Sentenza n. 169/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS-in data 27.2.2025, ricevuta in pari data, con la quale il Comune di Taranto rigettava l’istanza per l’annualità 2025 rifiutando di provvedere all’integrazione della retta alla RSA “per un periodo complessivo di 13 mesi” fino a “marzo 2026”, “al fine di recuperare la maggiore spesa sostenuta dall’Ente Civico” pari agli “arretrati … dell’indennità di accompagnamento” richiamando quanto disposto nel “regolamento del Comune di Taranto per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2023 e successive modifiche effettuate con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 13/06/2024” nonché “nel verbale UVM n.419 del 19/04/2024”, nonché, quali atti presupposti, ivi richiamati; - in parte qua, del “Regolamento per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali” approvato con DCC n. 11 del 30/01/2023 e successive modifiche effettuate con DCC n.83 del 13/06/2024 nonché delle relative delibere di approvazione; - del verbale in data 19.04.2024 con la quale l’U.V.M. dell’ASL di Taranto stabiliva che “l’Ente Civico provvederà ad integrare la retta a titolo di anticipazione, atteso che la sig.ra -OMISSIS- risulta comproprietaria per la quota del 50% di un immobile sito in Taranto e che la stessa ha ottenuto il riconoscimento del beneficio di accompagnamento dal 23/10/2023 … l’ads si impegna a versare le somme arretrate del beneficio di accompagnamento alla struttura -OMISSIS-”; - per quanto occorrer possa, in parte qua, quali ulteriori atti presupposti: del Regolamento Regionale n. 18 gennaio 2007 n. 4, nonché della relativa delibera di approvazione (non nota né reperita), con riferimento all’art. 6; del “Regolamento accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali” approvato con DCC n. 65 del 27/5/2008 nonché della relativa delibera di approvazione (non nota né reperita); - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- presso la RSA “-OMISSIS-”, in gestione alla Fondazione “-OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune di Taranto di integrare la retta di ricovero presso una RSA per l’annualità 2025, unitamente al verbale UVM richiamato nel diniego e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (utente RSA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, ricoverata dal 29 settembre 2023 presso una RSA, aveva chiesto al Comune di Taranto di determinare la compartecipazione a suo carico e l’integrazione comunale della retta per il 2025. Il Comune ha negato l’integrazione per un periodo complessivo di tredici mesi, fino a marzo 2026, al fine di recuperare maggiori esborsi sostenuti in precedenza, ritenendo rilevanti l’indennità di accompagnamento e i relativi arretrati percepiti dalla beneficiaria, nonché la comproprietà di un immobile e l’impegno dell’amministratore di sostegno a versare gli arretrati alla struttura. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione della disciplina costituzionale, statale e sovranazionale in materia di disabilità, della l. 328/2000, del d.P.C.M. n. 159/2013 e dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, sostenendo che il Comune non avesse considerato l’ISEE e avesse illegittimamente qualificato l’indennità di accompagnamento come reddito rilevante ai fini della compartecipazione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento, sviamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, dignità, autonomia e indipendenza della persona con disabilità. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, la tardività o inammissibilità dell’impugnazione del verbale UVM e dei regolamenti, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguardava l’impugnazione di atti amministrativi adottati nell’esercizio del potere di determinare la ripartizione dei costi delle prestazioni socio-sanitarie, con posizione qualificabile come interesse legittimo. Ha riconosciuto la legittimazione passiva dell’ASL, in quanto il diniego comunale richiamava per relationem il verbale UVM dell’ASL. Ha respinto l’eccezione di tardività relativa ai regolamenti, rilevando che la loro lesività si era concretizzata soltanto con l’atto applicativo del 27 febbraio 2025. Nel merito, ha accolto i primi due motivi, ritenuti assorbenti. L’ISEE costituisce lo strumento indefettibile per determinare sia l’accesso alle prestazioni sociali agevolate sia il livello di compartecipazione al loro costo; gli enti locali possono introdurre criteri ulteriori solo per ampliare o modulare la tutela, non per sostituire o derogare in senso restrittivo all’ISEE. L’indennità di accompagnamento, avente natura assistenziale e non reddituale, è esclusa dal reddito rilevante ai fini ISEE e non può essere computata, neppure indirettamente, per determinare la capacità contributiva dell’assistito, salvo diversa espressa previsione nei pertinenti criteri ISEE, che nel caso di specie non sussiste. Il Comune, inoltre, non aveva indicato né considerato l’ISEE della beneficiaria. Sono stati pertanto annullati il diniego comunale del 27 febbraio 2025 e il verbale UVM del 19 aprile 2024, con salvezza del potere dell’amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dei vincoli conformativi indicati. È stata invece respinta la domanda di annullamento degli artt. 12 e 13 del regolamento comunale, poiché la nozione regolamentare di reddito può essere interpretata conformemente alla normativa primaria e non sussiste un contrasto insuperabile tale da richiedere la disapplicazione del regolamento. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese, da pagarsi in favore dell’Erario; è stata confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 25 l. 328/2000
Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
La condizione economica per l’accesso ai servizi sociali deve essere verificata secondo il sistema normativo dell’ISEE.
