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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23953/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la dedotta irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nel 1994 e chiusa solo nel 2020, assumendo che, dopo le sue dimissioni da curatore, avesse dovuto attendere oltre tredici anni per conoscere l'esito della procedura e poter eventualmente chiedere la liquidazione del compenso finale ex art. 36 del R.D. n. 267/1942. La Corte d'appello di Salerno aveva però rigettato la domanda perché il ricorrente, quale curatore, non aveva la qualità di parte del giudizio presupposto. Con il ricorso per cassazione egli ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 6 CEDU e 2 L. n. 89/2001, sostenendo che la qualità di parte dovesse riconoscersi almeno per il periodo successivo alle dimissioni, in relazione all'attesa necessaria per la liquidazione del compenso finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il curatore fallimentare è un ausiliario del giudice nominato nell'interesse della massa dei creditori e non è parte della procedura ai fini dell'art. 1 L. n. 89/2001; la qualità di parte non deriva neppure dalle dimissioni dall'incarico, poiché il relativo credito per compenso sorge in funzione della procedura ed è prededucibile, non oggetto di insinuazione al passivo. Ne consegue che il curatore non è legittimato a chiedere l'equa riparazione per la durata della procedura, e che l'eventuale attesa della liquidazione del compenso rientra nel rischio professionale dell'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata difesa del Ministero, e senza contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    citato solo per la difesa personale del ricorrente; non incide sulla decisione di merito

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla legittimazione/interesse ad agire, ma esclusa la qualità di parte del curatore fallimentare ai fini dell'equa riparazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 6 CEDU

    invocato come parametro dell'equa durata del processo, ma ritenuto non applicabile al ricorrente per difetto della qualità di parte

  • art. 2 L. n. 89/2001

    la tutela indennitaria spetta alla parte del processo presupposto, qualità esclusa per il curatore fallimentare

  • art. 1 L. n. 89/2001

    la nozione di parte è pacificamente riferita ai soggetti portatori di posizioni processuali nel giudizio presupposto, non al curatore quale ausiliario

  • art. 36 R.D. n. 267/1942

    richiamato dal ricorrente per la liquidazione del compenso del curatore; la Corte osserva che il diritto al compenso matura e si accerta al termine della procedura

  • art. 111 R.D. n. 267/1942

    il credito del curatore è qualificato come prededucibile e quindi sottratto al concorso ordinario

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    richiamato solo per spiegare l'assenza dei presupposti per la riunione dei ricorsi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché il processo ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001, la legittimazione spetta soltanto a chi rivesta la qualità di parte nel processo presupposto; tale qualità non è riconoscibile agli ausiliari del giudice che operano nell'interesse della procedura.
  • Il curatore fallimentare non può chiedere l'indennizzo per la durata del fallimento in quanto il suo incarico lo colloca in una posizione funzionale alla procedura e non in conflitto o contesa con essa come parte processuale.
  • La sopravvenuta cessazione dall'incarico del curatore non muta la sua posizione processuale ai fini della L. n. 89/2001, poiché il credito per compenso resta un credito sorto in funzione della procedura e non un credito insinuato al passivo.
  • L'attesa della liquidazione del compenso del curatore fino alla chiusura della procedura concorsuale rientra nel rischio professionale connesso all'ufficio e non integra, di per sé, un pregiudizio indennizzabile per irragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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