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Sentenza

Sentenza n. 909/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni regionali di riduzione e recupero di contributi in conto interessi per due alloggi sociali, note interlocutorie relative alle autorizzazioni al trasferimento e domanda di adozione dei decreti autorizzatori ex art. 18 della legge n. 179/1992

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato la determinazione regionale n. 14 del 4 febbraio 2025, concernente la riduzione del contributo e il recupero di euro 24.519,06 in relazione a un alloggio assegnato a una socia, nonché la successiva determinazione n. 418 del 16 ottobre 2025, concernente analoga riduzione e il recupero di euro 30.055,23 per altro alloggio. La Regione aveva fondato i provvedimenti sull’asserito mancato rispetto, da parte delle assegnatarie, dell’obbligo di occupazione effettiva, continuativa e stabile dell’alloggio previsto dall’art. 98 del r.d. n. 1165/1938 e sull’inadempimento della cooperativa al correlato obbligo di vigilanza e riassegnazione. La ricorrente ha dedotto l’inapplicabilità dell’art. 98 del r.d. n. 1165/1938 alla fattispecie, l’insussistenza dell’inadempimento perché il trasferimento della residenza sarebbe stato meramente fittizio, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito e l’assenza di una base legale per la riduzione del contributo, in violazione dei principi di legalità e tipicità delle sanzioni. Ha inoltre chiesto l’annullamento di due note regionali ritenute sostanzialmente negative rispetto alle richieste di autorizzazione ex art. 18 della legge n. 179/1992 e l’accertamento dell’obbligo regionale di adottare i relativi decreti autorizzatori per due socie. La Regione ha eccepito l’inammissibilità delle impugnazioni contro le note, qualificandole come atti endoprocedimentali, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente le questioni di rito. Quanto alle determinazioni di riduzione e recupero dei contributi, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ritenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di finanziamento e l’inadempimento della cooperativa e delle assegnatarie agli obblighi derivanti dalla concessione, senza nuova valutazione discrezionale dell’amministrazione sull’an, quid o quomodo del beneficio. La posizione azionata è quindi qualificata come diritto soggettivo. Il giudice ha precisato che il riparto dipende dal petitum sostanziale, individuato in relazione alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione dedotta, non dalla prospettazione formale delle parti. Le domande di annullamento delle due note regionali sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro atti interlocutori ed endoprocedimentali, privi di autonoma lesività. Sono state parimenti dichiarate inammissibili le domande di accertamento dell’obbligo della Regione di adottare i decreti autorizzatori ex art. 18 della legge n. 179/1992, poiché non risultavano ancora adottati provvedimenti finali di diniego e la pronuncia richiesta avrebbe imposto al giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 r.d. n. 1165/1938

    obbligo di occupazione effettiva, continuativa e stabile dell’alloggio sociale

    La Regione ha fondato la riduzione del contributo sull’asserito inadempimento agli obblighi di occupazione dell’alloggio; il TAR non ha esaminato nel merito l’applicabilità della disposizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario.

  • art. 16 l. n. 136/1999

    La ricorrente ne ha dedotto l’applicazione per contestare il richiamo all’art. 98 del r.d. n. 1165/1938; la questione non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 18, comma 2, l. n. 179/1992

    La domanda di accertamento dell’obbligo regionale di adottare i decreti autorizzatori è stata dichiarata inammissibile perché i poteri amministrativi non risultavano ancora esercitati mediante provvedimenti finali.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La controversia sulla riduzione e sul recupero dei contributi non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché la concessione di contributi in denaro non equivale alla concessione di beni pubblici in senso stretto.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati né condannare l’amministrazione al rilascio di autorizzazioni in assenza di un provvedimento finale.

  • art. 11 c.p.a.

    Accertato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 276, comma 2, c.p.c., per giustificare l’esame prioritario delle questioni di rito.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come criterio per la priorità dell’esame delle questioni di giurisdizione e delle altre questioni preliminari.

Massime di principio

  • Le controversie sulla revoca, riduzione o richiesta di restituzione di contributi pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando il provvedimento amministrativo è fondato esclusivamente sull’inadempimento del beneficiario agli obblighi derivanti dall’atto di concessione e riguarda la fase esecutiva del rapporto, senza una nuova valutazione discrezionale sull’an, quid o quomodo del beneficio.
  • Il riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e la natura intrinseca della situazione giuridica dedotta, non la qualificazione formale della domanda o la prospettazione delle parti.
  • La controversia sulla riduzione o revoca di un contributo per violazione di obblighi successivi alla concessione riguarda un diritto soggettivo del beneficiario quando l’amministrazione si limita a contestare l’inadempimento alle prescrizioni del rapporto, mentre resta devoluta al giudice amministrativo se è in discussione l’esercizio del potere discrezionale di attribuzione del beneficio o il suo annullamento per vizi di legittimità o per pubblico interesse.
  • Gli atti interlocutori ed endoprocedimentali, privi di autonoma lesività e non conclusivi del procedimento, non sono immediatamente impugnabili e comportano l’inammissibilità della domanda di annullamento proposta contro di essi.
  • È inammissibile la domanda volta a ottenere dal giudice amministrativo l’adozione di un provvedimento favorevole quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere mediante un provvedimento finale, perché il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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