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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10308/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF operate in Italia sulla pensione INPS (anni 2013-2014) e sulla pensione complementare Fondaereo (2013), oltre ad addizionali locali. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza favorevole al contribuente sostenendo che, oltre a dimostrare la residenza nello Stato estero (Turchia), il ricorrente avrebbe dovuto provare che la prestazione pensionistica sia stata effettivamente soggetta a imposizione anche nello Stato di residenza (doppia imposizione effettiva), deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli della Convenzione Italia-Turchia (art. 15, 18, 23, 28 e art.19) e norme interne (art. 2 TUIR) nonché dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato l'accertamento di fatto del giudice di merito secondo cui il contribuente era residente in Turchia (iscrizione AIRE, abitazione permanente e centro di interessi trasferito in Turchia) e ha ritenuto applicabile l'art. 18, par. 1, della Convenzione Italia-Turchia che attribuisce la tassazione delle pensioni allo Stato di residenza. La Corte ha precisato che, ai fini del rimborso, non è necessario dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza: è sufficiente che la prestazione sia astrattamente imponibile in quello Stato. Spese di giudizio a carico dell'Agenzia e condanna al pagamento delle spese del grado.

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca (ratificata con legge 7 giugno 1993, n. 195), art. 18, par. 1

    Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato

    La Corte interpreta l'art. 18 come attribuzione esclusiva della potestà impositiva allo Stato di residenza; per ottenere l'esenzione in Italia è sufficiente l'astratta imponibilità della prestazione nello Stato di residenza, non l'effettivo prelievo fiscale in quello Stato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 2, comma 1

    Norma interna richiamata in relazione all'individuazione della residenza fiscale; la Corte applica prioritariamente la disciplina convenzionale rispetto alla normativa interna quando rilevante.

  • Codice civile, art. 2697 (onere della prova)

    La Corte esclude che l'onere probatorio imponga al contribuente la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza; basta dimostrare la residenza e l'astratta imponibilità della prestazione nello Stato estero.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 23 maggio 1969, art. 31

    Richiamata come criterio ermeneutico: le convenzioni internazionali vanno interpretate principalmente alla luce del testo e del significato ordinario delle espressioni; l'interpretazione letterale prevale salvo risultare oscura o in conflitto con altre regole.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso delle ritenute italiane su una pensione estera è fondamentale provare la residenza fiscale nello Stato contraente (iscrizione AIRE, abitazione permanente, trasferimento del centro di interessi economici e personali).
  • Non è necessario dimostrare che nello Stato di residenza sia stato effettivamente pagato un tributo sulla stessa prestazione: è sufficiente che la prestazione sia astrattamente imponibile in quello Stato ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni.
  • La Convenzione internazionale, letta secondo i criteri della Convenzione di Vienna, prevale nell'allocazione del diritto di tassazione: se la convenzione attribuisce l'imposizione in via esclusiva allo Stato di residenza, l'Italia deve astenersi dalla tassazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la residenza ma l'onere di provare l'assenza della residenza fiscale del contribuente grava sull'Amministrazione; al contribuente conviene fornire documenti chiari (certificato di residenza fiscale estera, iscrizione AIRE, documentazione bancaria, contratti di locazione, prove del trasferimento del centro di interessi).
  • In pratica, per ridurre il rischio di contestazioni, il contribuente dovrebbe acquisire e conservare un certificato ufficiale di residenza fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato estero e altra documentazione comprovante il trasferimento effettivo del centro di interessi.

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