Cassazione Penale, Sentenza n. 40987/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Isernia che aveva confermato il sequestro probatorio disposto dal P.M. in relazione a una querela per appropriazione indebita promossa da De Lang Landen International Bv contro La Gardenia s.r.l. Le censure principali erano: (1) nullità dell'ordinanza per carenza assoluta di motivazione e mancata valutazione degli elementi relativi all'elemento soggettivo (la società avrebbe manifestato la volontà di continuare il rapporto, erano in corso trattative transattive e si sarebbe trattato di difficoltà finanziarie temporanee); (2) violazione di legge per tardività della querela, deducendo che la data di conoscenza del fatto costituente reato sarebbe stata il 3 aprile 2025 (inizio del termine di restituzione) e non il 18 aprile 2025 (scadenza del termine di 15 giorni), per cui la querela presentata il 15 luglio 2025 sarebbe stata intempestiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) il motivo relativo alla carenza della motivazione non rientrava nella nozione di violazione di legge prevista per il ricorso ex art. 325 c.1 c.p.p., ma atteneva a valutazioni di merito e indici di colpevolezza non sindacabili in cassazione in quella sede; il Tribunale aveva motivato adeguatamente e valutato il fumus commissi delicti in relazione agli elementi forniti; (b) sul punto della tardività della querela, la Corte ha confermato che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza dell'ingiustificato rifiuto di restituzione, individuato qui nella scadenza del termine di 15 giorni (18/04/2025), per cui la querela del 15/07/2025 è risultata tempestiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'impugnazione in Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio alla sola "violazione di legge"; rientrano in tale nozione la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, non invece valutazioni di merito o illogicità manifesta che spettano ad altri mezzi di impugnazione
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Indicato come lo strumento processuale per denunciare l'illogicità manifesta della motivazione nell'ambito del ricorso per cassazione (motivo autonomo), rispetto a quanto consentito dall'art. 325 c.1
art. 124, primo comma, cod. pen.
Stabilisce che il termine per la querela decorre dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; la Corte interpreta che, per l'appropriazione indebita in leasing, la notizia si ha quando la persona offesa ha conoscenza dell'ingiustificato rifiuto di restituzione (es. alla scadenza del termine concesso per la riconsegna)
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di valutare responsabilità e condannare al pagamento di somme in caso di ricorso inammissibile quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per condannare la ricorrente al versamento di una somma
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale valuta il fumus commissi delicti e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non decide nel merito sulla fondatezza dell'accusa
- Per il sequestro probatorio non è richiesta una prova piena dell'elemento soggettivo: è sufficiente che gli elementi indiziari rendano ragionevole la necessità di acquisire ulteriori prove tramite il vincolo sul bene
- Nel rapporto di leasing l'ipotesi di appropriazione indebita si realizza con l'interversione del possesso (comportarsi uti dominus) e l'ingiustificato rifiuto di restituire i beni dopo formale intimazione o risoluzione del contratto costituisce indizio idoneo
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la parte offesa ha chiara conoscenza dell'ingiustificato rifiuto di restituzione; spesso tale momento coincide con la scadenza del termine concesso per la restituzione, non con la mera data di inadempimento
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per questioni di legge (es. mancanza di motivazione); le contestazioni che riguardano la valutazione degli indizi o l'apprezzamento del dolo sono insindacabili se non attraverso i rimedi processuali previsti per il merito
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