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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27072/2015 del 12/05/2015

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il GUP del Tribunale di Como, con sentenza del 4 aprile 2014 pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., applicava al primo ricorrente la pena di tre anni e sei mesi di reclusione, previa esclusione della recidiva contestata e con riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza del Tribunale di Milano; applicava alla seconda la pena di dieci mesi di reclusione, con sospensione condizionale. Disponeva inoltre la confisca di tutti i beni in sequestro. Al primo imputato erano contestati la promozione di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, plurime dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti relative agli anni d’imposta 2008 e 2009, nonché un aumento fittizio del capitale sociale. Alla seconda erano contestati, in concorso e continuazione, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente mediante uso di tali fatture, omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, in relazione a società presso cui aveva ricoperto ruoli di amministratrice o socia accomandataria. Il primo ricorrente impugnava anche l’ordinanza del 13 marzo 2014 che aveva respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale: sosteneva che fosse competente l’autorità giudiziaria di Milano, in ragione delle sedi societarie e del domicilio fiscale, e invocava l’interesse a evitare una futura duplicazione delle contestazioni in un procedimento per bancarotta. Contestava inoltre la confisca per equivalente, lamentando l’assenza di una quantificazione attendibile del profitto tributario, l’inclusione di beni di società estranee ai reati a lui attribuiti e l’estensione dell’ablazione oltre la quota o il profitto riferibile ai reati di cui era imputato. La seconda ricorrente denunciava la carenza di motivazione sul rapporto tra valore dei beni confiscati e profitto dei reati, chiedendo una determinazione specifica dei valori e l’eliminazione di eventuali duplicazioni tra concorrenti; lamentava inoltre il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., deducendo la propria posizione di mera amministratrice di diritto e il diverso trattamento riservato a un coimputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla competenza territoriale: l’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale, mentre il rischio astratto che gli stessi fatti siano in futuro valutati in un procedimento per bancarotta non integra un pregiudizio diretto. Ha respinto anche la doglianza della seconda ricorrente sull’art. 114 c.p., poiché, trattandosi di patteggiamento, l’applicazione di tale attenuante non risultava inclusa nel patto sottoposto al GUP. Ha invece accolto le censure motivazionali sulla confisca e annullato la sentenza limitatamente a tale statuizione, con rinvio al Tribunale di Como. Il giudice del rinvio dovrà individuare il profitto in relazione ai singoli reati-fine e ai rispettivi concorrenti, dar conto dell’eventuale inesistenza di un profitto diretto confiscabile, indicare i valori monetari rilevanti e specificare il valore dei singoli beni e i criteri di stima. La confisca definitiva non può essere duplicata né superare il profitto complessivo del singolo reato, pur potendo gravare, nei limiti di tale ammontare, su beni appartenenti anche a uno solo dei concorrenti. Il sequestro preventivo, in quanto provvisorio, può invece essere disposto nei confronti di ciascun concorrente fino all’intero profitto accertato. Ricorsi accolti limitatamente alla confisca e rigettati per il resto; nessuna statuizione sulle spese è riportata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    siamo dì fronte ad una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e l’applicabilità al caso de quo della circostanza in questione -differentemente che per le applicate generiche- non è mai stata posta per la Saretto all’attenzione del GUP, non risultando avere fatto parte del patto.

    Nel giudizio di patteggiamento la Corte esclude che possa essere riconosciuta in sede di impugnazione un’attenuante che non risulti essere stata sottoposta al GUP e inclusa nel patto.

  • artt. 8, 9 e 10 c.p.p.

    Proprio la richiamata pronuncia delle SSUU di questa Corte n. 4419/2005 evidenzia che, in ogni caso, l’interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità.

    La questione di competenza territoriale può essere fatta valere con impugnazione solo se sussiste un interesse concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio diretto; non basta il rischio ipotetico di future conseguenze processuali.

  • art. 114 c.p.

    Il difensore della ricorrente, infatti, sembra dimenticare che siamo dì fronte ad una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e l’applicabilità al caso de quo della circostanza in questione -differentemente che per le applicate generiche- non è mai stata posta per la Saretto all’attenzione del GUP, non risultando avere fatto parte del patto.

    La Corte non riconosce l’attenuante della minima partecipazione quando la sua applicazione non risulta essere stata proposta al giudice e compresa nell’accordo di patteggiamento.

  • art. 322-ter c.p.

    In particolare, rileva il Collegio che il principio solidaristico può trovare la sua massima espansione di fronte ad un provvedimento provvisorio qual è il sequestro, ma non certo per la confisca che, ancorché per equivalente, non può andare oltre quello che è il profitto complessivo del singolo reato.

    La confisca per equivalente non può eccedere il profitto complessivo del singolo reato; l’ablazione deve essere motivata con riferimento ai reati e ai concorrenti coinvolti e con una quantificazione attendibile del profitto e dei beni confiscati.

  • art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Corretto è il richiamo all’arresto di questa Corte laddove ha ribadito, come in altre precedenti occasioni, che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato.

    Per i reati tributari considerati dalla disposizione, la confisca per equivalente e il sequestro preventivo a essa funzionale possono riguardare anche il profitto, non soltanto il prezzo del reato.

  • art. 110 c.p.

    Del resto, come detto, le stesse citate SSUU avevano affermato che, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso.

    In caso di concorso, la confisca può colpire i beni di ciascun concorrente, anche per l’intero profitto accertato, ma l’ammontare complessivo dell’ablazione non può essere duplicato né superare il profitto complessivo del reato.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, una circostanza attenuante non può essere riconosciuta in impugnazione se la sua applicazione non risulta essere stata sottoposta al giudice e inclusa nell’accordo sulla pena.
  • L’impugnazione per incompetenza territoriale richiede un interesse concreto e attuale, diretto a rimuovere un pregiudizio effettivo; la mera possibilità che i fatti siano oggetto di future contestazioni in altro procedimento è ipotetica e insufficiente.
  • La confisca per equivalente deve essere contenuta entro il profitto complessivo del singolo reato. In presenza di più reati-fine e concorrenti diversi, il giudice deve individuare il profitto pertinente ai singoli illeciti e motivare l’attribuzione ai rispettivi partecipi.
  • Il principio solidaristico consente che la confisca, entro il limite del profitto complessivo, sia eseguita sui beni di ciascun concorrente anche oltre la quota individuale; non consente però duplicazioni dell’ablazione né un’espropriazione complessiva superiore al profitto.
  • Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, essendo misura provvisoria, può gravare sui beni di ciascun concorrente fino all’intero profitto accertato; la successiva confisca definitiva resta soggetta al limite quantitativo del profitto complessivo.
  • La motivazione sulla confisca deve indicare l’eventuale assenza di un profitto diretto, i valori monetari rilevanti, il valore dei singoli beni e i criteri di stima; non sono sufficienti affermazioni generiche o rinvii indifferenziati ad atti d’indagine e valutazioni non esplicitate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione fraudolentaFatture falseCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati tributariParte generale
IstitutiConfiscaConcorso di persone

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