Sentenza n. 160/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vasto n. 13/2024, depositata e resa pubblica il 19.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 266/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 13/2024, relativa al pagamento di somme spettanti alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 13/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza riconosceva alla ricorrente il diritto alla corresponsione di determinate somme, che non risultavano inizialmente pagate dall'Amministrazione. Nel corso del giudizio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha riferito che il 12 gennaio 2026 le somme erano state integralmente accreditate sul borsellino elettronico della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario aveva determinato il pieno soddisfacimento dell'interesse della ricorrente e il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale durante il processo, con piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- Quando l'Amministrazione adempie al comando giudiziale soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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