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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14797/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento emessa per omesso versamento della TARSU/TIA relativa all’anno 2008, riferita a un immobile sito in Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e destinato ad albergo. La società contribuente aveva contestato la pretesa avanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato respinto. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) dedotta nullità dell’ingiunzione per carenza di motivazione e per l’asserita mancanza di un previo avviso di accertamento; (2) omessa pronuncia e omesso esame del carattere stagionale dell’attività alberghiera, assunto come indice di minore produzione di rifiuti e quindi di tariffa non correttamente applicata; (3) nullità dell’ingiunzione per mancata motivazione sulla distinzione tariffaria tra utenze domestiche e non domestiche, con richiesta di disapplicazione del regolamento comunale in parte qua. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo inammissibile e il terzo inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla carenza di motivazione dell’ingiunzione fosse nuova e non autosufficiente, oltre che infondata perché, nelle ipotesi previste dalla disciplina TARSU/TIA, l’avviso di accertamento non è necessario quando la liquidazione avviene su dati già acquisiti, certi e non contestati; invece, in presenza di contestazioni o incertezza dei dati, l’accertamento è richiesto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che la questione della stagionalità era stata introdotta per la prima volta in appello e, comunque, la doppia conforme impediva la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il terzo motivo è stato qualificato come mera argomentazione difensiva generica e comunque priva di specifica critica alla sentenza impugnata; inoltre, la distinzione tariffaria tra utenze domestiche e non domestiche è stata ritenuta normativamente giustificata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la contumacia delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    consente la liquidazione diretta della TARSU/TIA senza previo avviso di accertamento solo quando l’operazione si fonda su dati già acquisiti, invariati, certi e non contestati; se i dati sono contestati o incerti occorre l’avviso di accertamento.

  • art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    l’amministrazione deve esplicitare le ragioni del discostamento dai dati dichiarati quando non può procedere a liquidazione automatica.

  • art. 7, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in relazione al vizio di motivazione dell’atto impositivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    in appello nel processo tributario non possono essere introdotte nuove questioni che alterino il thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha rilevato che il motivo di appello era inammissibile perché nuovo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale di riferimento per le censure di violazione di legge dedotte nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, salvo dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    opera la preclusione al sindacato sul vizio motivazionale in cassazione quando vi sia doppia conforme di merito.

  • art. 4 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    legittima la distinzione tariffaria tra utenze domestiche e non domestiche.

  • art. 49, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    richiamato come base del sistema che perseguiva la finalità di agevolare il trattamento impositivo delle utenze domestiche.

  • art. 238, comma 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    richiamato in relazione alla disciplina della tariffa e alla differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in aggiunta in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, una questione di fatto o di diritto non trattata nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione senza indicare specificamente in quale atto precedente sia stata dedotta, altrimenti il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • La liquidazione diretta di TARSU/TIA senza previo avviso di accertamento è ammissibile solo in presenza di dati già acquisiti, certi, invariati e non contestati; se il contribuente contesta i presupposti fattuali della pretesa, l’ente deve adottare un avviso di accertamento motivato.
  • Nel giudizio di appello tributario non possono essere introdotti nuovi motivi di gravame che allarghino il thema decidendum o presuppongano nuovi accertamenti di fatto; sono invece ammissibili soltanto mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi già in discussione.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente per cassazione non può dolersi utilmente dell’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
  • La differenziazione tariffaria tra utenze domestiche e non domestiche nei prelievi rifiuti trova giustificazione normativa e non è illegittima per il solo fatto di comportare trattamenti economici differenti, purché sia coerente con la diversa capacità produttiva di rifiuti delle utenze.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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