Cassazione Penale, Sentenza n. 8926/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per: (capo 1) partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra in rappresentanza dello zio Cancemi Giovanni (art. 416-bis c.p.); (capo 17) intestazione fittizia/interposizione (art. 512-bis c.p. e artt. connessi) mediante l'attribuzione fittizia della Man Service s.r.l. a Maniscalco Silvestre per eludere misure di prevenzione patrimoniale a favore di Cancemi Giovanni. Il ricorso deduceva insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la gravità indiziaria, la mancanza di titolarità formale o di ruolo di fatto di Miceli nella società e la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis1. Con motivi aggiunti la difesa ha prodotto un'ordinanza relativa a Cancemi Giovanni, divenuta irrevocabile, che escludeva la circostanza aggravante e la qualificazione apicale/associativa di Cancemi in un periodo successivo, sostenendo che ciò incideva sulle ragioni cautelari contestate a Miceli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso parzialmente a favore del ricorrente. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'accertamento di gravità indiziaria in ordine all'interposizione fittizia (capo 17) ritenendo che l'ordinanza del riesame avesse adeguatamente motivato il ruolo di "extraneus" attribuito a Miceli (amministratore di fatto/concorrente rispetto all'intestazione fittizia). Tuttavia, ha accolto i motivi 2 e 3: ha valorizzato l'ordinanza successiva e irrevocabile resa nel procedimento nei confronti di Cancemi Giovanni che aveva escluso, in punto di gravità indiziaria, sia la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis1 relativa al capo 17 sia la partecipazione apicale/di rappresentanza di Cancemi (riferita al capo 1) dopo tal data. In conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo 1 (parte relativa all'art. 416-bis) e alla aggravante di cui all'art. 416-bis1 contestata nel capo 17, disponendo il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame su quei punti; ha rigettato il resto del ricorso (mantenendo in piedi le valutazioni sulla intestazione fittizia nella parte non aggravata).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Regola la fattispecie di associazione mafiosa; la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per valutare la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione e al ruolo (anche 'in rappresentanza' di terzi) e ha disposto la rivalutazione della contestazione quando il giudicato cautelare su un coindagato ne esclude la partecipazione apicale
art. 512-bis cod. pen.
Disciplina l'intestazione fittizia di beni; la Corte ha ritenuto che soggetti "extraneus" possano concorrere nel reato qualora svolgano funzioni di amministratore di fatto sulla base di un accordo con l'intraneus, e ha confermato che la gestione di fatto della Man Service da parte di Miceli poteva integrare tale concorso
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; richiamata nella contestazione connessa agli illeciti plurimi (uso integrativo nella imputazione di reati concatenati)
art. 587 c.p.p.
Norma sull'effetto estensivo dell'impugnazione in materia cautelare; la Corte ha richiamato i principi secondo cui effetti favorevoli provenienti da provvedimenti cautelari emessi in favore di coindagati possono estendersi se non fondati su ragioni esclusivamente personali e se il vizio è comune
Massime di principio
- La qualificazione di "interponente" o di "extraneus" nella intestazione fittizia non richiede necessariamente la titolarità formale: la gestione di fatto/amministrazione de facto, se provata e derivante da un accordo con l'"intraneus", è idonea a integrare il concorso nel reato di cui all'art. 512-bis.
- La semplice parentela con un soggetto ritenuto associato non è di per sé sufficiente a fondare l'addebito associativo: occorrono elementi probatori che dimostrino un contributo effettivo e specifico all'associazione (attuazione di direttive, gestione di interessi per conto dell'associazione, atti concreti volti a mantenere il predominio sul territorio).
- Se in un procedimento cautelare successivo e divenuto irrevocabile viene esclusa la partecipazione o l'aggravante a carico di un coindagato, tale giudicato cautelare può incidere sulle misure applicate ad altri coindagati: il giudice che ha emesso la misura originaria deve rivalutare, alla luce del giudicato, la compatibilità dei ruoli e delle aggravanti contestate.
- La circostanza aggravante collegata all'agevolazione dell'attività associativa (es. art. 416-bis1 nella formulazione richiamata) richiede prove che l'attività economica abbia concretamente conferito mezzi, forza o prestigio all'associazione o abbia contribuito significativamente al suo operare; la mera utilità personale o la gestione in "esclusivo interesse" di terzi indebolisce tale contestazione.
- In sede di impugnazione cautelare, la frammentazione dei giudizi non esclude automaticamente l'estensione degli effetti favorevoli tra procedimenti diversi: è necessario valutare se il vizio sia oggettivamente comune e non fondato su circostanze personali del singolo coindagato.
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