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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1249

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1249 del Consiglio, del 26 aprile 2024, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

Normativa europea32024R1249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco sanzionatorio UE relativo al Myanmar/Birmania, sostituendo le voci dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 per 19 persone fisiche. Le modifiche riguardano soprattutto esponenti militari e membri/affiliati del regime nato dal colpo di Stato del 1o febbraio 2021, ritenuti responsabili di compromissione della democrazia, dello Stato di diritto e di gravi violazioni dei diritti umani. L’atto ha natura meramente modificativa e diventa applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sulle misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, con aggiornamento delle informazioni relative a 19 persone inserite nell’elenco sanzionatorio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania, incidendo sull’elenco delle persone fisiche soggette a restrizioni contenuto nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. La modifica riguarda esclusivamente le voci relative a 19 persone elencate nella rubrica A dell’allegato IV, con aggiornamento di dati identificativi, funzioni ricoperte, motivazioni dell’inserimento e date di iscrizione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; non disciplina in via generale altri soggetti o settori oltre il quadro sanzionatorio già previsto dal regolamento base.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1249 del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania, limitandosi ad aggiornare l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Il Consiglio, a seguito del riesame dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive, ha ritenuto necessario modificare le informazioni relative a 19 persone già inserite nell’elenco. Le motivazioni contenute nell’allegato confermano il collegamento con il colpo di Stato del 1o febbraio 2021, con la repressione delle libertà fondamentali e con gravi violazioni dei diritti umani.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento base, adottato il 2 maggio 2013, disciplina misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania. Il presente atto di esecuzione opera sulla base dell’articolo 4 decies del regolamento (UE) n. 401/2013 e si inserisce nel costante aggiornamento delle liste sanzionatorie dell’Unione. Dai considerando emerge che il Consiglio ha effettuato un riesame periodico dell’elenco e ha individuato la necessità di aggiornare le voci di 19 persone.

Ambito di applicazione e natura della modifica

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, ossia l’elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma sostituisce le voci esistenti con informazioni aggiornate. La modifica incide quindi sui soggetti già destinatari delle misure restrittive e, indirettamente, sugli operatori tenuti a rispettarle negli Stati membri.

Contenuto delle nuove voci dell’allegato

Le nuove voci riguardano persone appartenenti o comunque collegate alla struttura di governo e di sicurezza del regime militare del Myanmar/Birmania. In diversi casi le motivazioni richiamano la partecipazione al Consiglio di amministrazione dello Stato, al Consiglio nazionale di difesa e sicurezza, a ministeri chiave o a comandi delle forze armate e di polizia.

Tra i profili descritti figurano, in particolare:

  • esponenti militari e di governo ritenuti responsabili di repressione politica, limitazioni della libertà di espressione e di riunione, arresti arbitrari e uso della forza contro civili e manifestanti;
  • soggetti coinvolti nell’attuazione o nel sostegno del colpo di Stato del 1o febbraio 2021 e nella successiva sostituzione del governo democraticamente eletto;
  • persone ritenute responsabili, direttamente o indirettamente, di gravi violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi contro la popolazione Rohingya, operazioni militari indiscriminate, uccisioni di civili e bombardamenti;
  • funzionari e membri di organi del regime che hanno adottato o sostenuto misure restrittive dei diritti fondamentali, compresi l’accesso all’informazione e la libertà di stampa.

Effetti sulle misure restrittive UE

L’aggiornamento dell’elenco rafforza l’operatività delle misure restrittive già vigenti nei confronti dei soggetti indicati nel regolamento base. Per i professionisti, ciò significa che gli obblighi di verifica, congelamento e conformità devono essere applicati sulla base delle voci sostituite nell’allegato IV aggiornato, tenendo conto delle nuove informazioni identificative e dei ruoli istituzionali attribuiti ai destinatari delle sanzioni.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2024. Come espressamente stabilito, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento base

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella rubrica A dell’allegato IV, relativa all’"elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis", le voci concernenti 19 persone sono sostituite da nuove formulazioni che aggiornano informazioni identificative, incarichi, motivi dell’inserimento e date di iscrizione nell’elenco.

Motivazione dell’aggiornamento sanzionatorio

Dai considerando risulta che il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive e ha ritenuto opportuno modificare le informazioni relative a 19 persone. Le motivazioni riportate nell’allegato evidenziano, per i soggetti interessati, responsabilità o sostegno ad azioni che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania, nonché a gravi violazioni dei diritti umani e ad azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del paese.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: elenco delle persone interessate

L’allegato sostituisce le voci di persone quali, tra le altre, Mya Tun Oo, Than Hlaing, Thein Nyunt, Khin Maung Swe, Aye Nu Sein, Jeng Phang Naw Htaung, Maung Ha, Sai Long Hseng, Saw Daniel, Banyar Aung Moe, Tin Aung San, Thet Thet Khine, Nu Mya Zan, Tayza Kyaw, Ni Lin Aung, U Than Swe, Moe Aung, Zin Min Htet e Kyaw Swar Lin. Per ciascuna voce sono riportati dati anagrafici o identificativi, la funzione ricoperta e la motivazione, spesso collegata al colpo di Stato del 1o febbraio 2021, al ruolo nel Consiglio di amministrazione dello Stato o in organi e strutture del regime, alle restrizioni delle libertà fondamentali e a episodi di violenza e repressione.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritti umaniMyanmar/Birmania

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