Cassazione Penale, Sentenza n. 16434/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva due censure principali: 1) vizio nel giudizio di gravità indiziaria rispetto al capo 1) (partecipazione alla 'ndrangheta), contestando la qualità e la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e la genericità delle captazioni e degli elementi probatori; 2) illegittimità della custodia cautelare in carcere in presenza di "fatti isolati" e di un lungo "tempo silente", sostenendo che la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria non potesse operare senza evidenze di continuità associativa e attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non arbitraria la valutazione del Tribunale del Riesame circa la gravità indiziaria, fondata su captazioni e dichiarazioni di collaboratori (con particolare rilievo per le dichiarazioni di Walter Loielo e di Albanese), nonché le argomentazioni relative alla necessità della custodia cautelare per il rischio di mantenimento dei rapporti con l'associazione. Sul tema del "tempo silente" la Corte ha confermato l'orientamento che, per i soggetti gravemente indiziati di 416-bis, la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria può essere superata solo con il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa; il tempo trascorso da solo non è sufficiente salvo che sia integrato da elementi concreti che provino la cessazione del pericolo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 3 (secondo periodo)
«quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»
La Corte interpreta la norma nel senso che per i reati di associazione mafiosa opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la presunzione non è assoluta solo perché la norma ammette che possa essere superata mediante elementi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari, ma tale superamento richiede prove concrete (es. recesso dall'associazione o esaurimento dell'attività associativa); il mero "tempo silente" non è sufficiente di per sé.
art. 416-bis cod. pen.
Il delitto associativo di tipo mafioso è considerato dalla giurisprudenza come struttura permanente che giustifica una presunzione di pericolosità e la conseguente preferenza per la custodia carceraria quale misura idonea a interrompere i legami associativi.
art. 125, 192 (commi 3 e 4), 273 (commi 1 e 1-bis) cod. proc. pen.
Richiamati nel ricorso in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria e sull'uso delle fonti probatorie; la Corte richiama il principio per cui la gravità indiziaria richiede una qualificata probabilità di colpevolezza, ma non la precisione della prova di merito.
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme rilevanti in tema di misure cautelari (motivazione e limiti di applicazione); la Corte usa art. 275 per giustificare la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per i reati di tipo mafioso e per spiegare che il giudice può valutare elementi contrari ma che il tempo silente da solo non basta.
Sentenza CEDU Pantano c. Italia (6 novembre 2002)
Citazione nel testo: "In questo contesto, una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, in particolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dalla prova contraria..."
La Corte italiana utilizza il precedente della Corte EDU per sostenere che una presunzione legale di pericolosità in materia di mafia può essere giustificata se non è assoluta e ammette prova contraria; ciò legittima l'attuale disciplina che privilegia la custodia per i gravemente indiziati di 416-bis purché resti la possibilità (ma onerosa) di superare la presunzione.
Giurisprudenza della Corte Costituzionale (es. sent. n. 265/2010, n. 191/2020, n. 136/2017)
Richiamate per argomentare la legittimità costituzionale dell'eccezione normativa che, in presenza di gravissimi indizi per 416-bis, presuppone la custodia carceraria salvo prova contraria; la Corte ricorda che la Consulta ha più volte ritenuto ragionevole la presunzione per le mafie "storiche" e che eventuali modifiche interpretative rilevanti dovrebbero essere riservate alla Consulta o al legislatore.
Massime di principio
- Per i soggetti gravemente indiziati di associazione mafiosa (art. 416-bis) la legge contempla una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: il giudice può superarla solo mediante elementi oggettivi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari (es. recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività associativa, collaborazione con la giustizia, trasferimento lontano dai contesti criminali).
- Il cosiddetto "tempo silente" (periodo temporale di inattività) non è, di per sé, sufficiente a escludere le esigenze cautelari per i gravemente indiziati di mafia; deve essere accompagnato da elementi concreti che dimostrino la cessazione definitiva del legame associativo.
- Il giudizio di gravità indiziaria per la misura cautelare richiede una qualificata probabilità di colpevolezza, non la certezza o la prova di merito: captazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri anche non perfettamente coincidenti possono essere valutati nel loro complesso per formare il convincimento del giudice della cautela.
- Divergenze o lievi discrepanze tra le dichiarazioni di collaboratori non rendono automaticamente inutilizzabili i loro contributi se esiste una concordanza sostanziale su elementi essenziali (es. appartenenza al sodalizio, ruoli operativi) e vi sono riscontri indiziari.
- La valutazione sulla scelta della misura cautelare deve essere motivata sul concreto rischio di reiterazione del reato o di intrattenimento di rapporti con l'associazione; in contesti di mafia "storica" la preferenza per la custodia in carcere è giustificata dalla natura permanete dei vincoli associativi.
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