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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3893/2015 del 16/12/2014

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

Il ricorrente, costituito parte civile, ha impugnato la sentenza del 21 gennaio 2014 con cui la Corte d'appello di Milano aveva riformato la condanna di primo grado e assolto l'imputato dal reato di diffamazione aggravata, con la formula «il fatto non costituisce reato». All'imputato, conduttore della trasmissione televisiva «Il Raggio Verde», era contestato di avere, nella puntata del 3 novembre 2000, consentito l'accostamento tra due servizi televisivi, attribuendo così indirettamente a un'associazione riconducibile al ricorrente e a un'altra persona offesa l'ideologia razzista e xenofoba riferibile ad altre associazioni. La Corte d'appello aveva ritenuto casuale l'accostamento, determinato dall'interruzione imprevista del primo servizio e dalla necessità di rispettare i tempi televisivi, ed escluso che il conduttore avesse potuto prevedere in pochi secondi l'effetto diffamatorio; aveva inoltre ravvisato l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica. Il ricorso deduceva travisamento della prova e carenza motivazionale, contestando che il conduttore ignorasse i contenuti dei servizi e sostenendo che l'accostamento aveva prodotto una nuova notizia denigratoria, non veritiera e priva del requisito della continenza, assimilando realtà politiche e associative diverse. La difesa dell'imputato aveva eccepito l'inammissibilità e l'aspecificità delle censure e sostenuto l'impossibilità di percepire il potenziale lesivo dell'accostamento.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della parte civile. Ha osservato che l'accostamento tra notizie vere è consentito solo se non genera un autonomo significato lesivo; quando invece produce una notizia nuova o una specificazione, il giornalista deve verificarne la verità. Nel caso concreto l'accostamento aveva prodotto un novum informativo denigratorio, associando l'organizzazione riconducibile alle persone offese ad altre connotate da ideologia razzista, xenofoba o nazista; la cattiva reputazione eventualmente già esistente non rende lecita l'attribuzione di ulteriori fatti o connotazioni lesive. La motivazione d'appello non aveva adeguatamente confutato le ragioni della condanna di primo grado e presentava una contraddizione: qualificava l'accostamento come casuale e involontario, ma contemporaneamente riteneva la condotta scriminata dal diritto di cronaca. Occorreva chiarire se l'assimilazione fosse stata voluta, nel qual caso andavano verificati i limiti del diritto di cronaca e critica, oppure fosse derivata da un errore, nel qual caso andavano accertati la natura dell'errore e l'elemento soggettivo. La sentenza è stata annullata ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello; le eventuali spettanze della parte civile saranno valutate e liquidate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    La attribuzione a un soggetto dalla reputazione già compromessa di fatti non veri – che integrino un autonomo reato – è comunque repressa dall’ordinamento, in quanto anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori, illecite lesioni, irrilevante essendo, con riguardo all’affermazione dell’an della responsabilità, la quantità ovvero la gravità dell’ulteriore lesione in concreto apprezzabile.

    La reputazione già compromessa resta tutelata: l'ulteriore attribuzione di fatti non veri e autonomamente lesivi può integrare diffamazione, mentre la gravità dell'ulteriore lesione rileva eventualmente per la pena e per il danno risarcibile.

  • art. 51 c.p.

    se al Mascetti e all’Oneto sono state riferite erroneamente (con dolo diretto o eventuale, oppure per una svista, per mancanza del tempo necessario ad esercitare un accurato controllo, per la concitazione che la diretta televisiva può determinare ecc.) notizie e valutazioni che, in realtà, sono relative ad altri soggetti, non si vede come si possa, al pari, sostenere che quelle stesse notizie e quelle medesime valutazioni siano conformi al principio di verità

    L'esercizio del diritto di cronaca o critica non può essere riconosciuto sulla base della verità di notizie riferite per errore a soggetti diversi da quelli cui si riferivano; occorre chiarire se vi sia stata assimilazione consapevole o errore e, nel primo caso, verificare i limiti della scriminante.

Massime di principio

  • L'accostamento giornalistico di notizie vere è lecito se produce soltanto un dato logico o un corollario suggestivo; se genera invece una notizia nuova o una specificazione dotata di autonoma valenza lesiva, il giornalista deve verificarne la rispondenza al vero.
  • L'assimilazione di un soggetto o di un'associazione a realtà connotate da ideologia nazista può introdurre un quid pluris denigratorio, non assorbito dalla sola eventuale condivisione di generiche posizioni xenofobe o etnonazionalistiche.
  • La reputazione già compromessa non esclude la tutela contro ulteriori attribuzioni lesive: la diffusione di ulteriori fatti non veri può integrare un'autonoma offesa, e l'entità della lesione rileva eventualmente nella determinazione della pena e del danno risarcibile.
  • È contraddittorio qualificare la diffusione di una notizia come frutto di un accostamento casuale e involontario e, al contempo, ritenerla giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca senza chiarire se l'assimilazione fosse consapevole o derivasse da errore; nel primo caso vanno verificati i limiti della scriminante, nel secondo vanno accertati l'errore e l'elemento soggettivo.
  • La decisione d'appello che riforma una condanna deve confrontarsi adeguatamente con le ragioni della pronuncia di primo grado e confutarle, anche quando la riforma è favorevole all'imputato.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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