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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8513/2013 del 09/01/2013

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 16 marzo 2012, che aveva respinto l’istanza ex art. 671 c.p.p. volta a riconoscere la continuazione tra le condanne indicate. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse considerato lo stato di tossicodipendenza, prospettato quale causale comune dei reati, né la loro omogeneità, le modalità di condotta e la collocazione nel medesimo periodo temporale; ha inoltre denunciato una motivazione apparente. Il testo non specifica i singoli reati oggetto delle condanne.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, rinviando per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva richiamato principi astratti senza confrontarsi con il contenuto delle sentenze irrevocabili poste a fondamento dell’istanza e senza valutare adeguatamente la distanza temporale e gli altri indici pertinenti. Ha inoltre omesso di considerare lo stato di tossicodipendenza: tale condizione non determina di per sé l’unicità del disegno criminoso, ma deve essere presa in esame, anche per escluderne la rilevanza nel caso concreto. Il giudice del rinvio dovrà svolgere una valutazione concreta e motivata degli elementi dedotti e delle sentenze da confrontare.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p.

    In sede esecutiva il giudice può applicare la disciplina della continuazione tra reati oggetto di condanne irrevocabili; deve valutare concretamente gli elementi rilevanti e motivare il raffronto tra le sentenze.

  • art. 81 c.p.

    Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico.

    L’unicità del disegno criminoso richiede che, al momento della prima condotta, le successive siano già state deliberate nei loro elementi essenziali; non basta un generico programma delinquenziale.

  • art. 671, comma 1, c.p.p.

    L’art. 671 cod. proc. pen. comma primo, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 4 vides della I. n. 49 del 2006 secondo il quale “fra gli elementi che incidono sull’applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”, si limita ad indicare che di tale stato si deve tener conto nella valutazione della sussistenza o meno della unitarietà del disegno criminoso, senza prevedere però che lo stato di tossicodipendenza sia di per sé elemento decisivo ai fini della valutazione della unitarietà di tale disegno.

    Lo stato di tossicodipendenza è un elemento normativamente rilevante che il giudice deve considerare nella valutazione dell’unitarietà del disegno criminoso, ma non è da solo decisivo né comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione.

  • art. 623 c.p.p.

    Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc. pen. come da dispositivo

    La Corte dispone l’annullamento con rinvio secondo la disciplina processuale richiamata.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione, il giudice dell’esecuzione deve accertare che le diverse condotte fossero comprese, sin dalla commissione della prima, in una deliberazione unitaria che ne delineasse almeno gli elementi essenziali; un generico programma delinquenziale non è sufficiente.
  • La valutazione della continuazione deve fondarsi sul confronto concreto delle sentenze irrevocabili e sull’esame degli elementi pertinenti, tra cui distanza cronologica, modalità della condotta, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità delle violazioni, causale e condizioni di tempo e luogo. La motivazione non può limitarsi al richiamo astratto dei criteri.
  • Lo stato di tossicodipendenza deve essere considerato nella valutazione dell’unità del disegno criminoso, anche per escluderne la sussistenza; non costituisce, da solo, prova decisiva della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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