Cassazione Penale, Sentenza n. 21866/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'appello rinviato il procedimento in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione proclamata per il 31/03/2021 dall'Unione Camere Penali, con pregiudizio del diritto di difesa e nullità della sentenza (richiamo alle Sezioni Unite n. 15232/2015).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il procedimento di appello fosse disciplinato dall'art. 23 del d.l. n. 149/2020 (disciplina emergenziale COVID-19) e si sarebbe svolto con rito cartolare in camera di consiglio senza intervento dei difensori, salvo richiesta scritta di discussione orale nei termini perentori previsti. Il ricorrente non ha documentato alcuna richiesta di discussione orale nei termini, per cui l'adesione del difensore all'astensione non imponeva il rinvio; il richiamo alle Sezioni Unite 2015 è risultato inconferente in ragione della diversa disciplina emergenziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95, DPR n. 115/2002
art. 95, DPR n. 115 del 2002
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado
art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 99, comma 4, codice penale
Richiamata per l'aggravante della recidiva applicata nella condanna di merito
art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, primo comma, lett. c), codice di procedura penale
Norma sulla nullità per mancata assistenza dell'imputato; le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la mancata concessione del rinvio in presenza di valida dichiarazione di astensione può determinare nullità per mancata assistenza, ma tale principio non è stato ritenuto applicabile nel caso disciplinato dalle norme emergenziali qui vigenti
art. 23, D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (e disposizioni collegate)
art. 23, D.L. 9/11/2020, n. 149 (come disposto e fatto salvo dalla legge di conversione n. 176/2020)
Disciplina emergenziale che permette la trattazione in camera di consiglio senza intervento dei difensori salvo richiesta scritta di discussione orale nei termini; l'adesione all'astensione non obbliga il giudice al rinvio se non è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
art. 611, comma 1, codice di procedura penale
Richiamato in analogia per sottolineare che esistono procedimenti camerali che si svolgono senza intervento del difensore e per i quali la partecipazione all'astensione non giustifica automaticamente il rinvio
codice di autoregolamentazione (art. 3, primo comma)
art. 3, primo comma del vigente codice di autoregolamentazione (richiamato dalle Sezioni Unite 2015)
Nelle Sezioni Unite 2015 indicata come forma e termini per la dichiarazione di adesione all'astensione che, in casi ordinari, può determinare la nullità per mancata assistenza se il giudice non concede il rinvio
Massime di principio
- Se il procedimento è disciplinato da norme emergenziali che prevedono la trattazione in camera di consiglio non partecipata e la decisione tramite scambio di memorie scritte, l'adesione del difensore a uno sciopero/astensione non obbliga il giudice a rinviare se non è stata prodotta nei termini una richiesta formale di discussione orale.
- Per ottenere il rinvio o la trattazione orale in situazioni simili è necessario presentare tempestivamente e nei termini perentori previsti dalla normativa la richiesta scritta di discussione orale; l'omessa richiesta può essere considerata come rinuncia implicita alla partecipazione.
- Il principio delle Sezioni Unite (nullità per mancata assistenza se il difensore dichiara l'adesione all'astensione nei modi previsti) resta valido nei procedimenti ordinari dove la presenza del difensore è necessaria, ma la sua applicabilità è limitata quando intervengono disposizioni straordinarie (es. disciplina emergenziale COVID) che stabiliscono modalità diverse di trattazione.
- In procedimenti camerali decisi senza intervento dei difensori, la partecipazione degli avvocati all'astensione ha normalmente scarsa rilevanza ai fini del rinvio; la difesa deve dunque adottare misure processuali specifiche (es. richiesta formale di discussione) per preservare il diritto di difesa.
- Per evitare la declaratoria di inammissibilità o la perdita di tutele difensive, è consigliabile che la difesa verifichi la normativa applicabile al procedimento e agisca entro i termini stabiliti per chiedere la trattazione orale o per segnalare la volontà dell'imputato di comparire.
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