Cassazione Civile, Sentenza n. 10145/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ministeri hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva rideterminato gli importi dovuti a Pierpaola Succi per la morte della congiunta avvenuta nel disastro di Ustica, censurando la mancata esclusione/detrazione dall'ammontare risarcitorio dell'assegno vitalizio e di somme erogate a titolo di elargizioni/indennità (ai sensi della l. n. 302/1990 e norme collegate). La contestazione principale riguardava la mancata applicazione, ai fini dello scomputo, della capitalizzazione dell'assegno ai sensi dell'art. 10, co. 2, della legge n. 302/1990. Succi, invece, ha contestato la possibilità di detrarre tali somme invocando l'inapplicabilità della compensatio lucri cum damno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei Ministeri per mancata specificazione e mancata produzione/indicazione di elementi comprovanti l'effettiva corresponsione dell'assegno vitalizio (violazione art. 366 n.6 c.p.c. e insufficienza delle allegazioni). Ha rigettato il ricorso incidentale di Succi ritenendolo infondato, confermando il principio che le elargizioni, indennità o vitalizi erogati dallo Stato in relazione ai fatti oggetto del giudizio devono essere detratti dall'ammontare del risarcimento (principio della compensatio lucri cum damno). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate; è disposta la valutazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1223 c.c.
Riferito al principio secondo cui quanto percepito in relazione al danno può influire sull'ammontare del risarcimento (compensatio lucri cum damno): importi erogati a titolo di elargizioni/indennità/vitalizi devono essere detratte dal risarcimento quando riferibili allo stesso fatto.
art. 10 legge n. 302/1990
Prevede la disciplina dell'assegno vitalizio e la possibilità di sua capitalizzazione; i ricorrenti invocavano l'obbligo di capitalizzare e detrarre tale somma dal risarcimento, ma l'applicazione richiede puntuale allegazione e prova della corresponsione.
art. 4 e art. 5 legge n. 302/1990
Norme che prevedono elargizioni/indennità in favore di vittime e loro familiari, la cui erogazione è rilevante ai fini della compensatio lucri cum damno.
art. 1, co. 272, legge n. 266/2005
Richiamata come fonte di ulteriori indennità/elargizioni rilevanti per lo scomputo dal risarcimento.
art. 5, commi 3 e 5, legge n. 206/2004
Prevedono strumenti di sostegno/indennizzi che, se erogati per lo stesso fatto, devono essere considerati nella determinazione del risarcimento.
art. 1 legge n. 340/1995
Estende le provvidenze della l. 302/1990 ai familiari delle vittime della strage di Ustica; quindi le elargizioni previste dalla l. 302/1990 si applicano ai casi di Ustica e sono deducibili dal risarcimento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Censura di violazione di norme di diritto in Cassazione; invocata dalle parti nelle rispettive impugnazioni.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiesto l'obbligo di allegare gli atti e documenti a fondamento del ricorso; la mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso principale per carenza documentale e di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo per i ricorsi, ove dovuto.
Massime di principio
- Le provvidenze statali (elargizioni, indennità, vitalizi) correlate al fatto illecito devono essere detratte dall'ammontare del risarcimento (principio della compensatio lucri cum damno), indipendentemente dal momento dell'erogazione.
- La parte che invoca lo scomputo o la compensazione ha l'onere processuale di allegare e provare concretamente l'esistenza, l'entità, la natura e le date delle somme erogate; deduzioni generiche o astratte sono insufficienti e possono determinare l'inammissibilità della censura.
- Il giudice di legittimità non può procedere d'ufficio a considerare eccezioni 'in senso lato' (come la compensatio lucri cum damno) in assenza delle necessarie allegazioni e prove offerte dalle parti.
- Se contestato un assegno vitalizio, la parte deve indicare dove nel processo di merito tale questione è stata sollevata e fornire documentazione sull'effettiva corresponsione e sui periodi interessati; in mancanza, la deduzione non sarà accolta.
- Per chiedere la capitalizzazione di un assegno (art.10 co.2 l.302/1990) e la conseguente detrazione va fornito il calcolo e la prova della prestazione: mera invocazione normativa è insufficiente.
- In caso di reciproca soccombenza o decisioni complesse, la compensazione delle spese può essere disposta e la Corte può richiedere il versamento aggiuntivo del contributo unificato secondo le disposizioni vigenti.
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