Cassazione Penale, Sentenza n. 26887/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato il riesame contro il decreto di sequestro preventivo del GIP. Alla ricorrente è contestato, in concorso con Ferrara Gennaro, il reato di cui all'art. 512-bis c.p.; il ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe chiarito i presupposti dell'art. 512-bis (in particolare la disponibilità di capitali illeciti da parte di Ferrara e l'interposizione fittizia), trascurando documenti difensivi (dichiarazioni di estraneità, pronuncia di separazione, impegni mutuo) e avendo erroneamente valutato le risorse economiche della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nei procedimenti relativi a misure cautelari reali, il rimedio per cassazione è limitato ai vizi di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; le doglianze proposte erano valutazioni critiche del merito e non indicavano un vizio di diritto né una motivazione del provvedimento del tutto carente. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva desunto l'utilizzo di capitali illeciti da Ferrara e la consapevolezza della Tarulli in ragione della scarsità dei redditi e del ruolo svolto. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p.
Norma che disciplina la disciplina sanzionatoria collegata a impiego/occulazione di patrimoni di provenienza illecita; nel provvedimento impugnato è stata ritenuta applicabile sulla base degli indizi di disponibilità di capitali illeciti e di interposizione fittizia da parte di Ferrara.
art. 325 c.p.p.
Limita l'impugnabilità in Cassazione dei provvedimenti cautelari reali alle sole violazioni di legge; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Sezioni Unite secondo cui rientrano in tale vizio anche errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di inammissibilità, applicata nel caso di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata quale principio secondo cui la determinazione della colpa del ricorrente può giustificare la sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione l'ha invocata per motivare l'applicazione della sanzione alla ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); non è lo strumento per rinnovare la valutazione del merito probatorio.
- Criticare la valutazione delle preuve o il significato delle emergenze probatorie compiute dal giudice del merito costituisce in genere motivo non consentito in Cassazione e conduce all'inammissibilità.
- Per vincere in Cassazione bisogna indicare un errore giuridico concreto ovvero dimostrare che la motivazione è talmente carente da essere incomprensibile; la mera divergenza interpretativa non è sufficiente.
- La produzione di documenti nuovi o la loro esistenza non garantisce l'annullamento del provvedimento se non si dimostra che il giudice ha violato norme di diritto o ha omesso elementi essenziali nella motivazione.
- In caso di inammissibilità per colpa del ricorso possono essere applicate sanzioni pecuniarie e l'obbligo di rifondere le spese processuali (art. 616 c.p.p.); occorre valutare il rischio di tali sanzioni prima di proporre un ricorso manifestamente infondato.
- Quando si contesta l'applicazione dell'art. 512-bis, è necessario dimostrare l'assenza degli elementi essenziali (assenza di disponibilità di capitali illeciti, mancanza di interposizione fittizia o di consapevolezza dell'interposto) con argomentazioni dirette e, possibilmente, elementi probatori già valutati in sede di riesame.
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