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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16960 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Irrilevanza di un comportamento colposo - Ripartizione dell'onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'avviso di rettifica sostenendo, tra l'altro, che la documentazione contabile non era stata esibita durante la verifica perché distrutta da un incendio e che, pertanto, non poteva operare la preclusione prevista dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio e la Commissione tributaria regionale avevano invece considerato la mancata esibizione come un rifiuto, dichiarando inutilizzabili i documenti prodotti successivamente in giudizio. La società deduceva inoltre violazione del giudicato esterno e del litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi relativi al giudicato esterno e al litisconsorzio necessario, ritenendo che una decisione riferita ad altre annualità non vincoli automaticamente per l'anno 1997 e che l'accertamento IVA della società di persone non richieda necessariamente la partecipazione dei soci. Ha invece accolto i motivi riguardanti l'inutilizzabilità della documentazione. La preclusione opera solo quando la mancata esibizione costituisce un sostanziale rifiuto volontario, anche desumibile da indizi, e non quando la documentazione sia realmente indisponibile per colpa, caso fortuito o forza maggiore. Poiché l'Agenzia non aveva allegato elementi, neppure indiziari, idonei a dimostrare un rifiuto della società nonostante l'incendio dedotto, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

    La preclusione probatoria è di natura eccezionale e richiede un comportamento volontario del contribuente diretto a sottrarre la documentazione all'ispezione. Non si applica quando l'indisponibilità dipende da colpa, caso fortuito o forza maggiore; l'Amministrazione deve provare i relativi presupposti, anche mediante indizi.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Il giudicato tributario relativo a un determinato periodo d'imposta si estende ad altre annualità solo per elementi aventi efficacia permanente o pluriennale e non per fatti variabili di anno in anno.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della preclusione prevista dall'art. 52, comma 5, grava sull'Ufficio che intende avvalersene.

  • Artt. 24 e 53 Cost.

    L'art. 52, comma 5, deve essere interpretato restrittivamente per evitare una compressione ingiustificata del diritto di difesa e l'imposizione di tributi non dovuti.

Massime di principio

  • La mancata produzione di documenti durante una verifica fiscale non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità successiva: occorre dimostrare un rifiuto volontario o una condotta consapevolmente diretta a sottrarli al controllo.
  • Se il contribuente dimostra che i documenti erano realmente indisponibili per incendio, furto, evento imprevedibile o altra causa di forza maggiore, la preclusione probatoria non dovrebbe operare, salvo prova di una condotta elusiva o dolosa.
  • L'Amministrazione finanziaria deve allegare e provare, anche tramite indizi, gli elementi che dimostrano il carattere pretestuoso della mancata esibizione; non è sufficiente richiamare la sola tardività della produzione.
  • Il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente l'evento impeditivo, conservarne le prove e spiegare in modo coerente le ragioni della mancata esibizione, così da escludere un rifiuto volontario.
  • Il giudicato relativo a un'altra annualità fiscale non si trasferisce automaticamente all'anno oggetto di causa, salvo che riguardi elementi giuridici o fattuali permanenti o pluriennali.

Testo integrale

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