Cassazione Civile, Sentenza n. 10101/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF notificato a Vincenzo Generoso per maggior reddito da capitale (utili extrabilancio), deducendo che la CTR non avrebbe potuto annullare l'avviso nei confronti del socio senza il previo passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società (Generoso s.r.l.) e che, pertanto, avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio. Il ricorso per cassazione è fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 295 c.p.c., nonché sull'omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato nei termini esposti. Ha osservato che, successivamente, la questione pregiudiziale riferita alla società era stata decisa in senso favorevole all'Amministrazione con pronuncia della Corte di legittimità (Cass. n. 7765/2019) che ha confermato l'accertamento nei confronti della società. Ciò ha fatto venir meno il presupposto giuridico a base dell'annullamento dell'accertamento nei confronti del socio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame nel merito, condannando la parte soccombente alle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Invocato dall'Agenzia come norma violata; la Corte non appunta una specifica applicazione concreta nel testo, ma il motivo era volto a rilevare pregiudizialità e legittimità dell'azione verso il socio in presenza di giudizio pendente sulla società
art. 295 cod. proc. civ.
Norma sulla sospensione del giudizio pregiudicato: la Corte richiama la possibilità, nel processo tributario e secondo consolidata giurisprudenza, di sospendere il giudizio in presenza di una causa pregiudiziale non decisa, se ne ricorrono i presupposti
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Motivazione di cassazione invocata per violazione di norme processuali (omessa o errata applicazione delle disposizioni sulla sospensione e sulla trattazione della pregiudiziale)
art. 49 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
La Corte richiama la formulazione anteriore alle modifiche del 2015, evidenziando che nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c. e che la gestione dei giudizi pregiudicati può avvenire con la sospensione ex art. 295 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità
art. 337 cod. proc. civ.
Richiamato quale norma non operativa nel processo tributario secondo la formulazione dell'art. 49 d.lgs. 546/1992 anteriore alle modifiche, pertanto la sospensione automatica prevista dall'art. 337 c.p.c. non trova applicazione nel rito tributario
Massime di principio
- Se l'annullamento dell'accertamento nei confronti di una società è la base per l'annullamento di avvisi notificati ai soci, la decisione sulla società costituisce questione pregiudiziale: fino a quando non sia decisa in modo definitivo, il giudice chiamato a decidere sul ricorso del socio può valutare la sospensione del processo (art. 295 c.p.c.).
- Nel processo tributario la sospensione automatica prevista dall'art. 337 c.p.c. non trova generalmente applicazione; la sospensione del giudizio pregiudicato va valutata secondo le regole dell'art. 295 c.p.c. e della giurisprudenza consolidata.
- Se successivamente alla decisione di merito in favore del contribuente la pregiudiziale viene definitivamente risolta in senso contrario (conferma dell'accertamento della società), viene meno il presupposto giuridico dell'annullamento nei confronti del socio e il giudice d'appello o di legittimità può cassare e rinviare la controversia per nuovo esame nel merito.
- La perdita di interesse a chiedere la sospensione non esclude l'interesse dell'Amministrazione a ottenere la cassazione della sentenza di merito quando sopravvengano elementi che fanno venir meno il presupposto della decisione favorevole al contribuente.
- Prassi consigliata: chi difende l'Amministrazione dovrebbe valutare tempestivamente, quando esiste una pregiudiziale pendente, la richiesta di sospensione del giudizio del socio; chi difende il contribuente deve considerare il rischio che una decisione definitiva sfavorevole alla società possa compromettere l'esito favorevole ottenuto sul socio.
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