorie, ma include anche atti atipici o con diverso nomen iuris che producano gli stessi effetti giuridici degli atti tipici e manifestino una pretesa tributaria definita.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire nel ricorso tributario può derivare dagli effetti giuridici prodotti dall'atto nella sfera del contribuente.
art. 97 Cost.
L'interpretazione estensiva delle categorie di atti impugnabili è giustificata anche dall'esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione e di certezza dei rapporti tributari.
art. 24 Cost.
La lettura estensiva dell'art. 19 tutela l'effettività del diritto di difesa del contribuente.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia tributaria il giudicato esterno opera anche tra periodi d'imposta diversi solo se la precedente decisione ha statuito sul merito del rapporto tributario e su elementi costitutivi tendenzialmente permanenti; non si estende invece a pronunce meramente processuali.
- Ai fini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili va riferita alle categorie di atti e non ai soli nominativi espressamente indicati; sono quindi impugnabili anche atti atipici che, per contenuto ed effetti, equivalgano a un avviso di accertamento o di liquidazione.
- Quando un atto comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché accompagnata da un invito bonario al pagamento, esso è impugnabile perché produce effetti idonei a fondare l'interesse ad agire.
- L'omessa impugnazione di un atto facoltativamente impugnabile ma non tipizzato non preclude la successiva impugnazione dell'atto impositivo successivo, poiché non si tratta di un onere processuale necessario.
- L'interpretazione delle norme processuali tributarie deve bilanciare certezza dei rapporti, buon andamento della pubblica amministrazione ed effettività della tutela difensiva del contribuente.
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