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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05377/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società concessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento e contestazione con cui la Provincia aveva contestato alla concessionaria autostradale l'occupazione abusiva di uno spazio in sopraelevazione sovrastante una strada provinciale, senza concessione e senza pagamento del canone COSAP per l'anno 2013. Il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; il Consiglio di Stato, con sentenza interlocutoria/definitiva n. 3517/2019, aveva invece affermato la giurisdizione amministrativa e rimesso la causa al TAR. Riassunto il giudizio, il TAR aveva rigettato nel merito il ricorso della società; in appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10012/2023, aveva accolto l'appello principale della società, ritenendo illegittimo il verbale e affermando che l'occupazione effettuata dal concessionario autostradale, in forza della concessione statale e per finalità di interesse nazionale, non ricadeva nel regime COSAP degli enti locali, con conseguente non debenza del canone. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse solo una sanzione amministrativa pecuniaria e che il regolamento provinciale prevedesse esclusivamente tale sanzione, non misure ripristinatorie; 2) difetto di giurisdizione anche per la natura accessoria della rimozione delle installazioni abusive, prevista per fattispecie diverse e non applicabile al caso concreto; 3) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche, essendo il canone una entrata patrimoniale devoluta al giudice ordinario, oltre a dedurre eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato, a suo dire, creato una esenzione dal COSAP non prevista dall'ordinamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività/inammissibilità sollevata dalla società resistente e l'ha accolta sostanzialmente nei suoi effetti: ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3517/2019, avendo deciso definitivamente sulla giurisdizione e rimesso la causa al primo giudice, fosse immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione; pertanto, la sua mancata tempestiva impugnazione ne aveva determinato il passaggio in giudicato. Di conseguenza, i primi due motivi, diretti solo contro quella pronuncia sulla giurisdizione, sono stati dichiarati inammissibili. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha respinto nel merito osservando che la giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale e che la sentenza del Consiglio di Stato non aveva invaso la sfera del legislatore né quella del giudice ordinario: il giudice amministrativo si era limitato a interpretare la normativa vigente e a ricondurre la non debenza del COSAP alla negata abusività dell'occupazione, non a creare una norma di esenzione; inoltre, eventuali errori interpretativi non integrano eccesso di potere giurisdizionale. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della Provincia alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato come base della contestazione sanzionatoria provinciale per occupazione abusiva e mancato pagamento del canone

  • art. 50, comma 1, Regolamento provinciale COSAP approvato con D.C.P. n. 17 del 15 marzo 2011

    richiamato come disciplina regolamentare applicata al verbale di accertamento; la Corte ne assume la rilevanza solo ai fini del contesto fattuale e della giurisdizione

  • art. 20, comma 5, Codice della strada

    invocato dalla ricorrente per sostenere la natura accessoria della rimozione delle installazioni abusive e la sua inapplicabilità al caso di specie

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    richiamato per la rimessione al primo giudice disposta dal Consiglio di Stato dopo aver affermato la giurisdizione amministrativa

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    esaminato per escludere che ostasse all'immediata impugnabilità della sentenza d'appello che decide sulla giurisdizione e rimette la causa al primo giudice

  • art. 386 c.p.c.

    richiamato per il criterio del petitum sostanziale quale parametro di riparto della giurisdizione

  • art. 111, comma 8, Cost.

    richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione e per delimitare l'eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    richiamati per qualificare come definitiva la sentenza d'appello che rimette la causa al primo giudice

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2?

    null

Massime di principio

  • La sentenza d'appello che, decidendo sulla sola questione di giurisdizione, riforma la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ai sensi degli artt. 353 o 354 c.p.c. è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione; se non impugnata nel termine, passa in giudicato.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione conta il petitum sostanziale, da individuare in base alla reale natura della posizione dedotta in giudizio e alla causa petendi, non alla sola prospettazione formale della parte.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice speciale interpreti la disciplina applicabile in modo estensivo o persino erroneo: il limite esterno è superato solo se il giudice crea una norma nuova, esercitando un potere normativo che non gli compete.
  • Quando il giudice, negando l'illecito o il presupposto dell'obbligo contestato, afferma la non debenza di un canone, tale affermazione può costituire mera conseguenza argomentativa della decisione principale e non necessariamente una statuizione autonoma eccedente la giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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