Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1201

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1201 della Commissione, del 26 aprile 2024, che ritira dal mercato i terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi

Normativa europea32024R1201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1201 dispone il ritiro dal mercato di un additivo per mangimi a base di terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. per tutte le specie animali. La misura discende dalla procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e tiene conto del parere EFSA, che ha evidenziato criticità di sicurezza legate alla presenza di estragolo, sostanza genotossica e cancerogena. Per evitare discontinuità immediate nella filiera, il regolamento consente un breve periodo transitorio per esaurire le scorte dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi contenenti tale sostanza.

Ritiro dal mercato, in relazione a tutte le specie animali, dei terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi, con disciplina transitoria per lo smaltimento delle scorte

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’additivo per mangimi "terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f." autorizzato in origine ai sensi della direttiva 70/524/CEE, nonché alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi prodotti con tale additivo o con le premiscele che lo contengono. L’effetto riguarda tutte le specie animali e opera nell’intero territorio dell’Unione europea. Sono previste deroghe temporali limitate che consentono l’immissione sul mercato e l’utilizzo delle scorte esistenti fino alle date fissate dall’articolo 2.

Ritiro dal mercato dei terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1201 interviene nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi, dando seguito alla procedura di rivalutazione degli additivi autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. La Commissione adotta la misura di ritiro alla luce del parere EFSA del 26 settembre 2023 e del successivo ritiro della domanda di autorizzazione da parte del richiedente.

Contesto normativo e presupposti

Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e, in particolare, l’articolo 10, paragrafo 2, sulla rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’articolo 10, paragrafo 5, costituisce il fondamento della misura di ritiro dal mercato quando la procedura di rivalutazione non sfocia in un’autorizzazione.

La sostanza interessata, "terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f.", era stata autorizzata a tempo illimitato per tutte le specie animali e successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente. Il richiedente ha poi presentato una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, chiedendo l’inquadramento nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti.

Valutazione EFSA e criticità di sicurezza

Nel parere del 26 settembre 2023, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha osservato che l’additivo contiene, secondo le specifiche, fino al 25 % di estragolo e che il processo produttivo comporta l’arricchimento di questo agente cancerogeno genotossico. L’Autorità ha ritenuto che ciò non sia conforme ai principi dell’approccio generale per la valutazione della sicurezza dei preparati botanici contenenti composti genotossici e/o cancerogeni quando impiegati come additivi per mangimi.

Per tale ragione, l’EFSA non ha proceduto a una valutazione di sicurezza ed efficacia dell’additivo per il suo uso come mangime. Il richiedente, successivamente, ha ritirato la domanda di autorizzazione.

Misura di ritiro dal mercato

L’articolo 1 dispone il ritiro dal mercato dell’additivo in relazione a tutte le specie animali. La formulazione è ampia e comporta l’impossibilità di mantenere sul mercato l’additivo come tale per gli usi originariamente contemplati.

Periodo transitorio e gestione delle scorte

Per consentire agli operatori della filiera di adeguarsi all’obbligo di ritiro, il regolamento introduce misure transitorie molto brevi, motivate dalle preoccupazioni di sicurezza evidenziate dall’EFSA. In particolare:

  • le scorte esistenti dell’additivo possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 giugno 2024;
  • le premiscele prodotte con tale additivo possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 luglio 2024;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo o con le premiscele possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 19 agosto 2024.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore mangimistico, la disciplina impone una verifica immediata delle scorte, delle premiscele e dei mangimi contenenti l’additivo interessato, con pianificazione dello smaltimento entro le date transitorie. Dopo la scadenza dei termini previsti, la permanenza sul mercato dei prodotti interessati non è più consentita.

Disposizioni principali

Ritiro dal mercato dell’additivo

L’articolo 1 stabilisce che l’additivo per mangimi "terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f.", autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, è ritirato dal mercato per tutte le specie animali.

Motivazione e presupposti della misura

Il regolamento richiama l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che impone alla Commissione di adottare un atto di ritiro dal mercato per gli additivi oggetto di rivalutazione. La decisione segue il parere EFSA del 26 settembre 2023, secondo cui l’additivo contiene fino al 25 % di estragolo ed è ottenuto mediante un processo che ne arricchisce il contenuto, con conseguenti profili di rischio non compatibili con l’approccio generale di sicurezza per preparati botanici contenenti composti genotossici e/o cancerogeni.

Ritiro della domanda da parte del richiedente

È indicato che, dopo il parere dell’Autorità, il richiedente ha ritirato la domanda di autorizzazione presentata per l’uso dell’additivo in relazione a tutte le specie animali.

Misure transitorie per scorte, premiscele e mangimi

L’articolo 2 prevede un periodo transitorio limitato: le scorte esistenti dell’additivo possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 giugno 2024; le premiscele prodotte con tale additivo fino al 19 luglio 2024; i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo o con le premiscele fino al 19 agosto 2024.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.