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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1187

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1187 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 e Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione: Lactosan GmbH & Co.KG) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013

Normativa europea32024R1187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'autorizzazione di un additivo zootecnico costituito da due ceppi batterici, destinato ai vitelli da allevamento, sulla base della valutazione EFSA che ne conferma la sicurezza alle condizioni d'uso autorizzate. Contestualmente abroga il precedente regolamento di esecuzione del 2013 e introduce misure transitorie per l'esaurimento delle scorte. Sono previste anche prescrizioni di protezione per gli utilizzatori, in particolare in materia di dispositivi di protezione individuale.

Rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 e Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, con abrogazione del precedente regime autorizzativo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 e Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133, nonché delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi che lo contengono. Riguarda specificamente i vitelli da allevamento, con autorizzazione limitata fino al 15 maggio 2034. Prevede esclusioni implicite rispetto ad altre specie animali o usi diversi da quelli autorizzati e contiene un regime transitorio per prodotti fabbricati ed ეტichettati prima delle date indicate.

Rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 e Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento

Il regolamento rinnova l'autorizzazione di un additivo zootecnico costituito da due ceppi batterici, già autorizzato in precedenza, per l'impiego nei mangimi destinati ai vitelli da allevamento. La Commissione fonda il rinnovo sul quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulla valutazione positiva dell'EFSA del 26 settembre 2023, che conferma la sicurezza del preparato per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il regolamento richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e la disciplina del rinnovo di cui all'articolo 14. La domanda di rinnovo è stata presentata con la documentazione richiesta dall'articolo 14, paragrafo 2. L'EFSA ha concluso che il preparato continua a essere sicuro per i vitelli da allevamento, per i consumatori e per l'ambiente; ha altresì rilevato che non è irritante per la pelle o per gli occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante per le vie respiratorie, mentre non sono state tratte conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea. L'Autorità ha inoltre ritenuto non necessaria una nuova valutazione di efficacia, poiché la domanda non comportava modifiche delle condizioni originarie di autorizzazione tali da incidere sull'efficacia dell'additivo.

Ambito dell'autorizzazione rinnovata

L'allegato qualifica il prodotto come additivo zootecnico, gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", con numero di identificazione 4b1706, titolare Lactosan GmbH & Co.KG. L'additivo è un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 e Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133, contenente almeno 10 × 10^9 CFU/g di additivo in rapporto 7:3, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei due microrganismi.

Specie destinataria, condizioni d'impiego e durata

L'uso è limitato ai vitelli da allevamento, con età massima di 4 mesi. Il tenore minimo nel mangime completo con umidità al 12% è pari a 1 × 10^9 CFU/kg; non è indicato un tenore massimo. Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 15 maggio 2034.

Metodi di identificazione e controllo analitico

Per l'identificazione del preparato l'allegato rinvia a metodi di sequenziamento del DNA o all'elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), conformemente a CEN/TS 17697. Per il conteggio nell'additivo e nei mangimi composti sono indicati specifici metodi di semina su piastra: agar bile esculina azide per Enterococcus lactis DSM 7134 (EN 15788) e agar MRS per Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 (EN 15787).

Prescrizioni per etichettatura e sicurezza degli utilizzatori

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle. La Commissione richiama espressamente la necessità di misure di protezione adeguate, lasciando impregiudicate le ulteriori regole del diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Abrogazione del precedente regime e disciplina transitoria

Con l'articolo 2 è abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013. Per evitare effetti immediati sulle scorte già immesse nella filiera, l'articolo 3 introduce un regime transitorio: i preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024, secondo le regole previgenti, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento; lo stesso vale per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 secondo le norme previgenti.

Entrata in vigore e natura dell'atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'autorizzazione

L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 e Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni riportate nell'allegato.

Abrogazione del precedente regolamento

L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013, che aveva autorizzato originariamente il preparato per 10 anni.

Misure transitorie per scorte esistenti

L'articolo 3 consente, fino a esaurimento delle scorte, la commercializzazione e l'uso dei preparati e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024 secondo le norme previgenti, nonché dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 secondo le norme previgenti.

Condizioni tecniche e di etichettatura

L'allegato stabilisce che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Tutela della salute degli utilizzatori

L'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Dati identificativi, composizione e analisi

L'allegato assegna il numero di identificazione 4b1706, indica Lactosan GmbH & Co.KG come titolare dell'autorizzazione, specifica una composizione minima di 10 × 10^9 CFU/g di additivo in rapporto 7:3 e rinvia ai metodi di analisi per identificazione e conteggio (sequenziamento DNA o PFGE; EN 15788 per Enterococcus lactis DSM 7134; EN 15787 per Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133).

Specie destinataria, dose e durata dell'autorizzazione

L'allegato limita l'uso ai vitelli da allevamento, fino a un'età massima di 4 mesi, con un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità. Il periodo di autorizzazione termina il 15 maggio 2034.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresanità animaleetichettaturaautorizzazioni amministrative

Testo integrale

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