art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013
L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.
L’ISEE è il parametro necessario sia per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate sia per determinare la compartecipazione al relativo costo; gli enti locali non possono sostituirlo con criteri autonomi peggiorativi.
artt. 1, comma 1, lett. f), e 6 d.P.C.M. n. 159/2013
Le prestazioni socio-sanitarie rientrano nell’ambito delle prestazioni per le quali l’ISEE rileva ai fini della compartecipazione.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
La disciplina dell’ISEE e della compartecipazione ai costi delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali mira a garantire uniformità sul territorio nazionale.
art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito dalla l. n. 89/2016
Sono esclusi dal reddito disponibile rilevante ai fini ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità, quando non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; l’indennità di accompagnamento non può quindi essere computata ai fini della capacità contributiva ISEE.
l. n. 18/1980
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale destinata alle persone invalide totali non autosufficienti o incapaci di deambulare autonomamente e non costituisce reddito in senso proprio.
art. 34, comma 2, d.P.R. n. 601/1973
L’esenzione IRPEF dell’indennità di accompagnamento conferma la sua natura non reddituale.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il TAR richiama la possibile riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva, senza fondare su tale disposizione la decisione, ritenendo comunque sussistente la giurisdizione amministrativa per l’impugnazione degli atti amministrativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle persone coinvolte.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha giustificato l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Ha concorso a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e della determinazione della compartecipazione al loro costo, l’ISEE costituisce il parametro indefettibile previsto dalla disciplina statale e integra un livello essenziale delle prestazioni.
- Gli enti locali possono introdurre criteri ulteriori rispetto all’ISEE soltanto per ampliare o modulare la platea e la tutela degli aventi diritto, non per sostituire l’ISEE o imporre criteri autonomi che restringano la protezione prevista dalla normativa statale.
- L’indennità di accompagnamento, avendo natura assistenziale e compensativa della condizione di invalidità e non costituendo reddito in senso proprio, non può essere computata, neppure indirettamente, nella capacità contributiva dell’assistito ai fini della compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie, quando è esclusa dal reddito rilevante ai fini ISEE.
- Un atto amministrativo che determina o nega la compartecipazione alla retta di una prestazione socio-sanitaria senza considerare l’ISEE dell’interessato e valorizzando invece l’indennità di accompagnamento è illegittimo e deve essere annullato, con salvezza del riesercizio del potere secondo i vincoli conformativi stabiliti dal giudice.
- I regolamenti contenenti disposizioni generali non direttamente lesive sono impugnabili unitamente all’atto applicativo che ne faccia concreta applicazione e produca la lesione attuale della posizione giuridica del destinatario.
- La corretta interpretazione conforme di una disposizione regolamentare alla normativa primaria può escludere la necessità di annullare o disapplicare il regolamento quando il contrasto non sia insuperabile e la tutela effettiva possa essere assicurata mediante l’annullamento dell’atto applicativo.
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