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Sentenza

Sentenza n. 2391/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 146/2025, depositata e resa pubblica il 19.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 414/2024.

Giustizia amministrativa202505067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta del docente per sei annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 146/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 luglio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendolo procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero sulla base della sentenza passata in giudicato, della documentazione relativa al credito e dell'assenza di deduzioni sull'avvenuto pagamento. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e provveda nei successivi 60 giorni. Non è stata accolta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la nomina del commissario costituiva già una misura idonea a garantire l'esecuzione e la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua, considerando le circostanze del ritardo, principalmente riconducibili all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, nei casi previsti, imporre il pagamento di un'ulteriore somma di denaro quale penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    “manifestamente iniquo” e “altre ragioni ostative”

    La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella nomina del commissario ad acta e nell'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione; il commissario deve eseguire il giudicato nei termini e secondo le modalità fissate dalla sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per le obbligazioni derivanti da una sentenza, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando il creditore documenti il contenuto della pronuncia passata in giudicato e l'amministrazione non dimostri o almeno deduca l'avvenuto adempimento dell'obbligo imposto dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tali ragioni possono consistere nella già disposta nomina di un commissario ad acta e nella natura seriale del contenzioso che abbia contribuito al ritardo dell'amministrazione.
  • La penalità di mora non ha carattere automatico e deve essere esclusa quando comporterebbe una locupletazione eccessiva o una sanzione sproporzionatamente afflittiva rispetto alle concrete condizioni del debitore pubblico e alle cause del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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