Regolamento (UE) 2024/1185
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1185 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova fino al 15 maggio 2034 l’autorizzazione dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi per tutte le specie animali, confermando la classificazione come additivo tecnologico e conservante. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per le specie bersaglio e per l’ambiente alle condizioni d’uso già autorizzate, ma pericolosa per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Il regolamento introduce obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli operatori e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013, prevedendo un regime transitorio per le scorte esistenti.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013.
Ambito di applicazione
Si applica all’acido ortofosforico (additivo identificato con il numero 1a338) utilizzato come additivo tecnologico del gruppo funzionale dei conservanti nei mangimi destinati a tutte le specie animali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi, i fabbricanti di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi, nonché gli utilizzatori finali nell’Unione europea. Sono previste misure transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima del 15 maggio 2024, con termini differenziati per premiscele, mangimi per animali da produzione alimentare e mangimi per animali non da produzione alimentare.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione dell’acido ortofosforico quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, confermandone l’uso come additivo tecnologico nella sottocategoria dei conservanti. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, ed è adottata sulla base della valutazione scientifica favorevole dell’EFSA.
Valutazione scientifica e motivazioni del rinnovo
La Commissione prende atto che, secondo il parere EFSA del 27 settembre 2023, l’acido ortofosforico continua a essere sicuro per le specie bersaglio e per l’ambiente alle condizioni di impiego già autorizzate. L’Autorità non ha ritenuto necessario riesaminare l’efficacia, poiché la domanda di rinnovo non proponeva modifiche alle condizioni di autorizzazione iniziali sotto tale profilo. Nel contempo, viene evidenziato che la sostanza è corrosiva per la pelle e per gli occhi e deve considerarsi pericolosa per le vie respiratorie.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 1a338 e ne specifica la composizione come soluzione acquosa di acido ortofosforico al 67%-85,7% p/p. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si applica anche a premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti la sostanza. Il regolamento si rivolge agli operatori del settore dei mangimi e agli utilizzatori che immettono sul mercato o impiegano tali prodotti nell’Unione.
Condizioni autorizzative e prescrizioni tecniche
L’allegato impone che il contenuto di fosforo sia indicato sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. Sono inoltre previsti limiti compositivi dell’additivo, tra cui acidità volatile, cloruri e solfati, e sono indicati il metodo di analisi per la determinazione dell’acido ortofosforico nell’additivo e il metodo per la determinazione del fosforo totale nelle premiscele. La durata dell’autorizzazione è fissata fino al 15 maggio 2034.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Poiché l’EFSA ha rilevato rischi di corrosività e pericolosità per le vie respiratorie, il regolamento richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione degli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con mezzi organizzativi, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Tali prescrizioni si aggiungono, senza pregiudicarle, alle ulteriori norme dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013. Per evitare interruzioni di mercato e consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni, l’articolo 3 introduce un periodo transitorio differenziato: additivo e premiscele già prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024 possono circolare fino a esaurimento; per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 15 maggio 2025; per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 15 maggio 2026.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La misura è adottata dalla Commissione ed è dichiarata conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’acido ortofosforico è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, alle condizioni indicate nell’allegato. La sostanza resta classificata nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "conservanti".
Presupposti scientifici e valutazione di sicurezza
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 27 settembre 2023, secondo cui l’acido ortofosforico continua a essere sicuro per le specie bersaglio e per l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. L’EFSA ha inoltre rilevato rischi per la salute degli utilizzatori, qualificando l’additivo come corrosivo per pelle e occhi e pericoloso per le vie respiratorie.
Abrogazione del precedente regime autorizzativo
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013, che aveva autorizzato il preparato di acido ortofosforico per un periodo di 10 anni.
Misure transitorie per la commercializzazione e l’uso
Sono previste tre finestre transitorie: (i) additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024 secondo le regole precedenti possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte; (ii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte; (iii) per gli stessi prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 15 maggio 2026.
Obblighi di etichettatura e sicurezza per gli operatori
L’allegato impone che il contenuto di fosforo sia indicato sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Identificazione, composizione e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 1a338 e ne descrive la composizione: soluzione acquosa di acido ortofosforico al 67%-85,7% p/p, con limiti per acidità volatile, cloruri e solfati. Indica la sostanza attiva H3PO4 (CAS 7664-38-2) e i metodi di analisi: titolazione con idrossido di sodio per l’additivo e metodo basato sul regolamento (CE) n. 152/2009 per il fosforo totale nelle premiscele.
Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale
La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 15 maggio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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