Cassazione Civile, Sentenza n. 10323/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'avviso di accertamento IRAP 2006 notificato alla società Seril s.r.l. (cancellata dal Registro delle Imprese nel 2009). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., sostenendo che il ricorso introduttivo fosse stato proposto non dalla società ma dal dott. Palermo in qualità di ex-liquidatore e che la procura rilasciata al difensore fosse stata conferita personalmente da Palermo; (2) violazione dell'art. 83 c.p.c., sostenendo che la procura alle liti conferita in primo grado valeva anche per i gradi successivi in quanto contenente la dicitura "nel presente procedimento". In sintesi, la questione centrale riguardava la legittimazione ad agire del ricorrente (persona fisica) e l'estensione della procura alle liti conferita in primo grado anche ai gradi successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del dott. Palermo, rilevando che il ricorso di merito era stato introdotto dalla società Seril s.r.l. (poi estinta) e che il ricorso per cassazione era stato proposto in proprio dal dott. Palermo, soggetto che non era stato parte nei precedenti gradi. Inoltre la Corte ha confermato il principio secondo cui la procura alle liti si presume conferita solo per il grado per il quale è stata rilasciata se non è espressa volontà diversa (art. 83 c.p.c.), escludendo l'estensibilità automatica della procura di primo grado al giudizio d'appello. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a rifondere le spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in €1.000,00 per compensi), nonché tenuto al pagamento del contributo unificato eventualmente dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 117 e ss.
Richiamato per spiegare il regime di tassazione consolidata invocato dall'Amministrazione ai fini del calcolo dell'imposta; utilizzato come quadro normativo tributario ma non incisivo sulla questione processuale di legittimazione.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nell'avviso di accertamento per sostenere la responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento delle imposte della società; la Corte non ha però deciso sulla sostanza del credito tributario, bensì sulla legittimazione processuale.
art. 2495 c.c.
Richiamato nell'avviso per motivare la responsabilità del liquidatore; rilevanza comunque subordinata alla questione di legittimazione processuale affrontata dalla Corte.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma relativa alla pubblicità e alla costituzione di parte, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la sua dedotta violazione rispetto al mancato requisito della legittimazione in cassazione.
art. 100 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla legittimazione a stare in giudizio; la Corte ha invece ribadito che la qualità di parte nei gradi successivi si acquista solo se la parte ha assunto formalmente tale veste nel precedente giudizio di merito.
art. 83 c.p.c.
Applicata dalla Corte per stabilire che la procura alle liti si presume conferita solo per il grado per il quale è stata rilasciata salvo diversa indicazione; da qui la conferma che la procura di primo grado non si estende automaticamente ai gradi successivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (ricorso per cassazione)
Richiamato quale norma procedurale inerente i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi in quanto il vizio denunciato non poteva superare il difetto soggettivo di legittimazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato con riferimento al presupposto per l'obbligo del pagamento del contributo unificato per l'impugnazione in cassazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- Per proporre appello o ricorso per cassazione è necessario essere stati parte del giudizio nel precedente grado: chi non ha formalmente assunto la veste di parte nel merito è privo di legittimazione ad impugnare in sede successiva.
- La procura alle liti, salvo espressa indicazione di volerla riferire a più gradi di giudizio, si presume conferita solo per il grado per il quale è stata rilasciata (art. 83 c.p.c.); pertanto per il grado successivo è necessario rilasciare nuova procura o che la procura originaria contenga espressa estensione.
- L'estinzione della società comporta che gli atti processuali a nome della società non possono proseguire salvo che non intervengano regolari sostituzioni o azioni specifiche (es. ricostituzione della posizione, nomina di un soggetto legittimato). Se la società è estinta la sua capacità processuale si estingue e gli atti proposti dall'ente estinto risultano inammissibili.
- Il liquidatore può essere personalmente ritenuto responsabile per debiti tributari (richiamo agli artt. 36 DPR 602/1973 e 2495 c.c.), ma per proporre impugnazioni personali è necessario che il liquidatore abbia assunto formalmente qualità di parte nei gradi precedenti o che vi sia prova di mandato specifico per l'impugnazione.
- In presenza di difetti di legittimazione formale è preferibile sanare preventivamente la posizione (es. regolarizzare procure, conferire mandati speciali, intervenire come parte sostitutiva) prima di proporre impugnazioni nei gradi successivi per evitare l'inammissibilità.
- Quando si deduce l'estensione di una procura occorre verificare il testo dell'atto: formule generiche come "nel presente procedimento" non sono necessariamente idonee a dimostrare l'intento di estendere la procura a gradi successivi; è richiesta chiarezza e specificità.
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